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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

AVS - AI - IPG

1. Contributi dei salariati e dei datori di lavoro

I tassi di contribuzione, validi dal 1.1.2004, sono i seguenti:

  • per l'AVS 8,4%
  • per l'AI 1,4%
  • per l'IPG 0,3%
  • Totale 10,1%

Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari al 5,05%.

2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 63 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

N.B. I beneficiari di una rendita AVS (uomini 65 anni e donne 63 anni) continuano a versare i contributi all'AVS-AI-IPG sulla parte del reddito dell'attività lucrativa eccedente fr. 1'400.- il mese o fr. 16'800.- l'anno (franchigia) ma sono esonerati dall'obbligo contributivo dell'Assicurazione Disoccupazione.

3. Retribuzioni soggette a deduzione

  • a) il salario orario o mensile compresa qualsiasi indennità complementare;
  • b) le gratifiche o la 13.a mensilità;
  • c) le indennità per perdita di guadagno in caso di scuola reclute, corso di ripetizione, protezione civile;
  • d) le indennità giornaliere dell'AI;
  • e) le indennità per intemperie e per lavoro ridotto.

4. Retribuzioni non soggette a deduzione

  • a) gli assegni familiari;
  • b) le prestazioni giornaliere d'assicurazione per perdita di salario, in caso di malattia o infortunio;c) l'indennità di partenza se l'ammontare non supera il salario annuo.

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