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INFORMAZIONI VARIE

Cosa devo consegnare alla Cassa a fine mese

  • Il formulario di autocertificazione (che deve essere ritirato all’URC nei giorni stabiliti) debitamente compilato in tutti i suoi punti e firmato.
  • Il formulario 'attestato su guadagno intermedio' qualora nel mese in questione avesse lavorato presso uno o più datori di lavoro.
  • Il certificato medico in caso di periodo d’inabilità lavorativa (superiore a 3 giorni)
  • Documentazione attestante eventuali periodi di servizio militare/protezione civile o la partecipazione a provvedimenti inerenti il mercato del lavoro (corsi, programmi occupazionali, periodo di pratica professionale, ecc…).

Il diritto alle indennità di disoccupazione deve essere fatto valere entro 3 mesi.

Malattia, infortunio o maternità

In caso di inabilità lavorativa per malattia o gravidanza l'assicurato/a riceve di norma le indennità giornaliere durante i primi 30 giorni civili (circa 21/22 giorni lavorativi).

Nell'arco del termine quadro di riscossione la Cassa Disoccupazione può versare al massimo 44 indennità giornaliere

L’inabilità deve essere annunciata e comprovata tempestivamente con certificato medico all’URC e alla Cassa di Disoccupazione.

Occorre valutare se assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno presso una Cassa Malati ed, in alcuni casi, è pure possibile (assicurazione collettiva presso l’ultimo datore di lavoro) effettuare il libero passaggio ad una copertura assicurativa individuale.

Nel caso stipulasse un’assicurazione individuale dovrà trasmettere alla Cassa di Disoccupazione copia della polizza assicurativa.

Il premio dell’assicurazione è sussidiato dal Cantone nella misura del 30% per assicurato con meno di 60 anni, del 50% con almeno 60 anni.

Infortunio

In caso d’infortunio è ancora indennizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione per due giorni. A partire dal terzo giorno riceve le indennità giornaliere dall’assicurazione SUVA alla quale si è obbligatoriamente assicurati durante la disoccupazione.

La Cassa di Disoccupazione deduce mensilmente il premio che ammonta al 2,91% dell’indennità mensile lorda.

L’assicurazione contro la disoccupazione si assume un terzo del premio per l’assicurazione infortuni non professionali dei disoccupati.

L'annuncio di un infortunio deve essere fatto tramite la Cassa Disoccupazione

Assicurazione maternità

A partire dal 1. luglio 2005, le indennità giornaliere dell'assicurazione maternità sono versate dalla Cassa di compensazione AVS competente. Il diritto inizia il giorno del parto e termina, al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni.

Tutte le informazioni necessarie sono reperibili nell'opuscolo Indennità in caso di maternità pubblicato dall'Ufficio Federale delle assicurazioni sociali.

È possibile inoltre scaricare i seguenti formulari:

Periodo di copertura assicurativa

La copertura assicurativa è garantita fino al 30° giorno seguente l’ultimo giorno indennizzato dalla Cassa di Disoccupazione.

Nei casi d’inabilità al lavoro, per malattia o maternità, superiori ai 60 giorni la copertura assicurativa per infortunio non professionale decade.

E’ auspicabile, per continuare ad essere assicurati contro gli infortuni, stipulare un’assicurazione per perdita di guadagno con l’assicurazione SUVA. La durata massima è di 6 mesi, il costo di fr. 25.-- mensili.

L’assicurazione deve essere stipulata entro il 60° giorno d’inabilità al lavoro (malattia o maternità) presso la SUVA.

Giorni esenti dall’obbligo del controllo

Dopo aver percepito 60 indennità giornaliere nei limiti del termine quadro, l’assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo che può scegliere liberamente. Durante questi 5 giorni non deve essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto alle indennità. I giorni esenti dall’obbligo del controllo posso essere cumulati (ad esempio dopo 120 indennità giornaliere si possono usufruire, sempre entro il termine quadro, di 10 giorni).