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LAVORO, GRAVIDANZA E PUERPERIO

Questa pagina illustra le principali regole della maternità e della protezione delle lavoratrici. Non ha pretesa esaustiva, cosicché non ha valore normativo. Fanno stato solo le prescrizioni legali e/o contrattuali.

Obbligo di annunciare la gravidanza?

Al momento dell’assunzione la lavoratrice non ha l’obbligo di annunciare la propria gravidanza se in grado di svolgere la mansione per la qual è assunta. L’obbligo sussiste invece se il lavoro potrebbe mettere in serio pericolo il nascituro o se la gravidanza renderebbe impossibile l’esecuzione del lavoro, ad esempio: di ballerina, di insegnante d’educazione fisica o di lavoro fisico pesante.

La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO).

La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO).

Tutela della salute durante la maternità

La salute delle donne incinte e delle madri allattanti è esposta, nel contesto del lavoro, a rischi straordinari.

Il datore di lavoro è tenuto, pertanto, ad adottare le condizioni di lavoro in modo da evitare ogni possibile pregiudizio alla salute (art. 35 cpv. 1 LL).

L’esercizio di lavori gravosi o pericolosi può essere vietato durante la gravidanza o durante l’allattamento. Sono considerati tali quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute:

  • Lo spostamento manuale di carichi pesanti: (es. sollecitazione dei muscoli addominali e indirettamente dell’utero e dell’apparato di sostegno in particolare della schiena).
  • I movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce: (es. oltre i problemi circolatori causati da attività per le quali occorre stare in piedi molto a lungo).
  • I lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni.
  • I lavori in condizioni di sovrapressione come il lavoro in camera di pressione, l’immersione, ecc… (es. perico¬lo di aborto).
  • I lavori che espongono al freddo o al caldo, oppure ad un’umidità eccessiva: (es. sollecitazione in misura elevata della circolazione sanguigna).
  • I lavori sottoposti agli effetti di radiazioni e sostanze nocive o di microrganismi (es. esposizioni a radiazioni nocive, quindi, pericolo di malformazioni).
  • I lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza portano ad un forte aggravio (art. 62 OLL1).

Esenzione dal lavoro e trasferimento (art. 64 OLL1)

La donna incinta o la madre allattante può chiedere al datore di lavoro di essere trasferita ad un’attività non gravosa o pericolosa se le condizioni di lavoro sono tali che la sua salute o la salute del bambino sia pregiudicata.

La richiesta deve essere attestata da un certificato medico dal quale emergano le attività che l’interessata è in grado di svolgere e quelle che non possono esserle assegnate.

Nei limiti del possibile, il datore di lavoro deve offrire adeguata attività sostitutiva.

Tutela della salute (art. 35 LL)

Se per motivi attinenti all’organizzazione aziendale un trasferimento ad un posto di lavoro equivalente e non pericoloso non è possibile, le donne incinte e le madri allattanti hanno diritto all’80% del salario nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Lavoro serale o notturno (art. 35a-b LL)

Il rischio di danni alla salute della madre e del bambino aumenta nelle attività esercitate tra le 20.00 e le 06.00.

È perciò è vietata l’occupazione in questa fascia oraria durante le otto settimane antecedenti e seguenti il parto; in seguito fino alla sedicesima settimana (dopo il parto), possono esserlo, solo con il loro consenso.

Il datore di lavoro è tenuto ad offrire alle donne incinte impiegate nel lavoro serale e notturno il trasferimento in un’attività diurna equivalente.

Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente al posto di un’occupazione tra le 20.00 e le 06.00, è tenuto a versare alla lavoratrice l’80% del salario, supplemento per lavoro notturno escluso.

Durata del lavoro (art. 60 OLL 1)

Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata del lavoro concordato.

Questa durata non può in alcun caso superare il limite massimo di 9 ore fissato dal legislatore, anche se il datore di lavoro e le lavoratrici hanno convenuto un tempo più lungo.

Ne scaturisce che anche in situazioni eccezionali non è consentito chiedere l’espletamento di lavori supplementari oltre le 9 ore.

Riposo giornaliero - pausa (art. 61 OLL 1)

Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi (es. commessa, venditrice, parrucchiera, cameriera, ecc.), beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore.

Inoltre il datore di lavoro deve concedere pause brevi di 10 minuti ogni 2 ore di lavoro.

Per proteggere la salute della madre e del bambino, a partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a 4 ore giornaliere.

Queste 4 ore possono essere ripartite liberamente su tutto l’arco della giornata lavorativa.

Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente, che non la obbliga a stare in piedi, la lavoratrice ha diritto all’80% del suo salario abituale.

Assenza dal lavoro/allattamento (art. 35a cpv. 2 LL / art. 60 OLL 1)

Le donne incinte possono assentarsi, o non presentarsi al lavoro, mediante semplice avviso al datore di lavoro.

Il periodo che una madre dedica all’allattamento all’interno dell’azienda è considerato tempo di lavoro.

Se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza va riconosciuto come tempo di lavoro.

Per quanto sopra, ne scaturisce che il tempo dedicato all’allattamento non può essere conteggiato su altri periodi di riposo o sottratto dal credito delle ore supplementari o dalle vacanze.

La lavoratrice per il tempo dedicato all’allattamento non ha diritto alla rimunerazione (salario) salvo diversa regolamentazione contrattuale o individuale.

Indennità di maternità (art. 16b LIPG)

  1. 1. Ha diritto all’indennità la donna che:
  1. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS durante i nove mesi precedenti il parto;
  2. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
  3. al momento del parto:
  1. è una salariata
  2. è una indipendente
  3. collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti.

Il periodo d’assicurazione secondo la lett. a) è ridotto nella minima in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

Inizio del diritto (art. 16c LIPG)

  1. Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto.
  2. In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l’indennità sia versata a partire dal giorno in cui il figlio è dimesso (torna a casa).

Durata delle prestazioni (art. 16d LIPG)

L’indennità è versata durante 14 settimane (98 giorni).

Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

Importo e calcolo dell’indennità (art. 16e-f LIPG)

L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.

L’indennità di maternità ammonta al massimo a fr. 172.- al giorno (salario annuo massimo assicurato fr. 78'475.-: giorni 365 x 80% = fr. 172.-).

Indennità di maternità / esclusione di altre indennità (art. 16g)

L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti indennità giornaliere:

  1. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  2. dell’assicurazione contro gli infortuni;
  3. dell’assicurazione per l’invalidità;
  4. dell’assicurazione militare.

Contributi (art. 19a LIPG)

Sull’indennità devono essere pagati i contributi AVS-AI-IPG-AD.

Entrata in vigore della legge / Disposizioni transitorie

L’indennità di maternità per le madri esercitanti un’attività lucrativa decorre dal 1° luglio 2005 e sarà pagata durante 14 settimane.

Le madri che partoriranno nelle 14 settimane prima del primo luglio 2005 avranno diritto in proporzione all’indennità di maternità.

Vacanze / Riduzione (art. 329 b CO)

Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze della lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.

Entrata in vigore della legge / Disposizioni transitorie

L’indennità di maternità per le madri esercitanti un’attività lucrativa decorre dal 1° luglio 2005 e sarà pagata durante 14 settimane.

Le madri che partoriranno nelle 14 settimane prima del primo luglio 2005 avranno diritto in proporzione all’indennità di maternità.