CAPITOLO 1 PRINCIPI
Art. 1 Scopo
Incluse definizioni specifiche per denominazioni professionali e utenti.
Art. 2 Campo d’applicazione
I direttori sono esclusi dal CCL ROCA salvo decisione contraria della CPA.
Si precisano le condizioni di lavoro degli stagisti (vedi allegato 3).
CAPITOLO 2 RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 Assunzione
Specificato che le CPA si impegnano a non utilizzare il contratto a tempo determinato per estendere abusivamente il periodo di prova.
Si abbandona il concetto di atto di assunzione (diritto pubblico) e si prende quello di contratto d’assunzione (diritto privato): si precisano meglio i contenuti e le forme.
Si indica l’autorità di ricorso per il personale direttivo.
Art. 4 Periodo di prova
Tutto il personale assunto ha un periodo di prova di 3 mesi.
Eliminato periodo di prova in caso di trasferimento ad altra funzione.
Art. 6 Disdetta dopo il periodo di prova
Aggiornamento alle norme legali e chiarimenti formali dell’articolo (vedi articolo nel dettaglio).
Art. 8 Protezione dalla disdetta in caso di malattia o infortunio
Si semplifica il calcolo (l’assenza a tempo parziale e totale è calcolata allo stesso modo) e si fa il calcolo su 900 giorni anziché su 730. In compenso vi sono periodi più lunghi nella protezione dal licenziamento: 90 nel primo anno di servizio; 240 dal secondo al quinto; 600 dal sesto.
Art. 9 Soppressione di funzione o posto
Eliminato il cpv. 3 sul trasferimento ad altra funzione (illegale relativamente al nuovo periodo di prova).
CAPITOLO 3 DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 11 Durata del lavoro
La CPA può introdurre l'orario di lavoro flessibile in determinati servizi: in tal caso discute il relativo regolamento con la CIP ed i sindacati.
Art. 12 Assenze prevedibili
Eliminato il preavviso del caposervizio (si tratta di una questione interna alla CPA)
Art. 13 Assenze per malattia o infortunio
Specificato che il mancato avviso oppure il ritardo ingiustificato nella presentazione del certificato medico da parte del dipendente rendono l'assenza arbitraria.
Si chiarisce linguisticamente la questione delle vacanze non consumate per malattia o infortunio durante le vacanze. (il titoletto andrebbe modificato in Malattia/infortunio durante le vacanze)
Art. 16 Doveri di servizio
Inserito l'obbligo di aggiornarsi professionalmente al cpv. 1 lettera b.
Al cpv. 2 eliminata la lettera g in quanto già inclusa nella lettera e.
Art. 17 Occupazioni accessorie e a tempo parziale
Precisato che il cpv. 1 e 2 (occupazioni accessorie) si riferiscono al personale a tempo pieno, mentre il cpv. 3 (occupazioni a tempo parziale) al personale a tempo parziale.
Art. 20 Provvedimenti disciplinari
Cpv. 1:
- multa massima fino a 500 fr invece di 1'000 fr
- eliminata la disdetta ai sensi dell’art. 6 (formalmente non è una sanzione disciplinare).
Cpv. 2:
- la comminatoria di licenziamento viene portata ad una durata massima di 18 mesi (prima 12 mesi)
Art. 21 Procedure in caso di provvedimenti disciplinari (modifica il vecchio articolo 22)
Si chiarifica la procedura.
Inoltre si indica che la CPA deve notificare la decisione su eventuali provvedimenti disciplinari entro 3 mesi dall'avvio dell'inchiesta.
Art. 22 Misure cautelari (= vecchio articolo 21)
Non cambia contenuto.
CAPITOLO 4 DIRITTI DEL DIPENDENTE
Art. 23 Protezione del collaboratore
Ampliamento della sfera di protezione
Art. 24 Stipendi, assegni, rimborso spese
Cpv. 4 e 5: cambiamenti formali di termini
Art. 25 Avanzamenti e promozioni
Inversione dei capoversi e precisazione dei concetti salariali.
Art. 26 Tredicesima mensilità
Tredicesima riconosciuta anche nel periodo di prova.
Art. 27 Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità
Precisazioni formali
Art. 29 Gratifica per anzianità di servizio
Chiarificazione del concetto di servizio (cpv. 1), pagamento della gratifica il mese dopo la nascita del diritto (cpv. 2), chiarimento della modalità di conversione della gratifica in tempo libero (cpv. 3), le interruzioni del rapporto di lavoro non sono più considerabili (ex cpv. 4).
CAPITOLO 5 INDENNITÀ E VACANZE
Art. 30 Lavoro straordinario e ore pianificate
Precisate le formule (cpv. 2).
Indicate meglio le modalità di modifica dei turni che non danno diritto allo straordinario (cpv. 3).
Indicate meglio le modalità di diritto allo straordinario per il personale non a turni (cpv. 3).
Art. 31 Indennità per lavoro notturno e festivo
Precisati gli stipendi da prendere (cpv. 3).
Art. 32 Picchetto
Richiamo ad articolo 8a OLL2 spostato da cpv. 3 a cpv. 2.
