(II° pilastro)
Il presente opuscolo illustra le principali regole della previdenza professionale obbligatoria. Non ha pretesa esaustiva, cosicché non ha valore normativo. Fanno stato solo le prescrizioni legali e regolamentari.
CHI È ASSICURATO (art. 2 e 7 LPP)
Sono affiliate obbligatoriamente al ll° pilastro le persone che sono assoggettate all’AVS e salariate ai sensi dell’AVS:
- percepiscono presso un unico datore di lavoro un salario annuo superiore a fr. 20’520.-;
- per i rischi di decesso e di invalidità, dal 1° gennaio dell’anno successivo il compimento del 17° anno di età;
- per le prestazioni di vecchiaia, dal 1° gennaio dell’anno successivo il compimento del 24° anno di età.
CHI NON È ASSICURATO
- I lavoratori che hanno un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a tre mesi (art. 1 lett. b OPP 2). Se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, l’obbligatorietà decorre dal momento dell’accordo per il prolungamento.
- Le persone con un grado d’invalidità di almeno il 70% ai sensi dell’AI (art. 1 lett. d OPP 2).
CASI SPECIALI
- I disoccupati (art. 2 cpv. 3 LPP): i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i rischi di morte e di invalidità, ma non per la vecchiaia. I contributi destinati alla copertura di questi rischi sono finanziati in parti uguali dall’assicurato e dalla Cassa assicurazione contro la disoccupazione e versati all’Istituto collettore.
- Le persone con diversi datori di lavoro: i salariati al servizio di diversi datori di lavoro che hanno un salario annuale complessivo superiore ai Fr. 20’520.- e non sono assicurati obbligatoriamente, possono aderire all’assicurazione facoltativa, sia presso l’Istituto Collettore, sia presso l’Istituto di previdenza di uno dei loro datori di lavoro, se le disposizioni regolamentari prevedono questa possibilità.
- Gli invalidi che esercitano un’attività lucrativa (art. 4 OPP 2):
le persone che percepiscono una rendita d’invalidità parziale (¼ di rendita, ½ rendita o ¾ di rendita) sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria, a condizione che il loro grado d’invalidità sia inferiore al 70% e adempiano alle condizioni summenzionate. Tuttavia, per le persone parzialmente invalide, gli importi del salario minimo (fr. 20’520.-) e della deduzione di coordinamento (fr. 23’940.-) sono ridotti proporzionalmente. La riduzione è del 25% se la persona percepisce ¼ di rendita d’invalidità, del 50% per una ½ rendita e del 75% per ¾ di rendita. Le persone che beneficiano di una rendita intera non sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria poiché il loro grado d’invalidità è di almeno il 70%.
INIZIO DELL'ASSICURAZIONE (art. 10 cpv. 1 LPP)
L'assicurazione obbligatoria inizia il primo giorno del rapporto
di lavoro, se si raggiunge il salario minimo assicurato.
FINE DELL'ASSICURAZIONE (art. 10 cpv. 2 LPP)
L'assicurazione cessa al verificarsi dei seguenti casi:
- quando il salariato raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;
- quando il rapporto di lavoro è sciolto;
- quando non si raggiunge più il salario minimo LPP;
- quando si estingue il diritto dell’assicurato alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione in seguito allo scadere del termine quadro.
Attenzione: Con lo scioglimento del rapporto di lavoro, per i rischi di morte e invalidità il salariato resta tuttavia assicurato durante i primi 30 giorni al massimo, a meno che durante questo lasso di tempo non inizi a lavorare altrove (art. 10 cpv. 3 LPP).
SALARIO ASSICURATO
Il salario annuale coordinato può essere fissato in anticipo sulla base dell'ultimo salario; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso. Se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione(art. 2 cpv. 2 LPP).
