L’ iscrizione all’assicurazione disoccupazione (AD) spesso e volentieri può essere onerosa e costellata da numerosi ostacoli, sovente prettamente legali, a cui il futuro disoccupato deve essere a conoscenza prima di procedere all’iscrizione presso l’Ufficio Regionale di collocamento (URC) e in seguito presso una Cassa disoccupazione (CAD).
In questo articolo cerchiamo di fare il punto della situazione su alcuni aspetti che nella pratica si dimostrano ai più sconosciuti o ostici da comprendere.

I principali attori
Compiti SECO: elabora le basi decisionali per la politica del mercato del lavoro e la politica di convergenza degli interessi socio-economici. Tra le numerose tematiche di cui si occupa figurano la carenza di personale qualificato, l’accesso al mercato del lavoro dei giovani e la permanenza dei più anziani, i rapporti di lavoro inconsueti, la conciliabilità tra lavoro e famiglia e le problematiche di migrazione e formazione connesse con il mercato del lavoro. A intervalli regolari la SECO valuta inoltre l’efficacia del collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Compiti URC: il servizio pubblico di collocamento fornisce le seguenti quattro prestazioni: consulenza, controllo, collocamento e impiego di provvedimenti del mercato del lavoro (PML).
Compiti CAD: alle casse disoccupazioni competono prevalentemente tre compiti: verificare i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione; versare mensilmente le indennità di disoccupazione e pagare i provvedimenti per accrescere le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro decisi dagli Uffici regionali di collocamento (URC).

Obbligo di ridurre il danno
La prassi LADI è molto rigorosa a tal proposito, con il concetto di «ridurre il danno» si intende che l’assicurato deve fare tutto quanto è in suo potere per evitare o perlomeno abbreviare il periodo di disoccupazione. In particolare citiamo
i seguenti esempi:
• evitare di ritrovarsi disoccupato per propria colpa (p.es. causa incomprensioni con il datore di lavoro (DL));
• non rinunciare a pretese salariali o di risarcimento a scapito dell’assicurazione disoccupazione- AD (per esempio rinunciare a parte o tutto il salario durante la disdetta);
• iniziare a ricercare lavoro in numero sufficiente dal giorno dopo la notifica di licenziamento (durante il periodo di disdetta vanno effettuate almeno 10-12 ricerche al mese). 

Dopo l’iscrizione, l’obbligo di ridurre il danno continua. In particolare:
• cercare intensamente lavoro nel periodo in cui si percepisce indennità di disoccupazione (attenersi scrupolosamente alle istruzioni da parte del consulente URC);
• partecipare a provvedimenti inerenti il mercato del lavoro, a colloqui di consulenza e sedute informative su istruzione del servizio competente (Provvedimenti per il tramite dell’Ufficio Regionale di collocamento URC);
• accettare ogni occupazione adeguata propostagli (anche in altre professioni o fuori Cantone). 

Obbligo di informare e di annunciare 

Come tutte le assicurazioni sociali, anche per l’AD vige la regola che l’assicurato viola il suo obbligo di informare e di annunciare se fornisce indicazioni false o incomplete alle questioni che figurano sul modulo da consegnare all’organo esecutivo competente (p.es. Informazioni Persona Assicurata -IPA)

Sanzioni in caso di disoccupazione imputabile al disoccupato
Per meglio comprendere questo aspetto dobbiamo fare alcuni distinguo e in particolare specificare le varie casistiche. Le penalità sanzionate dall’URC o dalla CAD sono definite in tre categorie di colpa: lieve, media e grave che vengono applicate a seconda della casistica o della situazione che ha comportato la disdetta del rapporto di lavoro. I giorni di sospensione possono arrivare fino a 60, che equivalgono a quasi tre mesi di sospensione!

Licenziamento da parte del datore di lavoro
La disoccupazione è imputabile al disoccupato nel caso in cui con il suo comportamento abbia fornito al datore di lavoro validi motivi di licenziamento (p.es. violazione degli obblighi contrattuali). Anche i comportamenti tenuti al di fuori del posto di lavoro possono comportare sanzioni nel caso in cui il licenziamento da parte del DL scaturisca a seguito di questi comportamenti (p.es. ritiro patenti per abuso di alcool, denunce penali, ecc). Anche il licenziamento immediato per gravi motivi può scaturire in pesanti sanzioni se da parte del disoccupato non esistano valide e comprovate giustificazioni.

Licenziamento da parte del lavoratore (assicurato)
Di principio in caso di disdetta da parte del lavoratore che chiede di usufruire di indennità di disoccupazione, a parte nei casi giustificati e comprovati, si applica una sanzione. In particolare la sanzione si applica se:
• l’assicurato ha rassegnato le dimissioni senza assicurarsi un altro impiego;
• l’assicurato ha disdetto un contratto indeterminato o determinato su lungo tempo in cambio di un contratto di durata o percentuale d’impiego inferiore;
• l’assicurato rescinde di comune accordo con il datore di lavoro il contratto di lavoro. 

