



AVS - AI - IPG1. Contributi dei salariati e dei datori di lavoroI tassi di contribuzione, validi dal 1.1.2004, sono i seguenti:
Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari al 5,05%. 2. Inizio e fine dell'obbligo contributivoPer le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 63 anni per le donne e dei 65 per gli uomini. N.B. I beneficiari di una rendita AVS (uomini 65 anni e donne 63 anni) continuano a versare i contributi all'AVS-AI-IPG sulla parte del reddito dell'attività lucrativa eccedente fr. 1'400.- il mese o fr. 16'800.- l'anno (franchigia) ma sono esonerati dall'obbligo contributivo dell'Assicurazione Disoccupazione. 3. Retribuzioni soggette a deduzione
4. Retribuzioni non soggette a deduzione
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