VALORI ANNUI DI SALARIO LIMITE DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE dal 01.01.2009 (art. 8 LPP)
- Da assicurare obbligatoriamente a contare da fr. 20'520.-
- Per un salario annuo compreso tra fr. 20’520.- e
fr. 27’360.- è assicurato un importo minimo di fr. 3'420.-
- Per salari superiori, deduzione di coordinamento fr. 23'940.-
- Limite mass. del salario annuo da assicurare obbligatoriam. fr. 82'080.-
- Salario massimo da assicurare obbligatoriam. (salario coord.) fr. 58’140.-
Novità: dal 01.01.2005 è stata notevolmente abbassata la soglia d’ingresso per l’assicurazione obbligatoria alla previdenza professionale. Tutti i lavoratori che, nel 2009, percepiscono un salario superiore a fr. 20’520.- devono essere assicurati obbligatoriamente. Con questa prescrizione, il legislatore ha introdotto una migliore previdenza soprattutto per i lavoratori con salari bassi o con attività a tempo parziale.
Come più sopra indicato, il salario minimo assicurato di fr. 3'420.- è applicato su tutti i salari annui che si situano fra i fr. 20’520.- e fr. 27’360.-.
FINANZIAMENTO (art. 16 LPP)
Accrediti di vecchiaia
Sul salario minimo assicurato, o sulla parte di salario compreso tra i 20’520.- e 82’080.- fr. sono effettuate le seguenti trattenute, che variano secondo l'età.
Aliquota a carico (in % del salario coordinato)
| Uomini | Donne | del lavoratore | del datore di lavoro | Contributo totale |
| 25 – 34 | 25 – 34 | 3,5% | 3,5% | 7,0% |
| 35 – 44 | 35 – 44 | 5,0% | 5,0% | 10,0% |
| 45 – 54 | 45 – 54 | 7,5% | 7,5% | 15,0% |
| 55 – 65 | 55 – 64 | 9,0% | 9,0% | 18,0% |
Questi accrediti annuali, gli interessi (minimo 2,00%) e le eventuali prestazioni di libero passaggio costituiscono il capitale di vecchiaia (art. 15 cpv. 2 LPP).
Altre trattenute
Oltre agli accrediti di vecchiaia per il finanziamento della previdenza vecchiaia, vengono effettuate le seguenti trattenute:
- premi di rischio:
4 - 8% sono destinati alla copertura delle prestazioni assicurate in caso di invalidità e decesso;
- fondo di garanzia (art. 56 LPP):
un contributo dello 0,07% (variabile) di tutti i salari coordinati dev'essere versato al Fondo di garanzia nazionale.
IMPORTO DELLA RENDITA (art. 62 c disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
L’importo della rendita di vecchiaia annua rappresenta una percentuale dell’avere di vecchiaia. Questa percentuale, chiamata aliquota di conversione è stabilita dalla legge ed è stata fissata dal legislatore dal 01.01.2005 nel modo seguente:
| Classe di età | Età ordinaria di pensionamento degli uomini | Aliquota di conversione per gli uomini | Età ordinaria di pensionamento delle donne | Aliquota di conversione per le donne |
| 1944 | 65 anni (nel 2009) | 7.05% |
| 1945 | 65 anni (nel 2010) | 7.00% | 64 anni (nel 2009) | 7.00% |
| 1946 | 65 anni (nel 2011) | 6.95% | 64 anni (nel 2010) | 6.95% |
| 1947 | 65 anni (nel 2012) | 6.90% | 64 anni (nel 2011) | 6.90% |
| 1948 | 65 anni (nel 2013) | 6.85% | 64 anni (nel 2012) | 6.85% |
| 1949 | 65 anni (nel 2014) | 6.80% | 64 anni (nel 2013) | 6.80% |
N.B. Una volta determinata, la rendita non è più ridotta anche se l’aliquota di conversione subisce una diminuzione.
ESEMPIO: Pensionamento nell’anno 2009
- donna: capitale di vecchiaia accumulato all’età di pensionamento
fr. 300'000.- x 7,00% (aliquota di conversione) = rendita di vecchiaia annua fr. 21'000.-.
- uomo: capitale di vecchiaia accumulato all’età di pensionamento
fr. 300'000.- x 7,05% (aliquota di conversione ) = rendita di vecchiaia annua fr. 21'150.-.
