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CONTRATTO COLLETTIVO VETRERIE 2010

Le parti contraenti hanno deciso gli adattamenti salariali validi dal 1. gennaio 2010.

I salari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di Fr. 0.20 all'ora.


Salari

I salari orari minimi contrattuali (orari lordo base) per le rispettive categorie professionali corrispondono a:
qualificasalario orario
Capo vetraioLavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federalefr. 29.45
Vetraio qualificatoLavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavorofr. 26.95
VetraioLavoratore con conoscenza ed esperienza professionalefr. 24.95
AusiliarioLavoratore estraneo al ramo o con limitate conoscenze professionalifr. 21.95
Giovani lavoratorinel primo anno dal conseguimento dell’attestato, sino alla fine dell’anno civile successivofr.22.45
nel secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestatofr.24.45
Apprendistisalario mensile
1° anno di tirociniofr.620.-
2° anno di tirociniofr.790.-
3° anno di tirociniofr.1160.-

Il lavoratore ausiliario ha diritto alla categoria salariale vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.

Salario mensile

Si raccomanda alle ditte di introdurre un sistema di rimunerazione del salario nella forma mensile (coefficiente mensile: 180.3 ore lavorative, giorni festivi e giorni di vacanza inclusi).

Durata del lavoro / flessibilità / tempo di viaggio

La durata media del lavoro è fissata a 41,5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì. L’orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 44 ore. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro.

Vacanze e giorni festivi

  • Dal 20esimo anno di età fino al 50esimo, 22 giorni lavorativi, corrispondenti al 9,16% per i lavoratori pagati ad ora.
  • Fino al compimento del 20esimo e dopo il 50esimo anno di età, 27 giorni lavorativi, corrispondenti al 11,47% per i pagati ad ora.

I giorni festivi che cadono in un giorno di vacanza non contano come giorni di vacanza.

Le vacanze collettive 2008 sono state fissate da venerdì 1. agosto a domenica 17 agosto compresi

Indennità per giorni festivi

Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3,5% del salario annuo.

Salario in caso di malattia

80% del salario a partire dal secondo giorno (primo giorno a carico del lavoratore). I premi a copertura dell’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno, sono sopportati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.

Salario in caso di infortunio

80% del salario a partire dal primo giorno (i giorni di carenza SUVA sono a carico del datore di lavoro). I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per gli infortuni non professionali sono esclusivamente a carico del lavoratore.

Lavoro straordinario e supplementi

E’ considerato lavoro straordinario quello eccedente le 44 ore settimanali. Per ogni ora di straordinario prestata, il datore di lavoro deve versare un supplemento del 25% o concordare una compensazione in pari tempo libero.

Per il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere i seguenti supplementi:
  • 25% per il lavoro al sabato;
  • 25% per l’orario di lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00);
  • 100% per il lavoro notturno e domenicale.

E’ considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. E’ considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica.

Tredicesima mensilità

Durante il mese di dicembre il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8,33% del salario lordo annuo percepito.

La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera.

Assenze di breve durata

Il lavoratore ha diritto all’indennità di perdita di salario per le seguenti assenze:
  • per il matrimonio del lavoratore: 1 giorno
  • per la nascita di un proprio figlio: 2 giorno
  • per il decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore: 3 giorni
  • decesso dei nonni: 1 giorno
  • partecipazione ad ispezione militare: ½ giornata
  • per il reclutamento militare: 1 giorno
  • per il trasloco (una volta all'anno): 1 giorno

Rimborsi spese

Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a fr.15.- al giorno per il rimborso del pranzo. Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di 60 cts. per le autovetture, 30 cts. per le motociclette e 20 cts. per i ciclomotori.

Periodi di disdetta

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. E’ considerato periodo di prova i primi due mesi di lavoro. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese

  • nel 1 ° anno di servizio: con preavviso di un mese;
  • dal 2° fino al 9° compreso: con preavviso di due mesi;
  • dal 10° anno: con preavviso di tre mesi.