In molte persone si sono rivolte a noi per avere chiarimenti sul regime di tassazione da applicare ai quei frontalieri che, attivi già da anni nel mercato del lavoro svizzero, vivono in quelle località italiane che non erano presenti nel vecchio elenco dei Comuni di confine del Canton Ticino ma che sono state ora incluse nella nuova lista concordata tra Italia e Svizzera.

Il Canton Ticino ha infatti recentemente aggiornato le proprie direttive, specificando che potranno essere considerati come “vecchi frontalieri” (cioè soggetti tassabili unicamente in Svizzera) soltanto coloro che hanno già fatto i frontalieri con rientro giornaliero, tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, con residenza fiscale in un Comune di confine presente nel vecchio elenco.

In base a questa visione, risulterebbero esclusi dalla platea dei “vecchi frontalieri” tutti coloro che vivono da anni in quei Comuni che sono stati inclusi nella lista nuova ma che non lo erano in quella vecchia.

Per fare un esempio significativo, i Comuni della provincia di Sondrio non erano presenti nel vecchio elenco del Canton Ticino ma solo in quello valido per il Canton Grigioni. Per questa ragione ora il Ticino ha deciso di inquadrare come “nuovi frontalieri” coloro che hanno già fatto i frontalieri vivendo in questi Comuni.

In base a questa visione del Canton Ticino, tali frontalieri pagheranno in Svizzera un’imposta alla fonte con aliquote pari all’80% di quelle ordinarie (tabelle R, S, T, U); il loro reddito risulterà però poi tassabile anche in Italia (motivo per cui, se non cambieranno le cose, i dati reddituali dovranno essere inviati dal Cantone all’Agenzia delle Entrate).

Questo principio sembra tuttavia contrastare con la visione del tema che è sempre stata data da parte italiana, un fatto che sta generando moltissima confusione e panico.

Basti pensare che, sul lato italiano, moltissimi amministratori locali hanno da tempo scritto ai propri cittadini, dando la notizia che sarebbero stati inclusi tra i “vecchi frontalieri”.

I sindacati, preso atto delle nuove direttive svizzere, hanno deciso di allinearsi con la visione italiana (che a nostro avviso è quella più corretta da un profilo giuridico) e hanno quindi interpellato con urgenza le Autorità dei due Stati, sollecitando la costituzione di una Commissione mista atta a sanare questa differenza di interpretazioni.

Il tema è estremamente tecnico e complesso. Per questa ragione abbiamo predisposto una nostra breve scheda di analisi, che potete trovare in coda alla newsletter.

 

Scheda di approfondimento

L’Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974

Nel vecchio Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2023, era previsto che i frontalieri dei “comuni di confine” con rientro giornaliero avrebbero pagato le tasse sul reddito da lavoro solo in Svizzera.

L’Accordo del 1974 tuttavia non prevedeva una definizione particolare di “Comune di confine”. Per questa ragione, ciascuno dei tre Cantoni, in modo unilaterale, andò a redigere un proprio elenco di Comuni italiani di confine, includendo in ciascuna lista unicamente quei Comuni che erano entro i venti chilometri dal confine tra l’Italia e il proprio Cantone.

Da parte italiana, ci si è sempre accordati alla definizione di “frontaliere” come colui che avesse il rientro giornaliero. Tuttavia, per quanto concerne invece i Comuni di confine, non vi è mai stato un riconoscimento ufficiale della validità delle tre liste distinte decise dai Cantoni.

Anzi, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con la Risoluzione 38/E del 28 marzo 2017, chiarì il tema per parte italiana, affermando che esisteva un unico elenco dei Comuni di confine, formato da tutte quelle località che erano poste entro i venti chilometri tra i due Stati, senza dunque il requisito ulteriore che il Comune fosse limitrofo al Cantone in cui lavorava il frontaliere (cosiddetto “Cantone frontista”).

Per questa ragione, un frontaliere che ad esempio viveva a Sondrio (Comune posto entro i venti chilometri dal confine con il Grigioni) e lavorava in Ticino, veniva considerato dall’erario italiano come un frontaliere avente diritto alla tassazione esclusiva del reddito in Svizzera.

