PARTNERS
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI VENDITA FEDERCOMMERCIO 2009

Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale di Vendita - 2008 (estratto)

firmato da FEDERCOMMERCIO DEL CANTON TICINO e Organizzazioni sindacali OCST - SIT - SIC TICINO

La commissione paritetica ha deciso di aumentare i salari minimi di fr. 50.- dal 1. gennaio 2008 e di fr. 50.- dal 1. gennaio 2009.

Salari minimi

Personale al servizio della venditaSalario minimo mensile
A personale non qualificato2'870.- fr.
B venditore/venditrice-assistente di venditatirocinio di 2 anni3'080.- fr.
tirocinio di 3 anni3'280.- fr.
C*i salari orari sono adeguati come segue:personale non qualificato15.75 fr.
venditori/venditrici qualificati16.90 fr.
impiegati/e di vendita18.00 fr.

*questi salari non sono comprensivi dell'indennità vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), della rimunerazione di giorni festivi (3.6%), della tredicesima mensilità (8,33% art. 18) e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di salario in caso di malattia e gravidanza.

Per i giovani fino ai 18 anni vale l'accordo stipulato tra il datore di lavoro ed il loro rappresentante legale

Adeguamento dei salari

Questi salari minimi saranno adeguati al 1. gennaio di ogni anno, sulla base dei dati della fine del mese di settembre dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Conteggio Al lavoratore é consegnato, per ogni periodo di paga, un contegggio salariale dettagliato

Tredicesima mensilità

Oltre al salario mensile/orario, al lavoratore deve essere versata la tredicesima mensilità. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta proporzionalmente

Assegni per i figli

Conformemente alla legge cantonale, l'assegno di base fino al compimento del 16. anno ammonta a 200.- fr. mensili.

Per i giovani in formazione (studenti e apprendisti) l'assegno ammonta a 250.- fr. mensili ed è riconosciuto dal mese successivo al compimento del 16. anno e può essere fatto valere fino al 25. anno di età.

Termini di disdetta

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto per la fine di una settimana, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:

  • 1 mese durante il primo anno di servizio
  • 2 mesi dal 2. fino al 9. incluso
  • 3 mesi dal 10. anno di servizio

Durata del lavoro

  • La durata settimanale del lavoro è fissata in 42 ore nella media annuale salvo particolari situazioni, la durata settimanale del lavoro è ripartita su 5 giorni.

    Vacanze

    • 4 settimane
    • 5 settimane a partire dai 50 anni di età e con almeno 5 anni di servizio
    • 5 settimane dal 20° anno di servizio
    • 5 settimane per i giovani e gli apprendisti fino ai 20 anni di età

    Se nel corso di un anno di lavoro il collaboratore é impedito di lavorare complessivamente per più di 2 mesi, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo dopo un'assenza complessiva di due mesi e per ogni ulteriore mese iniziato.

    Giorni festivi

    Sono festivi non recuperabili: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, S. Stefano.

    Sono invece giorni festivi recuperabili: S. Giuseppe, 1. maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo, Immacolata.

    Congedi remunerati

    Sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:

    Congedi pagati
    Matrimonio3 giorni
    Nascita di un figlio1 giorno
    Decesso di un figlio, del coniuge, dei genitori, fratello o sorella3 giorni
    Decesso di altri parenti conviventi nell'economia domestica1 giorno
    Trasloco1 giorno
    Reclutamento o ispezione militare, il tempo necessario, ma al massimo1 giorno
    Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni

    Assicurazione malattia/ Gravidanza

    Il datore di lavoro assicura la/il dipendente per la perdita di salario in caso di malattia per una copertura dell'80% dello stipendio a partire dal 1. giorno di inabilità e per una durata di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.In caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle puerpere un congedo pagato, per la copertura dell'80% dello stipendio, per la durata di 14 settimane.

    Assicurazione infortuni

    Copertura del salario nella misura dell'80% secondo le disposizioni Lainf. I tre giorni di carenza non coperti dall'ente assicuratore sono a carico del datore di lavoro nella misura dell'80%. Il premio per gli infortuni non professionali può essere messo a carico della/del dipendente.

    Previdenza professionale

    Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della Lpp.