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CONTRATTO

AUMENTI SALARIALI DAL 1° GENNAIO 2009

Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di fr. 70.- mensili (apprendisti esclusi).
Inoltre deve essere concesso un aumento al merito di fr. 10.- mensili ( numero lavoratori occupati al 1° aprile 2009 x fr. 10.--, da distribuire dal datore di lavoro sulla base del libero apprezzamento).


NUOVI SALARI BASE (minimi contrattauli)


Classe salarialeSalario orarioSalario mensile
Q27.905'095.-
A26.774'886.-
B125.054'574.-
B223.104'218.-
C21.974'010.-

Salario apprendisti

Annodaa
1° annofr. 850.-fr. 1'030.-
2° annofr. 1'050.-fr. 1’500.-
3° annofr.1'450.-fr. 1'850.-

ORARIO DI LAVORO

Il totale delle ore annuali ammonta a 2'190 ore ( 365/7 = 52,14 settimane x 42 ore) compreso festivi, vacanze ed il tempo di viaggio.

COEFFICIENTE DI TRAMUTAZIONE

Il coefficiente di tramutazione corrisponde a 182,5.

ORE SUPPLEMENTARI

In caso di deroghe all’orario normale di lavoro, le ore di lavoro diurno non hanno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo.
È considerato lavoro diurno, quello prestato tra le ore 05:00 e le 20:00 in estate e le ore 06:00 e le 20:00 in inverno.
Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui è in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede ( art.321c cpv. 1 CO).
Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base più un supplemento del 25%. Per il lavoro di domenica, da sabato alle 17:00 sino a lunedì alle 5:00 in estate e rispettivamente alle 6:00 d’inverno, viene corrisposto un supplemento del 50%. Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali.

SUPPLEMENTI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE


  • Notturno: per il lavoro notturno tra le 20:00 e le 06:00 viene corrisposto un supplemento del 50%
  • Indennità per il vitto: a tutti i lavoratori del settore viene corrisposto a titolo d’indennità per vitto, indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfettario di fr. 15.50 al giorno.
  • Indennità per veicoli a motore: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un veicolo di proprietà del lavoratore, vengono corrisposte le seguenti indennità:
    autovettura : fr. 0.60 al km.
    motocicletta : fr. 0.45 al km.
    ciclomotore : fr. 0.30 al km.

TREDICESIMA MENSILITÀ

8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno.

INDENNITÀ DI INTEMPERIE

Sospensione dei lavori: i lavori che si svolgono all’aperto devono essere sospesi, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscano uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso).
L’interruzione deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo rappresentante; anche i lavoratori interessati dovranno essere consultati.
Diritto all’indennità: il lavoratore ha diritto ad un’indennità intemperie per le ore di lavoro perse causa intemperie pari all’80% del salario base, tale indennità deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente.

INDENNITÀ VACANZA


  • Dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6%).
  • Fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13%).

FESTIVI

3% del salario lordo

ASSICURAZIONE MALATTIA

80% del salario normale dal 2° giorno. Per 720 giorni nell’arco di 900 consecutivi. Premio: 50% a carico della ditta, 50% a carico del lavoratore. Possibilità di differimento da parte dell’impresa fino a trenta giorni con assunzione dei giorni di carenza da parte della ditta medesima.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di carenza SUVA a carico del datore di lavoro).
Premio infortuni non professionali (AINP) a carico del lavoratore.

ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO


Periodo di prova di due mesidisdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con preaviso di 5 giorni lavorativi.
Durante il 1° anno1 mese per la fine di un mese.
Dal 2° al 9° anno compreso2 mesi per la fine di un mese.
Dal 10° anno in poi3 mesi per la fine di un mese.

PROTEZIONE CONTRO IL LICENZIAMENTO


  • In linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
  • se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
  • Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese)

INDENNITÀ PER ASSENZE INEVITABILI

I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:

per la visita di reclutamento1 giornata
per l’ispezione delle armi½ giornata
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giornata
per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio1 giornata
per decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio)3 giornate
per decesso di genitori, fratelli o suoceri3 giornate
per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto1 giornata