Un nuovo assetto contrattuale che non si scosta di molto dai contenuti dei CCL precedenti ma che, in particolare, riafferma la volontà di continuare con una comunità contrattuale forte e con strutture di controllo (le commissioni paritetiche) vigili sul territorio e capaci di rispondere ad un mercato del lavoro in costante evoluzione.
Ma veniamo ai contenuti del nuovo CCL cantonale:
- Il nuovo CCL entra in vigore a partire dal momento in cui il decreto di obbligatorietà generale sarà cresciuto in giudicato e scadrà alla fine del mese di marzo 2025.
- È confermata la copertura per la perdita di guadagno al 90% per assenza causa malattia e infortunio (il CCL nazionale prevede una copertura all’80%). Le ditte possono assumersi il rischio di concludere contratti di assicurazioni con un differimento delle prestazioni di 30 giorni al massimo: in questo modo, il datore di lavoro è chiamato a versare il salario al 90% per i giorni differiti. È stato introdotto un giorno di carenza per assenze causa malattia (= non pagato) per i lavoratori nei primi 4 anni di lavoro presso la stessa impresa.
- I salari individuali saranno aumentati di CHF 25 al mese per i lavoratori ausiliari e estranei al ramo, mentre i lavoratori qualificati (AFC e CFP) ed i capi operai riceveranno un aumento mensile di CHF 50. Tale adeguamento salariale sarà riconosciuto a partire dall’entrata in vigore del nuovo CCL (verosimilmente, dal mese di giugno 2022) e gli stessi aumenti saranno dovuti anche a partire dal 1. aprile 2023 rispettivamente dal 1. aprile 2024.
Rimane ancora irrisolta la questione legata al tempo di viaggio. Secondo la giurisprudenza, si tratta di lavoro quando il dipendente rimane a disposizione del proprio datore di lavoro. Questo significa che, in linea di principio, il tempo di viaggio dal magazzino al cantiere (e ritorno) dovrebbe essere integralmente compensato. Secondo il CCL nazionale, esiste però una franchigia (= tempo non pagato) per i primi 30 minuti giornalieri mentre, a livello cantonale, questa franchigia è ancora fissata a 60 minuti. La SECO, organo federale preposto alla verifica delle istanze di decreto di obbligatorietà generale, insiste nel togliere queste franchigie ma è pronta a tollerare questa situazione ancora per un paio di anni. I partner contrattuali nazionali, attraverso la commissione paritetica svizzera, dovranno risolvere questa questione entro la fine del CCL in essere: una soluzione contrattuale che, verosimilmente, entrerà in vigore al partire dal 1. aprile 2025 con il nuovo CCL.
I segretariati regionali sono a vostra disposizione per tutte le informazioni necessarie.

Paolo Locatelli