Permesso G per frontalieri
Richiedendo questo permesso, il lavoratore manterrà la propria residenza in Italia.
Sarà dunque tenuto a rientrare alla propria residenza o tutti i giorni (permesso di lavoro G con rientro giornaliero) o una volta a settimana (permesso di lavoro G con rientro settimanale).
Potrà scegliere se pagare la cassa malati o se mantenere l’affiliazione presso il Servizio Sanitario Nazionale italiano.
Il permesso ha validità di cinque anni. In caso di eventuale disdetta del rapporto di lavoro, il permesso G scadrà 6 mesi dopo l’entrata in disoccupazione.
La richiesta del permesso G va avviata prima dell’inizio del lavoro tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.
Permesso di dimora B
Il lavoratore lascia l’Italia e si trasferisce a vivere in Svizzera per lavorare.
Dovrà avere un contratto d’affitto in Svizzera (o una casa di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all’AIRE (perderà dunque l’iscrizione all’Anagrafe del vecchio comune di residenza), dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico.
Il permesso ha validità di cinque anni. In caso di eventuale disdetta del rapporto di lavoro, il permesso B avrà validità di sei mesi dopo il termine del diritto all’indennità di disoccupazione.
La richiesta del permesso B va avviata tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.
Permesso di dimora temporanea L
È necessario per attività di lavoro che durano più di tre mesi e meno di un anno.
Il lavoratore si trasferirà momentaneamente a vivere in Svizzera. Al suo rientro in Italia riacquisterà i diritti sociali italiani. Non sarà necessaria l’iscrizione all’AIRE.
La richiesta del permesso L va avviata tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.
Per avere informazioni più approfondite potete contattare l’Ufficio frontalieri OCST. Il servizio è riservato ai soci del sindacato: ISCRIVITI ORA!