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CONTRATTO COLLETTIVO TECNICA DI COSTRUZIONE 2010

Adeguamento salariale

È stata rinnovata la convenzione nazionale, e le tabelle salariali restano invariate. Si raccomanda però ai datori di lavoro di concedere un'adeguamento dello 0,5 per cento della massa salariale al merito.

Luce verde al pensionamento anticipato!

A partire dal 2010 i dipendenti del settore Tecnica della costruzione (lattonieri; impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione) potranno beneficiare del pensionamento anticipato facoltativo a partire dai 62 anni di età.Giovanni Scolari*

L’accordo è stato concluso con una soluzione regionale e dopo un impegnativo iter procedurale, grazie alla volontà delle parti contraenti il contratto collettivo di lavoro, più precisamente Suisstec Ti, Ocst e Unia.
Occorre dire che ancora una volta a livello cantonale, grazie alla buona volontà di tutti e in particolare alla lungimiranza e al senso di responsabilità sociale della parte padronale, si è potuto arrivare a tagliare tra i primi questo importante traguardo.

Per contro, a livello nazionale, le parti contraenti sono ancora lontane dal trovare una confacente soluzione all’annoso problema del pensionamento anticipato.

La nuova regolamentazione, valida solo in Ticino, sarà applicata in 250 aziende che occupano circa 1200 dipendenti. Il modello di pensionamento anticipato che verrà introdotto è di tipo RESOR (Cassa di pensionamento anticipato dei rami affini romandi), per intenderci quello già conosciuto e applicato, anche nel nostro cantone, in ambito artigianale (vedasi gessatori, piastrellisti e posa pavimenti).
Di seguito elenchiamo costi, condizioni e prestazioni.
Costi

  • Il premio verrà dedotto, per entrambe le parti, a partire dal 1. gennaio 2010.
  • Il finanziamento del pensionamento anticipato a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro è nell’ordine dell’1.65% per ciascuna delle due parti.
  • Dal 2012 il costo verrà rivisto: 1% a carico del datore di lavoro; 1% a carico del dipendente.
Condizioni
  • Inizio diritto 1. ottobre 2010.
  • Diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato, al più presto 3 anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria AVS (62 anni).

  • Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  • attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni in una ditta assoggettata alla convenzione collettiva di pensionamento anticipato (RESOR)
    altrimenti nessuna rendita;
  • 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata alla convenzione collettiva di pensionamento anticipato (RESOR)
    altrimenti rendita ridotta.
Prestazioni: Le prestazioni di pensionamento anticipato fino all’età ordinaria AVS possono essere così indicate:
  • a partire dal compimento del 62. anno di età e fino al raggiungimento dell’età ordinaria AVS verrà versata una rendita pari al 75% del salario AVS medio degli ultimi 36 mesi (minimo fr. 3.500 - massimo fr. 4.500/mese);
  • presa a carico dei contributi LPP lavoratore + datore di lavoro durante il periodo di versamento della rendita (al massimo 10% del salario determinante).

Nel salutare positivamente questa soluzione l’Ocst, nei diversi segretariati, rimane a disposizione dei lavoratori del settore per ogni ulteriore chiarimento e per aiutare gli interessati a svolgere tutte le pratiche necessarie.

*resp.cant. Ocst artigianato

Salari minimi 2010

Montatore/Lattoniere 1salario orariosalario mensilesalario all'anno
1° anno dopo il tirociniofr. 22,50fr. 3'900fr. 50'700
2° anno dopo il tirociniofr. 23,35fr. 4'050fr. 52'650
3° anno dopo il tirociniofr. 24,25fr. 4'200fr. 54'600
4° anno dopo il tirociniofr. 25,10fr. 4'350fr. 56'550
5° anno dopo il tirociniofr. 25,95fr. 4'500fr. 58'500
6° anno dopo il tirociniofr. 26,85fr. 4'650fr. 60'450

