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CONTRATTO DEI POSATORI DI PAVIMENTI 2008

Valevole dal 1° gennaio 2007. La validità del CCL attualmente vigente avrà scadenza il 31.12.2008.

Aumenti salariali individuali

I salari orari di tutti i lavoratori (apprendisti esclusi), devono essere aumentati di fr. 0.60 all’ora, e quelli mensili di fr. 105.- al mese.


Salario base dei lavoratori e degli apprendisti

classe salariale e qualificasalario base orariosalario base mensile
capofr.31.65fr.5'573.-
qualificatofr.29.25fr.5'151.-
posatore pavimenti qualificatofr.27.55fr.4'852.-
ausiliariofr.23.95fr.4'218.-
giovani lavoratoria) dal mese successivo al conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile successivofr.25.30fr.4'457.-
b) per il 2° anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatofr.26.90fr.4'735.-
apprendisti1° anno di tirociniofr.855.-
2° anno di tirociniofr.1'180.-
3° anno di tirociniofr.1'715.-

Coefficiente per la tramutazione del salario orario in mensile

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in mensile sono 176.

Orario di lavoro

Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2'064 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato dalla CPC. Eventuali modifiche ai calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e ratificate dalla CPC. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 37½ ore e massima di 45 ore. Eventuali “ponti”dovranno essere compensati esclusivamente con giorni di vacanza.

Flessibilità

Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue. La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e, se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devo-no essere azzerate. In ogni caso la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare alla fine dell’anno 2'064, vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2'064 annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

Indennità festività infrasettimanali

Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.

Indennità di vacanza

  • Per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d’età, 25 giorni lavorativi per i pagati a salario mensile, pari al 10,63% per i pagati ad ora.
  • Per i lavoratori con meno di 20 e più di 50 anni di età, 30 giorni lavorativi per i pagati a mese, pari al 13,30% per i pagati ad ora.

Vacanze collettive

Il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di durata minima di quindici giorni, che dovrà cadere nel periodo 1° giugno - 30 settembre. Questi periodi di vacanza dovranno essere comunicati alla CPC almeno un mese prima del loro inizio.

Vacanze collettive 2008

Da venerdì 1. agosto a domenica 17 agosto compresi.

Tredicesima mensilità

I lavoratori sottoposti la presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile, il lavoratore a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8,3% del salario lordo totale percepito durante tutto l’anno civile; il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente ad un intero salario medio mensile lordo. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore a salario orario o mensile, riceverà con l’ultima paga l’8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Indennità di trasferta

Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro fa uso di un proprio mezzo di trasporto ha diritto alla seguente indennità: autovettura fr. 0.60 al km.

Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro eccedenti i 45 minuti glo-balmente (andata e ritorno) sono considerati tempo di lavoro e vanno retribuiti a salario normale. A totale rimborso delle spese ed in aggiunta a quanto stabilito nei precedenti capoversi, la ditta deve corrispondere fr. 14.- al giorno per i lavoratori impiegati fuori da una tratta di 20 km.

Assicurazione infortuni

80% del salario (giorni di carenza a carico della ditta).

Assicurazione malattia

L’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per l’assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.

Protezione contro il licenziamento

  • in linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
  • se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.

Prepensionamento

A partire dal 1° gennaio 2005 ai lavoratori dovrà essere trattenuta la percentuale dell’1% sul salario lordo AVS.Un pari contributo (1%) è a carico delle imprese.I primi lavoratori che potranno beneficiare del pensionamento antcipato saranno coloro che hanno compiuto 62 anni a partire dal 1° luglio 2005.

Assunzione / licenziamento

I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova; tale periodo può essere prolungato, previo accordo scritto, al massimo per un mese.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni. Concluso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti, per la fine del mese, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario mensile o orario:

  • nel 1 ° anno di servizio: con preavviso di un mese;
  • dal 2° fino al 9° compreso: con preavviso di due mesi;
  • dal 10° anno: con preavviso di tre mesi.