
È stata rinnovata la convenzione nazionale, e le tabelle salariali restano invariate. Si raccomanda però ai datori di lavoro di concedere un'adeguamento dello 0,5 per cento della massa salariale al merito.
A partire dal 2010 i dipendenti del settore Tecnica della costruzione (lattonieri; impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione) potranno beneficiare del pensionamento anticipato facoltativo a partire dai 62 anni di età.Giovanni Scolari*
L’accordo è stato concluso con una soluzione regionale e dopo un impegnativo iter procedurale, grazie alla volontà delle
parti contraenti il contratto collettivo di lavoro, più precisamente Suisstec Ti, Ocst e Unia.
Occorre dire che ancora una volta a livello cantonale, grazie alla buona volontà di tutti e in particolare alla lungimiranza
e al senso di responsabilità sociale della parte padronale, si è potuto arrivare a tagliare tra i primi questo importante
traguardo.
Per contro, a livello nazionale, le parti contraenti sono ancora lontane dal trovare una confacente soluzione all’annoso
problema del pensionamento anticipato.
La nuova regolamentazione, valida solo in Ticino, sarà applicata in 250 aziende che occupano circa 1200 dipendenti.
Il modello di pensionamento anticipato che verrà introdotto è di tipo RESOR (Cassa di pensionamento anticipato dei rami
affini romandi), per intenderci quello già conosciuto e applicato, anche nel nostro cantone, in ambito artigianale (vedasi
gessatori, piastrellisti e posa pavimenti).
Di seguito elenchiamo costi, condizioni e prestazioni.
Costi
Nel salutare positivamente questa soluzione l’Ocst, nei diversi segretariati, rimane a disposizione dei lavoratori del settore per ogni ulteriore chiarimento e per aiutare gli interessati a svolgere tutte le pratiche necessarie.
*resp.cant. Ocst artigianato| Montatore/Lattoniere 1 | salario orario | salario mensile | salario all'anno |
|---|---|---|---|
| 1° anno dopo il tirocinio | fr. 22,50 | fr. 3'900 | fr. 50'700 |
| 2° anno dopo il tirocinio | fr. 23,35 | fr. 4'050 | fr. 52'650 |
| 3° anno dopo il tirocinio | fr. 24,25 | fr. 4'200 | fr. 54'600 |
| 4° anno dopo il tirocinio | fr. 25,10 | fr. 4'350 | fr. 56'550 |
| 5° anno dopo il tirocinio | fr. 25,95 | fr. 4'500 | fr. 58'500 |
| 6° anno dopo il tirocinio | fr. 26,85 | fr. 4'650 | fr. 60'450 |
| Montatore/Lattoniere 2a | salario orario | salario mensile | salario all'anno |
|---|---|---|---|
| 1° anno dopo il tirocinio | fr. 20,75 | fr. 3'600 | fr. 46'800 |
| 2° anno dopo il tirocinio | fr. 21,65 | fr. 3'750 | fr. 48'750 |
| 3° anno dopo il tirocinio | fr. 22,50 | fr. 3'900 | fr. 50'700 |
| 4° anno dopo il tirocinio | fr. 23,35 | fr. 4'050 | fr. 52'650 |
| Montatore/Lattoniere 2b | salario orario | salario mensile | salario all'anno |
|---|---|---|---|
| 1° anno dall'entrata nella professione | fr. 20,20 | fr. 3'500 | fr. 45'500 |
| 2° anno dall'entrata nella professione | fr. 20,75 | fr. 3'600 | fr. 46'800 |
| 3° anno dall'entrata nella professione | fr. 21,35 | fr. 3'700 | fr. 48'100 |
| 4° anno dall'entrata nella professione | fr. 21,95 | fr. 3'800 | fr. 49'400 |
| Apprendisti | salario mensile |
|---|---|
| 1° anno | fr. 627.- |
| 2° anno | fr. 814.- |
| 3° anno | fr. 1'002.- |
| 4° anno | fr. 1'317.- |
| nel 1° anno di tirocinio complementare | fr. 1'002.- |
| nel 2° anno di tirocinio complementare | fr. 1'317.- |
In base all’art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano la durata annuale del lavoro media a 2088 ore.
La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
Sono indennizzati al massimo nove giorni festivi all’anno, purché cadano in un giorno lavorativo.
I lavoratori sottoposti al CCL ricevono un’indennità di fine anno corrispondente al 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro (2'088). Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità sarà versata pro-rata temporis; in tal caso contano unicamente i mesi completi.
Il diritto ad una pro rata temporis esiste solo se il rapporto di lavoro non è stato inter-rotto durante il periodo di prova.
Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione i lavoratori sottoposti al CCL per un’indennità dell’80% del salario perso durante la malattia, tenendo conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l’indennità di fine anno. Il premio dell’assicurazione malattia perdita di salario è diviso per metà tra datore di lavoro e lavoratore.
Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA.
È considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Le parti contraenti possono concludere altri accordi per iscritto; il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni.
I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.
Il lavoratore ha diritto alle indennità per le seguenti assenze, purché non cadano in un giorno non lavorativo:
In applicazione delle disposizioni previste all’art. 44.3 CCL, l’indennità per il pasto di mezzogiorno è di fr. 15.00.
In applicazione delle disposizioni previste all’art. 45.2, il dipendente ha diritto all’indennità seguente: utilizzo veicolo privato: fr. 0.60/km.
Possibile da 55 anni, modalità e termini da decidersi tra dipendente e datore di lavoro.