
AUMENTI SALARIALI DAL 1° GENNAIO 2009
Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di fr. 70.- mensili (apprendisti esclusi).
Inoltre deve essere concesso un aumento al merito di fr. 10.- mensili ( numero lavoratori occupati al 1° aprile 2009 x fr. 10.--, da distribuire dal datore di lavoro sulla base del libero apprezzamento).
| Classe salariale | Salario orario | Salario mensile |
|---|---|---|
| Q | 27.90 | 5'095.- |
| A | 26.77 | 4'886.- |
| B1 | 25.05 | 4'574.- |
| B2 | 23.10 | 4'218.- |
| C | 21.97 | 4'010.- |
Salario apprendisti
| Anno | da | a |
|---|---|---|
| 1° anno | fr. 850.- | fr. 1'030.- |
| 2° anno | fr. 1'050.- | fr. 1’500.- |
| 3° anno | fr.1'450.- | fr. 1'850.- |
Il totale delle ore annuali ammonta a 2'190 ore ( 365/7 = 52,14 settimane x 42 ore) compreso festivi, vacanze ed il tempo di viaggio.
Il coefficiente di tramutazione corrisponde a 182,5.
In caso di deroghe all’orario normale di lavoro, le ore di lavoro diurno non hanno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo.
È considerato lavoro diurno, quello prestato tra le ore 05:00 e le 20:00 in estate e le ore 06:00 e le 20:00 in inverno.
Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui è in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede ( art.321c cpv. 1 CO).
Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base più un supplemento del 25%.
Per il lavoro di domenica, da sabato alle 17:00 sino a lunedì alle 5:00 in estate e rispettivamente alle 6:00 d’inverno, viene corrisposto un supplemento del 50%.
Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali.
8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno.
Sospensione dei lavori: i lavori che si svolgono all’aperto devono essere sospesi, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscano uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso).
L’interruzione deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo rappresentante; anche i lavoratori interessati dovranno essere consultati.
Diritto all’indennità: il lavoratore ha diritto ad un’indennità intemperie per le ore di lavoro perse causa intemperie pari all’80% del salario base, tale indennità deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente.
3% del salario lordo
80% del salario normale dal 2° giorno. Per 720 giorni nell’arco di 900 consecutivi. Premio: 50% a carico della ditta, 50% a carico del lavoratore. Possibilità di differimento da parte dell’impresa fino a trenta giorni con assunzione dei giorni di carenza da parte della ditta medesima.
80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di carenza SUVA a carico del datore di lavoro).
Premio infortuni non professionali (AINP) a carico del lavoratore.
| Periodo di prova di due mesi | disdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con preaviso di 5 giorni lavorativi. |
| Durante il 1° anno | 1 mese per la fine di un mese. |
| Dal 2° al 9° anno compreso | 2 mesi per la fine di un mese. | Dal 10° anno in poi | 3 mesi per la fine di un mese. |
I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:
| per la visita di reclutamento | 1 giornata |
| per l’ispezione delle armi | ½ giornata |
| per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giornata |
| per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio | 1 giornata |
| per decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio) | 3 giornate |
| per decesso di genitori, fratelli o suoceri | 3 giornate |
| per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |