Alcune recenti decisioni dell’Agenzia delle Entrate italiana hanno generato sconforto e confusione tra i frontalieri pensionati che percepiscono le prestazioni del secondo pilastro svizzero o una rendita di prepensionamento di categoria (es. FAR, RESOR, ecc).

Ricordiamo che nel 2017 il sindacato OCST e le altre parti sociali riuscirono a far approvare in Italia all’interno della «manovrina finanziaria» (D.L. 50/2017) un emendamento grazie al quale venne sancito che il secondo pilastro svizzero (in qualsiasi forma erogato) e i prepensionamenti sarebbero stati tassati con aliquota fissa al 5%, ovvero la stessa percentuale già riservata per le rendite AVS. Di fatto si creò in questo modo un’unica legge che diede semplicità e coerenza a tutto il sistema di tassazione della previdenza svizzera.
Sembrava proprio che si fosse messa la parola fine ad un problema che durava da anni. Il sogno invece è durato poco e a spezzarlo è intervenuta come detto l’Agenzia delle Entrate che, tramite la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, ha di nuovo complicato lo scenario imponendo alcune precise condizioni per poter continuare a beneficiare della tassazione al 5%.
In particolare, i prepensionamenti e il secondo pilastro, potranno continuare ad essere tassati al 5% solo a due condizioni:
- le prestazioni pensionistiche dovranno essere versate dagli Istituti di previdenza svizzeri direttamente sul conto corrente italiano del beneficiario.
- Inoltre dovrà essere la banca italiana ad effettuare la ritenuta automatica alla fonte del 5%.
In caso contrario, la tassazione per le rendite di prepensionamento e di secondo pilastro avverrà secondo le normali aliquote IRPEF italiane (assai più severe), mentre il capitale del secondo pilastro verrà tassato secondo «tassazione separata», un sistema che prevede un’aliquota di circa il 20%!
È quindi molto importante che i beneficiari di queste prestazioni avvisino i propri Istituti di previdenza di effettuare il bonifico sul conto italiano e al tempo stesso avvisino la propria banca di effettuare la ritenuta alla fonte (le istruzioni per le banche stesse sono riportate nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E dell’8 febbraio 2019).

Dure critiche da parte di OCST: quali azioni in programma
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è ritenuta discriminatoria e persino anticostituzionale dalle parti sociali. La tassazione di una prestazione pensionistica non può infatti dipendere dal luogo di accredito della medesima, bensì unicamente dalla sua sostanza!
Un principio peraltro ribadito in passato più volte dalla stessa Agenzia delle Entrate! Basti pensare che l’Agenzia nel 2015 fece una Circolare (n.30/E) sostenendo che le rendite AVS sono tassabili al 5% anche se vengono versate su di un conto svizzero!
La tassazione del secondo pilastro e dei prepensionamenti al 5% - lo ripetiamo - è garantita da un comma inserito nella stessa legge che regola l’AVS! In pratica due comma identici della stessa legge vengono interpretati in modo opposto dalla stessa Agenzia delle Entrate. Per la serie «la mano destra non sa quello che fa la sinistra».
Siamo insomma all’assurdo. Tenteremo ogni azione possibile per far sì che in futuro la tassazione al 5% torni ad essere concessa indipendentemente dal luogo di accredito della prestazione pensionistica. A tal proposito l’OCST ha già inviato al Governo italiano un dossier di analisi del problema, chiedendo un incontro specifico con il Ministero Economia e Finanze. Purtroppo il Covid-19 ha di fatto sospeso tutti i temi che non sono considerati di priorità nazionale, tuttavia non è nostra intenzione lasciar cadere nel vuoto questa ingiustizia.

Andrea Puglia