Il Consiglio di Stato ha approvato una risoluzione governativa con disposizioni per le attività economiche per il periodo dal 20 al 26 aprile 2020.


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Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

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Leggi anche: l'allentamento previsto dal Consiglio Federale dal 27 aprile
 

Strutture turistiche - Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza. Questo a patto di:

— non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
— garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi; limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
— non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
 
Attività di cantiere sospese - Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 10 o meno persone. Lo SMCC potrà concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico.  
 
Autorizzazione per le altre industrie - Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigilerà sul rispetto delle disposizioni.