Art. 33 Giorni di riposo e pause
Corretto titolo.
Art. 35 Vacanze: durata
Diritto alle vacanze (scala vacanze) precisato meglio.
Art. 36 Vacanze: modalità
Precisata la formula (cpv. 3) ma in modo errato (anziché al 100% va messo in base al grado d’occupazione del collaboratore: es. chi lavora al 50% è pagato al 50% durante le sue 4, 5 o 6 settimane di vacanza)
Art. 37 Vacanze: riduzione
Precisate le assenze che non riducono le vacanze (cpv. 3).
CAPITOLO 6 CONGEDI E ASSICURAZIONI
Art. 38 Congedi straordinari pagati e non pagati
Congedi pagati
Al cpv. 1 chiariti i congedi alle lettere b e c con aggiunta della dicitura “lavorativi”.
Al cpv. 2 e 3 indicato che il pagamento del congedo assistenza ai famigliari e per figlio con gravi problemi di salute è sempre al 100%.
Congedi non pagati
Precisata la formula (cpv. 2) ma in modo errato (anziché al 100% va messo in base al grado d’occupazione del collaboratore: es. un collaboratore al 50% assente per mezzo mese deve rifondere la metà dello stipendio percepito normalmente al 50%)
Tolti i vecchi capoversi 2 + 3 e semplificato cpv. 1: in quanto potestativi.
Art. 39 Congedi maternità, adozione, per l’altro genitore e allattamento
Aggiornato ordine e nome dei congedi nel titolo.
Aggiunti al cpv. 1 i casi dell’ospedalizzazione e del decesso.
Al cpv. 2 fatto riferimento alla legge cantonale adozioni.
Cpv. 3 aggiornato il congedo paternità in base a nuova denominazione e disposizioni di legge.
Occorre riprendere il vecchio cpv. 5 sul congedo allattamento retribuito in quanto per un refuso è sparito.
Art. 40 Stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio
Nuovo titolo e semplificazione del testo.
Da verificare la questione della scuola reclute o altri corsi (rimettere limite di 30 giorni contenuto nel vecchio articolo?).
Art. 41 Stipendio in caso di malattia, infortunio, obbligo legale
Per tutti (tolte eccezioni nei primi tre mesi di lavoro) salario versato al 100% per un mese e poi al 90% fino a 730 giorni al massimo (finora 720 giorni) in caso di malattia o infortunio non professionale (cpv. 1); salario versato al 100% fino a 730 giorni al massimo (finora 720 giorni) in caso di infortunio o malattia professionale (cpv. 2).
Precisata la questione delle uscite dal domicilio al cpv. 4.
Tolto vecchio cpv. 5 in quanto non necessario.
Art. 42 Premi assicurazione perdita di guadagno per malattia
Chiariti i contenuti, eliminate le parti non congrue.
Art. 46 Indennità di decesso
Ripreso qui cpv. 4 dell’articolo 47 attuale, precisando il calcolo e i beneficiari.
Eliminato ex articolo 46 sulla mobilità in quanto non ritenuto necessario.
Art. 47 Secondo pilastro e indennità di partenza
Al cpv. 1 è precisato il lavoro delle parti sociali per il secondo pilastro.
CAPITOLO 7 ORGANI CONTRATTUALI
Art. 52 Tribunale arbitrale di ricorso
La Commissione speciale di ricorso è sostituita da un Tribunale arbitrale di ricorso: soluzione maggiormente rapida e meno costosa.
CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54 Entrata in vigore, durata, disdetta e deroghe
Inseriti nuovi cpv. 5 (clausola di crisi generale per tutte le CPA) e 6 (clausola di crisi puntuale per una CPA).
ALLEGATO 1
Condizioni di lavoro personale a ore
Corrette le percentuali per le indennità di 5 e 6 settimane vacanze.
Salario da versare entro il 5 (prima 15) del mese successivo
Termini di disdetta chiariti (7 giorni e 30 giorni).
ALLEGATO 2
Classificazione delle funzioni
Inserimento nuova funzione di assistente di farmacia con AFC negli Operatori 1
Riordino denominazioni e salari Operatori 2
Inserimento nuova funzione di ausiliario ai servizi generali (con CPF o AFC) e di ausiliario di cucina (con CPF o AFC)
Indennità per lavori manuali al capo cucina.
Indennità per responsabilità e indennità per lavori manuali
Indennità assicurate al 2. Pilastro.
ALLEGATO 3
Regolamento per gli stage
Sostituisce quello per le supplenze (inutile), precisando i diritti degli stagiaires.
Richiama le linee guida della Commissione tripartita cantonale e indica le norme del CCL ROCA applicabili.
ALLEGATO 4
Regolamento sussidi alla formazione
Demanda alla CPC le modifiche degli importi in base alle disponibilità.
ALLEGATO 6
Regolamento della Commissione paritetica cantonale
Semplifica e chiarisce alcuni articoli (3, 4). Introduce all’art. 7 cpv. 1 obbligo della conciliazione e all’art. 7 cpv. 5 il caso della rinuncia alla conciliazione.