Montatore/Lattoniere 2asalario orariosalario mensilesalario all'anno
1° anno dopo il tirociniofr. 20,75fr. 3'600fr. 46'800
2° anno dopo il tirociniofr. 21,65fr. 3'750fr. 48'750
3° anno dopo il tirociniofr. 22,50fr. 3'900fr. 50'700
4° anno dopo il tirociniofr. 23,35fr. 4'050fr. 52'650

Montatore/Lattoniere 2bsalario orariosalario mensilesalario all'anno
1° anno dall'entrata nella professionefr. 20,20fr. 3'500fr. 45'500
2° anno dall'entrata nella professionefr. 20,75fr. 3'600fr. 46'800
3° anno dall'entrata nella professionefr. 21,35fr. 3'700fr. 48'100
4° anno dall'entrata nella professionefr. 21,95fr. 3'800fr. 49'400

Apprendistisalario mensile
1° annofr. 627.-
2° annofr. 814.-
3° annofr. 1'002.-
4° annofr. 1'317.-
nel 1° anno di tirocinio complementarefr. 1'002.-
nel 2° anno di tirocinio complementarefr. 1'317.-

Durata del lavoro

In base all’art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano la durata annuale del lavoro media a 2088 ore.

Vacanze

La durata delle vacanze per l’anno 2009 è la seguente:
  • fino a 20 anni: 27 giorni;
  • 20 - 35 anni: 24 giorni;
  • 36 - 49 anni: 25 giorni;
  • 50 - 54 anni: 27 giorni;
  • 55 - 60 anni: 28 giorni;
  • 61 - 65 anni: 30 giorni.

La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

Giorni festivi

Sono indennizzati al massimo nove giorni festivi all’anno, purché cadano in un giorno lavorativo.

Indennità di fine anno

I lavoratori sottoposti al CCL ricevono un’indennità di fine anno corrispondente al 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro (2'088). Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità sarà versata pro-rata temporis; in tal caso contano unicamente i mesi completi.
Il diritto ad una pro rata temporis esiste solo se il rapporto di lavoro non è stato inter-rotto durante il periodo di prova.

Assicurazione malattia

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione i lavoratori sottoposti al CCL per un’indennità dell’80% del salario perso durante la malattia, tenendo conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l’indennità di fine anno. Il premio dell’assicurazione malattia perdita di salario è diviso per metà tra datore di lavoro e lavoratore.

Assicurazione infortuni

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA.

Periodo di prova

È considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Le parti contraenti possono concludere altri accordi per iscritto; il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni.

Disdetta dopo il periodo di prova

Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese:
  • nel primo anno di servizio con preavviso di 1 mese;
  • dal 2° al 9° anno di servizio con preavviso di 2 mesi;
  • dal 10° anno di servizio con preavviso di 3 mesi.

I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.

Indennità per assenze giustificate

Il lavoratore ha diritto alle indennità per le seguenti assenze, purché non cadano in un giorno non lavorativo:

  1. matrimonio del lavoratore: 2 giorni
  2. nascita di un figlio del lavoratore: 1 giorno
  3. matrimonio di un figlio: 1 giorno
  4. decesso del coniuge o di un figlio, dei genitori: 3 giorni
  5. decesso dei nonni, dei suoceri, di una nuora o di un genero, di un fratello/una sorella,
    • se vivevano nella stessa economia domestica: 3 giorni
    • se non vivevano nella stessa economia domestica: 1 giorno
  6. in caso di creazione o di trasloco della propria famiglia, per quanto ciò non sia legato al cambiamento del posto di lavoro (max. 1x all’anno): 1 giorno
  7. in caso di reclutamento militare: 1 giorno
  8. per l’ispezione militare: 1 giorno
  9. per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia dom., quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro fino a 3 giorni

Indennità per lavoro fuori sede

In applicazione delle disposizioni previste all’art. 44.3 CCL, l’indennità per il pasto di mezzogiorno è di fr. 15.00.

Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato

In applicazione delle disposizioni previste all’art. 45.2, il dipendente ha diritto all’indennità seguente: utilizzo veicolo privato: fr. 0.60/km.

Prepensionamento

Possibile da 55 anni, modalità e termini da decidersi tra dipendente e datore di lavoro.