VERSAMENTO ANTICIPATO O DIFFERIMENTO DELLA RENDITA DI VECCHIAIA
La LPP non prevede né il pensionamento anticipato né quello differito. Tuttavia, gli istituti di previdenza possono introdurre le due opzioni nel loro regolamento. In caso di pensionamento anticipato, l’importo della rendita diminuisce in funzione del numero di anni di anticipo, invece, in caso di differimento del pensionamento oltre dell’età ordinaria (65 anni per gli uomini, 64 per le donne), l’importo della rendita aumenta in funzione del numero di anni di differimento.
RENDITA/CAPITALE (art. 37 LPP)
In generale, le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono assegnate sotto forma di rendita.
Dal 1.1.2005 la Legge previdenza professionale consente all’assicurato, se lo richiede, che ¼ del suo avere di vecchiaia gli sia versato come liquidazione in capitale, secondo i termini previsti dal regolamento dell’istituto.
Un versamento unico del capitale, invece, può essere preso in considerazione se l’importo della prestazione è poco elevato o nel caso in cui l’istituto di previdenza preveda espressamente questa possibilità nel suo regolamento e a condizione che l’assicurato faccia richiesta conformemente alle disposizioni regolamentari (spesso sono previsti almeno 3 anni di anticipo, rispetto all’esigibilità delle prestazioni). Se l’assicurato è coniugato, il versamento della liquidazione in capitale è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente
per scritto. Se non può ottenere tale consenso o questo gli è negato, può adire il tribunale.
PRESTAZIONI ASSICURATE (art. 23-24 LPP)
- Prestazioni di INVALIDITÀ (art. 24 LPP)
L'assicurato ha diritto alla rendita se presenta un grado d’invalidità di almeno il 40% ai sensi dell’AI ed era affiliato ad un istituto di previdenza al momento in cui é sorta l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità. L'assicurato ha diritto:
- alla rendita intera se l’invalidità è pari o sup. al 70%;
- ¾ di rendita se l’invalidità si situa tra il 60 - 69%;
- ½ di rendita se l’invalidità si situa tra il 50 - 59%;
- ¼ di rendita se l’invalidità si situa tra il 40 - 49%.
N.B. In ogni caso è consigliabile fare riferimento alle disposizioni regolamentari. Alcuni istituti di previdenza, infatti, prevedono il diritto alla rendita di invalidità già a partire dal 25%.
Calcolo della rendita di invalidità (art. 24 cpv. 2-3 LPP)
La rendita d’invalidità è calcolata in base:
- all'avere di vecchiaia accumulato dall'assicurato sino al momento della nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
- oltre alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
Gli accrediti sono calcolati sulla base del salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.
L’aliquota di conversione per determinare la rendita corrisponde a quella applicata nel caso di una rendita di vecchiaia.
ESEMPIO stato 01.01.2009: Capitale di vecchiaia accumulato al momento dell’invalidità Fr. 100'000.- + Accrediti di vecchiaia, senza interessi, che l'assicurato avrebbe accumulato sino all'età di pensionamento Fr. 120'000.-
Totale fr. 220'000.-- x aliquota di conversione decrescente secondo l’anno di nascita:
(vedi tab. 'importo della rendita art. 62c disposizione transitoria della 1a revisione della LPP', pag. 4).
Rendita per figli d’invalidi (art. 25 LPP)
Gli assicurati cui spetta una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio fino all’età di 18 anni o 25 anni al massimo se segue un tirocinio o è agli studi o fino a quando il figlio invalido almeno al 70%, non è capace di esercitare un’attività lucrativa.
Adeguamento delle rendite (art. 36 LPP)
Dopo tre anni di decorrenza le rendite d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età ordinaria di pensionamento.
- Prestazioni di VECCHIAIA (art. 13 LPP/art. 62 c disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
- gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita complementare pari al 20% della rendita percepita per ogni figlio sino all’età di 18 anni e fino ai 25 anni al massimo se studente, se segue un tirocinio o è invalido per almeno al 70% e non è capace di esercitare un’attività lucrativa. (art. 17 e 22 LPP).
- Prestazioni per SUPERSTITI (art. 18 LPP)
Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
- era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte;
- riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
Rendita per vedove/vedovi (art. 19 cpv. 1 LPP) La vedova e/o il vedovo ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
- ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
Indennità unica per vedove e vedovi (art. 19 cpv. 2 LPP) Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni richieste per l’attribuzione di una rendita ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
- Prestazioni ad ALTRI BENEFICIARI (art. 20 a LPP)
Se le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza lo prevedono, hanno diritto alle prestazioni per i superstiti:
- le persone fisiche che erano assistite in modo considerevole dall’assicurato, o la persona che ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni (esempio: la/il concubina/o);
- in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a), i figli del defunto, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- in assenza dei beneficiari di cui sopra, gli altri eredi legittimi. La prestazione da versare sarà pari ai contributi pagati dall’assicurata/o o al 50% del capitale di previdenza.
Divorziati (art. 20 OPP 2) Dopo la morte dell’ex-moglie/marito la donna/l’uomo divorziata/o è equiparata/o alla vedova/vedovo e può percepire le prestazioni per superstite in seguito al decesso dell’ex coniuge a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e, che in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un’indennità in capitale o una rendita vitalizia.
IMPORTANTE: Occorre tuttavia rilevare che le prestazioni dell'istituto di previdenza possono essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di
altre assicurazioni, e particolarmente a quelle dell'AVS-AI superano l'importo dovuto o assegnato dalla sentenza di divorzio (art. 20 cpv. 2 OPP 2).
AMMONTARE DELLE RENDITE PER VEDOVE/I E ORFANI (art. 21 – 22 cpv. 3 LPP)
- prima dell'età pensionabile
Alla morte dell'assicurato, la rendita per vedove/i corrisponde al 60% della rendita d’invalidità intera che l’assicurato avrebbe avuto diritto.
I figli del/della defunto/a (inclusi gli affiliati se il/la defunto/a doveva provvedere al loro sostentamento) hanno diritto alla rendita per orfani e corrisponde al 20%, ciò fino all’età di 18 anni o 25 anni al massimo se l’orfano segue un tirocinio o è agli studi o fino a quando l’orfano, invalido almeno al 70%, non è capace di esercitare un’attività lucrativa.
ESEMPIO stato 01.01.2009: Capitale di vecchiaia accumulato al momento del decesso fr. 100'000.- / Accrediti di vecchiaia, senza interessi, che l'assicurato avrebbe avuto sino all'età di pensionamento fr. 120'000.-
Totale fr. 220'000.-- x aliquota di conversione decrescente secondo l’anno di nascita: (vedi tabella “Importo della rendita art. 62c disposizione transitoria della 1a revisione della LPP, pag. 4”).
- Ammontare della rendita quando il coniuge era al beneficio di una rendita di vecchiaia
Se il/la defunto/a percepiva già una rendita di vecchiaia o d’invalidità, il coniuge superstite riceve il 60% di questa rendita e l’orfano il 20%.
ESEMPIO: Rendita annua: - fr. 20'000.- x 60% = fr. 12’000.-
- fr. 20'000.- x 20% = fr. 4’000.-
Adeguamento della rendite al rincaro (art. 36 LPP) La rendita per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate al rincaro, nei limiti fissati dal Consiglio Federale, dopo 3 anni di decorrenza. Le rendite di vecchiaia devono essere adeguate al rincaro secondo il Regolamento della Fondazione di Previdenza.
Estinzione del diritto alle prestazioni (art. 22 cpv. 2 LPP) Il diritto alle prestazioni per vedova/o si estingue quando il/la vedovo/a passa a nuove nozze o muore.
Rendite o capitale? Le prestazioni sono pagate sotto forma di rendita mese per mese (art. 38 LPP).
