
È stato concordato di non concedere aumenti salariali
È stato invece modificato l'articolo del contratto collettivo che riguarda le indennità di trasferta ed in particolare:
| classe salariale e qualifica | salario base orario | salario base mensile | |
|---|---|---|---|
| capo | fr. 32.45 | fr.5'717.- | |
| qualificato | fr. 30.00 | fr.5'283.- | |
| posatore pavimenti qualificato | fr. 28.25 | fr.4'975.- | |
| ausiliario | fr.24.55 | fr.4'324.- | |
| giovani lavoratori | a) dal mese successivo al conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivo | fr.25.70 | fr.4'527.- |
| b) per il 2° anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | fr.27.40 | fr.4'823.- | |
| apprendisti | 1° anno di tirocinio | fr.855.- | |
| 2° anno di tirocinio | fr.1'180.- | ||
| 3° anno di tirocinio | fr.1'715.- | ||
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in mensile sono 176.
Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2'064 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato dalla CPC. Eventuali modifiche ai calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e ratificate dalla CPC. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 37½ ore e massima di 45 ore. Eventuali “ponti”dovranno essere compensati esclusivamente con giorni di vacanza.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue. La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e, se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devo-no essere azzerate. In ogni caso la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare alla fine dell’anno 2'064, vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2'064 annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.
Il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di durata minima di quindici giorni, che dovrà cadere nel periodo 1° giugno - 30 settembre. Questi periodi di vacanza dovranno essere comunicati alla CPC almeno un mese prima del loro inizio.
Da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto compresi.
I lavoratori sottoposti la presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile, il lavoratore a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8,3% del salario lordo totale percepito durante tutto l’anno civile; il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente ad un intero salario medio mensile lordo. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore a salario orario o mensile, riceverà con l’ultima paga l’8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
A norma degli articoli 327a e 327b del CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 18.3., la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di fr. 18.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni pa-ga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (sede della ditta o magazzino) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Trasferte con l’auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) gli 8 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di fr. 0.70 al km.
L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente colleghi di lavoro.
80% del salario (giorni di carenza a carico della ditta).
L’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per l’assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2005 ai lavoratori dovrà essere trattenuta la percentuale dell’1% sul salario lordo AVS.Un pari contributo (1%) è a carico delle imprese.I primi lavoratori che potranno beneficiare del pensionamento antcipato saranno coloro che hanno compiuto 62 anni a partire dal 1° luglio 2005.
I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova; tale periodo può essere prolungato, previo accordo scritto, al massimo per un mese.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni. Concluso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti, per la fine del mese, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario mensile o orario: