
Essa è una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione che garantisce ai lavoratori una compensazione adeguata del salario per perdite di lavoro causate dalle condizioni meteorologiche avverse.
La perdita di lavoro è dovuta alle intemperie se, in seguito a condizioni meteorologiche sfavorevoli, la continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile nonostante le misure di protezione sufficienti, è economicamente insostenibile o non può ragionevolmente essere pretesa dai lavoratori e se la perdita dura almeno un giorno intero o una mezza giornata.
Nel caso in cui la perdita di lavoro è causata soltanto indirettamente dalla meteo (perdita di clienti, ritardo nell’esecuzione di lavori) o nel caso di perdite stagionali consuete nell’agricoltura.
Hanno diritto alle indennità per intemperie i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione ossia coloro che hanno terminato la scuola dell’obbligo ma che non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione all’AVS
No, si ha diritto fin dal primo giorno se vengono soddisfatti gli altri presupposti del diritto all’indennità.
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare la perdita di lavoro dovuta ad intemperie alla Sezione del Lavoro di Bellinzona al più tardi entro il 5° giorno del mese civile successivo.
L'indennità per intemperie ammonta all'80% della perdita di guadagno computabile.
L'indennità è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo 6 periodi di conteggio.
È tenuto conto soltanto, come perdita di lavoro computabile, di giorni interi o di mezze giornate e vengono dedotti, per ogni periodo di conteggio, 2 giorni di attesa.