Per diversi anni si è dunque proseguito con questa differente interpretazione da parte di Italia e Svizzera circa l’elenco dei Comuni di confine.

 

Il nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 2020

Il 23 dicembre 2020 è stato poi siglato tra Italia e Svizzera il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, entrato in vigore il 17 luglio 2023 ed applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

A differenza del passato, il nuovo Accordo del 2020 contiene una definizione molto precisa tanto di “lavoratore frontaliere” quanto di “Comune di confine”.

In particolare, in base al nuovo Accordo, con “frontaliere” si intende un soggetto che:

  • risiede in un Comune ubicato, in tutto o in parte, entro i venti chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;
  • lavora in un’area di frontiera dell’altro Stato (cioè, nel caso dei frontalieri italiani, in Ticino, Grigioni o Vallese);
  • rientra in linea di principio al proprio domicilio principale ogni giorno.

Il 23 dicembre 2023, le Autorità di Italia e Svizzera hanno quindi definito in modo congiunto l’elenco dei Comuni di confine, includendo appunto tra essi tutte quelle località poste entro i venti chilometri dal confine tra i due Stati.

Come noto, tali frontalieri residenti in questi “comuni di confine”, verranno tassati in modalità differente a seconda del fatto che essi siano “vecchi frontalieri” o “nuovi frontalieri”. In particolare, se essi sono dei “nuovi frontalieri” pagheranno in Svizzera un’imposta alla fonte con aliquote pari all’80% di quelle ordinarie (tabelle R, S, T, U) e dovranno poi dichiarare il reddito da lavoro anche in Italia; al contrario, se sono “vecchi frontalieri”, essi pagheranno solo l’imposta alla fonte in Svizzera nella misura delle aliquote ordinarie (tabelle A, B, C, H). È chiaro che tra i due sistemi di tassazione vi è parecchia differenza.

Il problema nasce proprio sulla corretta interpretazione da dare su chi siano esattamente i “vecchi frontalieri”.

Il tema viene definito all’interno dell’articolo 9 del nuovo Accordo. In particolare, il testo stabilisce che i redditi da lavoro, percepiti da coloro che sono già stati “frontalieri residenti in Italia” tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, restano imponibili soltanto in Svizzera.

Secondo la visione elvetica, l’espressione “restano imponibili soltanto in Svizzera” è atta ad indicare che tali redditi dovevano già essere tassabili solo in Svizzera anche in passato, una cosa che secondo i Cantoni avveniva solo se si viveva in un Comune presente nei vecchi elenchi.

Al contrario, per parte italiana tali redditi erano tassabili solo in Svizzera a patto che si vivesse entro i venti chilometri dal confine, a prescindere che il Comune fosse presente o meno nella lista del Cantone di lavoro.

Inoltre l’articolo 9 parla in generale di “frontalieri”, senza fare alcun riferimento esplicito alle vecchie liste svizzere, motivo per cui a nostro avviso bisognerebbe applicare in ogni caso la nuova lista concordata tra Italia e Svizzera nel dicembre 2023 (questa sì condivisa tra i due Stati e legata in modo esplicito al nuovo Accordo).

È quindi urgente che i due Stati chiariscano il tema all’interno della Commissione mista, cioè una squadra di lavoro prevista proprio dal nuovo Accordo per sanare eventuali divergenze interpretative sorte in merito all’Accordo stesso. Questo dovrà essere fatto quanto prima, in quanto i “nuovi frontalieri” nel 2025 dovranno versare le tasse in Italia e saranno soggetti allo scambio di dati tra i due Stati.

Il sindacato ha già prodotto un proprio dossier tecnico che verrà consegnato alla Commissione mista e che nel frattempo è già stato inviato alle Autorità italiane. 

I sindacati italiani hanno poi chiesto al Governo la convocazione del tavolo interministeriale previsto dall’articolo 13 della Legge n. 83 del 13 giugno 2023 al fine di poter dare ulteriori indicazioni di merito su questo problema.