In base al diritto europeo e alla Legge sugli assegni familiari svizzera, i frontalieri hanno diritto a percepire gli assegni familiari in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.
Tuttavia l’altro genitore in certi casi dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico e universale. In questi casi la Svizzera erogherà poi al frontaliere l’importo differenziale tra i due assegni, andando dunque a scalare dall’assegno svizzero l’importo dell’assegno unico italiano già erogato dall’INPS all’altro genitore.
Ogni Cassa di compensazione svizzera stabilisce delle proprie regole procedurali.
Riportiamo qui le indicazioni valide unicamente per la Cassa cantonale di Bellinzona (IAS) che ha stabilito questa procedura:
- se l’altro genitore dei figli lavora in Italia o percepisce un’indennità di disoccupazione, egli dovrà procedere a richiedere l’assegno unico e universale in Italia. Il frontaliere dovrà poi compilare il formulario svizzero per gli assegni familiari messo a disposizione dall’azienda ed inviarlo allo IAS unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di assegno unico da parte dell’altro genitore. Lo IAS chiederà al frontaliere di compilare anche il modulo E-411 (parte A, punti dall’1 al 4). Lo IAS si metterà dunque in contatto con l’INPS per farsi certificare l’entità dell’assegno unico erogato in Italia e pagherà poi al frontaliere l’importo differenziale.
- Se l’altro genitore dei figli è casalingo/a, lo IAS procederà a pagare al frontaliere l’assegno svizzero secondo l’intero importo. In tal caso non sussiste dunque l’obbligo di dover richiedere l’assegno unico e universale in Italia.
- Se l’altro genitore è anch’esso frontaliere, lo IAS pagherà direttamente l’assegno svizzero al genitore con il salario lordo annuale più alto. In tal caso non sussiste dunque l’obbligo di dover richiedere l’assegno unico e universale in Italia.
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