Se il contratto individuale o collettivo al quale siete assoggettati non prevede diversamente, fanno stato le indicazioni del Codice civile all'art. 329a e ciòè che:
- Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza;
- ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane
Inoltre: per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.