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CONTRATTO COLLETTIVO DEI PITTORI 2009

Validità dal 1° aprile 2009


Aumento salariale individuale dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010

Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento individuale di 90.- fr. al mese. Inoltre deve essere concesso un'aumento medio al merito di fr. 10.- mensili.(no. lavoratori occupati al primo aprile x fr. 10.-) Sono esclusi i giovani lavoratori con certificato di capacità, tutti gli apprendisti, compresi quelli che hanno finito il tirocinio e attendono di presentarsi agli esami, così come coloro che hanno superato gli esami di fine tirocinio e che intendono ripeterli entro un anno.

classesalario base annuosalario base mensile
Capi operaifr. 70'512.-fr. 5'424.-
Lavoratori qualificati con certificato di capacità e tre anni di esperienzafr. 61'503.-fr. 4'731.-
Lavoratori qualificati senza certificato di capacitàfr. 56'836.-fr. 4'372.-
Lavoratori ausiliari:
trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria ''lavoratori qualificati senza certificato di capacità''
fr. 54'470.-fr.4'190.-
Lavoratori estranei al ramo:
trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria ''lavoratori ausiliari''
fr. 50'648.-fr. 3'896.-
Giovani lavoratori con certificato di capacità nel primo anno dopo la fine del tirociniofr. 3'996.-
nel secondo anno dopo la fine del tirociniofr. 4'231.-
nel terzo anno dopo la fine del tirociniofr. 4'495.-
Apprendisti nel primo anno di tirociniofr. 860.-
Apprendisiti nel secondo di tirociniofr. 1'020.-
Apprendisti nel terzo anno di tirociniofr. 1'560.-
Apprendisti che hanno terminato il tirocinio e che attendono di presentarsi agli esami di fine tirociniofr. 1'730.-
Apprendisti che non hanno superato gli esami di fine tirocinio e che intendono ripresentarsi agli esami entro un annofr. 2'860.-
Apprendisti che non hanno superato gli esami di fine tirocinio e che intendono ripresentarsi agli esami entro un nuovo anno (rinnovo del contratto di tirocinio, se va a scuola o frequenta i corsi di introduzione)fr. 2'060.-

Coefficiente

Rimane invariato rispetto al precedente (coefficiente di trasformazione salario orario/mensile 2262).

Durata e orario di lavoro

La durata media del lavoro, ripartita su 5 giorni, è confermata in 40 ore (2088 annuali). Nei calendari la durata settimanale, rispettivamente giornaliera del lavoro, potrà variare dalle 37 ore e 1/2 alle 44 ore, ritenuta una durata minima di 7 ore e 1/2 ed una massima di 9 ore.
Unicamente per i mesi di gennaio e febbraio la durata giornaliera minima può essere fissata in 7 ore.
I lavoratori sono tenuti a prestare 12 ore annuali, senza ulteriore retribuzione, quale ulteriore contributo per favorire il rispetto dell'ambiente, per pulizia attrezzi. Da notare che queste non potranno essere utilizzate quali ore di produzione.

Supplementi salariali

Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44) ore, viene corrisposto un supplemento del 25% in tempo libero o denaro. Le ore prestate al sabato saranno compensate in tempo libero corrispondente se non vengono superate complessivamente le 44 ore settimanali, oppure con un supplemento del 25% in tempo o in denaro nel caso di superamento. Per il lavoro notturno, ritenuto questo fra le 20.00 e le 6.00, quello domenicale e quello festivo, il supplemento è pari al 100%.

Tredicesima mensilità

I lavoratori (apprendisti compresi) hanno diritto alla 13° mensilità. Il diritto alla tredicesima mensilità decorre a partire dal secondo mese di attività.

Indennità giorni festivi infrasettimanali

3.9 % del salario di base

Indennità di vacanza

  • dal compimento del 20° sino al 50° anno di età: 20 giorni lavorativi(8.62%)
  • fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (11.01%)

Indennità di trasferta (nuovo)

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale della ditta, purchè non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o succursale, l'impresa deve corrispondere al lavoratore un'indenità di fr. 16.- al giorno per il pranzo, fermo restando il rispetto dell'orario. Per l'uso dell'autovettura 60 cts. al km, della motocicletta 35 cts. al km e del ciclomotore 15 cts. al km.

Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione contro gli infortuni

Il lavoratore ha diritto ad un indennità giornaliera pari al 90% del salario a partire dal 1° giorno di malattia. Il premio di questa assicurazione viene così ripartito:

  • 50% a carico del datore di lavoro
  • 50% a carico del datore di lavoro

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto a ricevere un'indennità pari al 90% del salario a partire dal 1° giorno d'incapacità lavorativa. I giorni di carenza sono a carico del datore di lavoro.

Assunzione/Licenziamento

Durante le prime due settimane di occupazione(periodo di prova) il lavoratore potrà licenziarsi od essere licenziato con un preavviso di una settimana per la fine di una settimana.
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:

nel primo anno di servizio preavviso di 14 giorni
nel secondo anno di servizio fino al 6° compreso preavviso di un mese
dal 7° anno di servizio preavviso di 2 mesi
dalla fine del 10° anno di lavoro preavviso di 3 mesi

Indennità per assenze inevitabili

I lavoratori hanno dirittò a una indennità per le assenze inevitabili elencate in seguito:

in caso di decesso della moglie, di figli e di genitori3 giornate
in caso di decesso di suoceri, fratelli e sorelle2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore o di nascita di un figlio1 giornata
per la visita di reclutamento e ispezione militare, ore eff. perse, max1 giornata
per riconsegna equipaggiamento militare1 giornata
in caso di trasloco, con oltre un anno di anzianità nell'azienda, non avendo disdetto il rapporto di lavoro, ed una volta ogni tre anni, purchè il trasloco avvenga in una giornata di lavoro effettivo1 giornata