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CONTRATTO COLLETTIVO DEI PIASTRELLISTI 2010

Aumenti salariali individuali

I salari minimi ed effettivi rimangono invariati rispetto allo scorso anno.

I salari orari di tutti i lavoratori (giovani lavoratori e apprendisti esclusi) devono essere aumentati di fr. 0.30 l’ora (Fr. 50.- al mese).


Salari base

classe salarialequalificasalario minimo
orariomensile
capoLavoratore qualificato che è riconosciuto capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.fr.31.75fr.5’591.-
qualificatoLavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.fr.29.75fr.5’239.-
semi-qualificatoLavoratore con conoscenze ed esperienza professionale.fr.27.75fr.4'887.-
manovaleLavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale in Svizzera.fr.24.45fr.4’306.-
giovani lavoratoria) dal mese success. al conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile success.fr.25.25fr.4'445.-
b) per il 2° anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestatofr.26.90fr.4'736.-
apprendisti1° anno di tirocinio fr.900.-
2° anno di tirociniofr.1'240.-
3° anno di tirociniofr.1'790.-

Coefficiente per la tramutazione del salario orario in mensile

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in mensile sono 176.

Durata del lavoro

  • 2'064 ore annuali, compreso i giorni festivi infrasettimanali e le vacanze;
  • settimana lavorativa di 5 giorni;
  • orario di lavoro tra 40 e 44 ore settimanali.

Indennità festività infrasettimanali

Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.

Indennità di vacanza

  • Per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d’età, 25 giorni lavorativi per i pagati a salario mensile, pari al 10,63% per i pagati ad ora.
  • Per i lavoratori con meno di 20 e più di 50 anni di età, 30 giorni lavorativi per i pagati a mese, pari al 13,30% per i pagati ad ora.

Tredicesima mensilità

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile, il lavoratore a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8,3% del salario lordo totale percepito durante tutto l’anno civile; il lavoratore pagato a salario mensile, riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente ad un intero salario medio mensile lordo. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore a salario orario o mensile, riceverà con l’ultima paga l’8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Indennità di pranzo (già indennità di inconvenienza)

Fr. 1.20 all'ora per tutte le ore prestate, apprendisti compresi.

Trasferte

Trasferte con l’auto privata del lavoratore che superano i 20 km (andata e ritorno), sono a carico del datore di lavoro in ragione di 60 cts. al km; devono essere indennizzati perciò i km eccedenti i 20.

Tempo di viaggio

Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro eccedenti i 30 minuti globalmente (andata e ritorno) sono considerati tempo di lavoro e vanno retribuiti a salario normale.

Assicurazione malattia

L’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.

Assicurazione infortuni

80% del salario dal 1° giorno (giorni di carenza a carico della ditta).

Protezione contro il licenziamento

In linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infor-tunio. Se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.

Assunzione / licenziamento

I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni. Concluso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti, per la fine del mese, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario mensile o orario:

  • nel 1 ° anno di servizio: con preavviso di un mese;
  • dal 2° fino al 9° compreso: con preavviso di due mesi;
  • dal 10° anno: con preavviso di tre mesi.

Prepensionamento

Ai lavoratori viene trattenuta la percentuale dell’1% sul salario lordo AVS. Un pari contributo (1%) è a carico delle imprese. Potranno beneficiare del pensionamento anticipato coloro che hanno compiuto 62 anni a partire dal 1° luglio 2005.

Vacanze collettive 2010

Da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto compresi.