
I lavoratori frontalieri percepiscono in Svizzera solo le indennità per intemperie e per lavoro ridotto. In caso di licenziamento i frontalieri usufruiscono dell'indennità di disoccupazione in Italia secondo le disposizioni della legge 147/97.
Le domande devono essere corredate dalla ricevuta del Centro per l'Impiego, dallo stato di famiglia del lavoratore, dalla fotocopia del permesso di lavoro e della lettera di licenziamento nonché dal modello E 301 compilato dalla Cassa Disoccupazione OCST.
'Hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro qualora abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.'
E' dunque importante che non sia il lavoratore stesso a licenziarsi.
'I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di 360 giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi'
La nuova legge stabilisce dunque il raddoppio del diritto all'indennità rispetto a quanto previsto dalla precedente Legge 228/84: si passa infatti da 180 a 360 giorni di indennizzo.
'Entro il 30 novembre il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo è stabilito in misura non inferiore al 25% e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con l'esclusione degli assegni familiari, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione'.
Ai fini della determinazione della percentuale, il Consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato.
Questo è uno dei punti più importanti della legge.
E' opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che finalmente l'indennità non verrà determinata in base ad un salario italiano, ma in base al salario che si percepisce in Svizzera.
In concreto il lavoratore frontaliere italiano rimasto disoccupato percepisce - dal 2004 - il 50% del salario lordo percepito in Svizzera.