Buono a sapersi: alcuni consigli
• In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro è buona cosa rivolgersi al proprio sindacato di riferimento per farsi consigliare su come procedere;
• le ricerche di lavoro vanno effettuate dal momento della notifica di licenziamento e in particolare devono essere documentate. Vi invitiamo sempre a voler tenere una copia della lettera di candidatura firmata, nonché almeno durante il periodo di disdetta, dimostrare l’effettivo invio tramite email o notifica postale (invio A+ o raccomandata);
• esiste una protezione speciale contro il licenziamento oppure la possibilità di prolungare il termine di disdetta durante il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile, nonché in caso di malattia, infortunio, gravidanza, congedo di maternità, di paternità o di assistenza ecc. Per esempio se durante il periodo di disdetta (ma non nel periodo di prova) vi ammalate o infortunate, ricordatevi che questi eventi hanno l’effetto di prolungare il periodo di disdetta (a norma dell’art. 336 cpv c CO). Non essendo questa un’azione automatica, consigliamo di rivolgersi al proprio sindacato di riferimento per far valere i propri diritti;
• nel caso in cui la disdetta debba essere data per motivi medici, è importante non sciogliere il rapporto di lavoro con effetto immediato, ma rispettare il periodo regolare di disdetta. A questo proposito si deve tassativamente fornire un rapporto medico a comprova;
• nel caso in cui il datore di lavoro voglia farvi firmare qualsiasi documento o busta paga che rechi la dicitura «per conoscenza ed accettazione» dovreste, prima della firma, rivolgervi al vostro sindacato di riferimento per farvi consigliare al meglio.


Conclusione di Luca Camponovo, responsabile Cassa disoccupazione OCST
La pandemia, in questo ultimo anno e mezzo, ha coinvolto in maniera importante l’attività della nostra Cassa Disoccupazione OCST in quanto sono state richieste prestazioni, soprattutto di lavoro ridotto da parte delle aziende, che hanno dovuto diminuire ed, in alcuni periodi, interrompere le proprie attività lavorative per le evidenti motivazioni dettate dal contagio.
Evidenzio un dato emblematico per visionare la portata delle prestazioni versate dalla nostra Cassa e relative alle indennità per lavoro ridotto pagate alle aziende:
•  nell’anno 2019 sono state versate ILR per un totale di circa 1,2 milioni di franchi;
• nell’anno 2020 le indennità di lavoro ridotto pagate alle ditte sono lievitate raggiungendo la cifra di oltre 320 milioni di franchi.
Dietro questi importi vi è stato un forte lavoro da parte di tutte le nostre sette sezioni che, con l’impegno di tutti i collaboratori della Cassa, ha permesso alle aziende di beneficiare di questo sostanziale aiuto in favore dei lavoratori.
L’attività frenetica e incessante svolta dai colleghi della Cassa è stata lodevole e l’impegno profuso è stato riconosciuto dalle aziende ed indirettamente dai lavoratori che hanno potuto beneficiare di questa fondamentale misura, prevista dalla legge, che ha permesso loro di conservare il posto di lavoro.
Questo aiuto è stato inoltre apprezzato dalle aziende che in brevissimo tempo potevano ricevere gli importi richiesti grazie al veloce controllo e versamento delle prestazioni da parte dei collaboratori della Cassa.
In aggiunta è fondamentale precisare che, proprio grazie a questa misura, il tasso di disoccupazione non è lievitato in maniera importante, aspetto positivo che da più parti non era previsto. Si era infatti ipotizzato un riversamento di lavoratori presso le casse disoccupazione poiché avrebbero potuto potenzialmente subire un licenziamento.
Nel prossimo futuro occorrerà sempre monitorare l’andamento del tasso di disoccupazione dato che le misure si stanno riducendo e le concessioni di lavoro ridotto vengono autorizzate ultimamente, su esplicito invito
della SECO, con maggiore difficoltà da parte dell’ente cantonale preposto.
Concludo rinnovando un forte ringraziamento a tutti i colleghi della Cassa e del Sindacato che hanno veramente lavorato assiduamente per tamponare o meglio per combattere gli sviluppi nefasti che questa pandemia ha portato all’economia in generale.
Unicamente grazie ad una macchina ben rodata e preparata a queste situazioni critiche, composta da colleghi della Cassa e del Sindacato OCST pronti a lavorare assiduamente e con abnegazione, è stato possibile far fronte agli effetti della pandemia che si sono riversati come uno «tsunami» sul nostro mercato economico ticinese.
Il peggio è passato ma occorre rimanere vigili ed attenti affinché la mole di lavoro svolta in questi ultimi 18 mesi non venga vanificata nel prossimo futuro quando le aziende dovranno recuperare e riprendere le loro  attività lavorative in maniera regolare.