PAGAMENTO IN CAPITALE
È possibile ottenere un pagamento in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia
- se il regolamento lo prevede e la richiesta è fatta il più tardi 1 o 3 anni prima del diritto alle prestazioni di vecchiaia, (termine stabilito nel regolamento).
- se le rendite sono poco elevate e non raggiungono il 10% - 6% e 2% della rendita semplice minima di vecchiaia.
PRELIEVO ANTICIPATO
Il lavoratore può chiedere il versamento anticipato (minimo fr. 20’000.-) o la costituzione in pegno dell'ammontare in contanti delle prestazioni di libero passaggio qualora intenda acquisire la proprietà di un'abitazione
ad uso proprio.
Tipi di accesso alla proprietà
- Acquisto o costruzione dell'abitazione ad uso proprio.
- Partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazione (o forme analoghe di partecipazione che saranno precisate nelle norme di applicazione) sempre che l'abitazione sia destinata ad uso proprio.
- Restituzione di prestiti/mutui ipotecari.
- Investimenti volti ad aumentare o a conservare il valore dell'abitazione.
Ammontare del prelievo
Fino a 50 anni di età: è possibile prelevare un importo pari al capitale di vecchiaia accumulato.
Oltre i 50 anni di età: è possibile prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio accumulata all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui si avrebbe diritto al momento del prelievo.
Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge.
Data limite del prelievo
Il più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
Lavoratori esteri
Purché trattasi di abitazione primaria ad uso proprio, il prelievo anticipato è garantito anche in caso di proprietà all'estero. Da questo profilo, le nuove norme interessano in particolare i lavoratori frontalieri che godono di pari trattamento.
Prestazioni di vecchiaia
La rendita o il capitale di vecchiaia sono ridotte proporzionalmente al prelievo anticipato (rispettivamente all'importo ottenuto in caso di costituzione in pegno).
COPERTURA DI INVALIDITÀ E PER DECESSO
È offerta la possibilità di un'assicurazione complementare affinché il prelievo anticipato non comporti una riduzione delle prestazioni in caso di invalidità o decesso.
RIMBORSO
L'importo prelevato deve essere rimborsato in caso di vendita dell'abitazione (prima dell'evento assicurato).
Può essere rimborsato in ogni tempo fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia od al verificarsi di un caso di previdenza o al pagamento in contanti delle prestazioni.
IMPORTANTE: nessun rimborso è dovuto se la vendita non ha permesso un guadagno ma addirittura ha comportato una perdita.
Imposizione fiscale
Il prelievo anticipato (rispettivamente il ricavato della realizzazione del pegno) è imponibile immediatamente.
PRESTAZIONI DI LIBERO PASSAGGIO (art. 2-3 cpv. 2 LFLP)
La prestazione di libero passaggio garantisce all'assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale secondo la legge. L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifichi un evento assicurato ed egli lascia l'istituto di previdenza. Concessa la prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza è esentato dall'obbligo di versare prestazioni di vecchiaia. Esso può computare la prestazione di libero passaggio concessa, se posteriormente deve versare prestazioni per superstiti o d'invalidità.
Ammontare delle prestazioni di libero passaggio (art. 28 LPP)
L'ammontare della prestazione di libero passaggio è pari all'avere di vecchiaia accumulato dall'assicurato fino al momento del trasferimento.
Cambiamento posto di lavoro (art. 3 cpv. 1 LFLP)
L'importo della prestazione di libero passaggio deve essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Questo lo accredita a favore dell'assicurato.
Riserve per ragioni di salute (art. 14 LFLP)
La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una riserva per ragioni di salute.
Pagamento in contanti (art. 5 LFLP)
L'assicurato può esigere il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia accumulato se:
- lascia definitivamente la Svizzera;
- comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.
Divorzio (art. 22 LFLP)
In caso di divorzio, il Tribunale può decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle
prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. L'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di acquistare la prestazione d'uscita trasferita.
N.B. Le disposizioni applicabili ai: coniugi, superstiti, divorziati, dal 01.01.2007, pure valgono alla 'Unione domestica registrata'.