L’OCST saluta con soddisfazione la decisione del Consiglio federale di intervenire finalmente sul metodo di calcolo dell’invalidità che penalizza le assicurate e gli assicurati ticinesi. Di questi temi il sindacato OCST si è occupato da quasi vent’anni, chiedendo in una prima fase di fare chiarezza sui criteri di valutazione di un eventuale reddito conseguibile dopo l’invalidità. In seguito l’OCST ha criticato la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni che decretò nel 2006 che per il calcolo del grado di invalidità si dovesse far riferimento alle medie salariali nazionali e non regionali.

Da allora le autorità competenti per effettuare tale valutazione, confrontano il salario percepito dall’assicurato prima che subentrasse il motivo di invalidità con, qualora non vi fosse un dato oggettivo, il salario ipotetico da invalido, basato su un reddito medio svizzero. Visto che i salari in Ticino sono inferiori alla media svizzera, gli assicurati ticinesi per lo stesso danno alla salute non percepiscono una rendita o se la percepiscono è inferiore rispetto agli assicurati provenienti da cantoni nei quali i salari sono più alti.

L’OCST ha denunciato a più riprese la situazione, seguito le vicende di numerosi associati e chiesto un intervento tramite gli atti parlamentari depositati dall’allora segretario cantonale e consigliere nazionale Meinrado Robbiani.

Finalmente, nella risposta ad un’interpellanza di Marco Romano sollecitata dall’OCST, la seconda su questo tema, il Consiglio federale ha riconosciuto la disparità di trattamento tra assicurati residenti nei differenti cantoni.

A partire dal 1.1.2022, come previsto nella riforma “Ulteriore sviluppo dell’AI”, “per la determinazione del reddito di paragone, saranno presi in considerazione come correttivi fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell'assicurato già prima dell'insorgere del danno alla salute. Questi fattori includono ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (rilevante p. es. per i frontalieri), la nazionalità, le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età. Discostandosi dalla prassi vigente del Tribunale federale, inoltre, il salario minimo potrà essere parallelizzato anche se conseguito secondo un contratto collettivo di lavoro, purché sia inferiore di oltre il 5% al valore medio usuale del settore in questione".

Soddisfazione dunque per la fine di questa ingiustizia che ha colpito molte persone attive in Ticino.