
Le parti contraenti hanno deciso gli adattamenti salariali validi dal 1. gennaio 2010.
I salari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di Fr. 0.20 all'ora.
I salari orari minimi contrattuali (orari lordo base) per le rispettive categorie professionali corrispondono a:
| qualifica | salario orario | |
|---|---|---|
| Capo vetraio | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | fr. 29.45 |
| Vetraio qualificato | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro | fr. 26.95 |
| Vetraio | Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale | fr. 24.95 |
| Ausiliario | Lavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionali | fr. 21.95 |
| Giovani lavoratori | nel primo anno dal conseguimento dell’attestato, sino alla fine dell’anno civile successivo | fr.22.45 |
| nel secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato | fr.24.45 | |
| Apprendisti | salario mensile | |
| 1° anno di tirocinio | fr.620.- | |
| 2° anno di tirocinio | fr.790.- | |
| 3° anno di tirocinio | fr.1160.- | |
Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.
Si raccomanda alle ditte di introdurre un sistema di rimunerazione del salario nella forma mensile (coefficiente mensile: 180.3 ore lavorative, giorni festivi e giorni di vacanza inclusi).
La durata media del lavoro è fissata a 41,5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì. L’orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 44 ore. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro.
I giorni festivi che cadono in un giorno di vacanza non contano come giorni di vacanza.
Le vacanze collettive 2008 sono state fissate da venerdì 1. agosto a domenica 17 agosto compresi
Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3,5% del salario annuo.
80% del salario a partire dal secondo giorno (primo giorno a carico del lavoratore). I premi a copertura dell’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno, sono sopportati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.
80% del salario a partire dal primo giorno (i giorni di carenza SUVA sono a carico del datore di lavoro). I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per gli infortuni non professionali sono esclusivamente a carico del lavoratore.
E’ considerato lavoro straordinario quello eccedente le 44 ore settimanali. Per ogni ora di straordinario prestata, il datore di lavoro deve versare un supplemento del 25% o concordare una compensazione in pari tempo libero.
Per il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere i seguenti supplementi:E’ considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. E’ considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica.
Durante il mese di dicembre il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8,33% del salario lordo annuo percepito.
La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera.
Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a fr.15.- al giorno per il rimborso del pranzo. Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di 60 cts. per le autovetture, 30 cts. per le motociclette e 20 cts. per i ciclomotori.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. E’ considerato periodo di prova i primi due mesi di lavoro. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese