
I salari minimi ed effettivi rimangono invariati rispetto allo scorso anno.
I salari orari di tutti i lavoratori (giovani lavoratori e apprendisti esclusi) devono essere aumentati di fr. 0.30 l’ora (Fr. 50.- al mese).
| classe salariale | qualifica | salario minimo | |
|---|---|---|---|
| orario | mensile | ||
| capo | Lavoratore qualificato che è riconosciuto capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale. | fr.31.75 | fr.5’591.- |
| qualificato | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC. | fr.29.75 | fr.5’239.- |
| semi-qualificato | Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale. | fr.27.75 | fr.4'887.- |
| manovale | Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale in Svizzera. | fr.24.45 | fr.4’306.- |
| giovani lavoratori | a) dal mese success. al conseguimento dell’attestato sino alla fine dell’anno civile success. | fr.25.25 | fr.4'445.- |
| b) per il 2° anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | fr.26.90 | fr.4'736.- | |
| apprendisti | 1° anno di tirocinio | fr.900.- | |
| 2° anno di tirocinio | fr.1'240.- | ||
| 3° anno di tirocinio | fr.1'790.- | ||
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in mensile sono 176.
Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile, il lavoratore a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8,3% del salario lordo totale percepito durante tutto l’anno civile; il lavoratore pagato a salario mensile, riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente ad un intero salario medio mensile lordo. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore a salario orario o mensile, riceverà con l’ultima paga l’8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Fr. 1.20 all'ora per tutte le ore prestate, apprendisti compresi.
Trasferte con l’auto privata del lavoratore che superano i 20 km (andata e ritorno), sono a carico del datore di lavoro in ragione di 60 cts. al km; devono essere indennizzati perciò i km eccedenti i 20.
Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro eccedenti i 30 minuti globalmente (andata e ritorno) sono considerati tempo di lavoro e vanno retribuiti a salario normale.
L’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.
80% del salario dal 1° giorno (giorni di carenza a carico della ditta).
In linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infor-tunio. Se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni. Concluso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti, per la fine del mese, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario mensile o orario:
Ai lavoratori viene trattenuta la percentuale dell’1% sul salario lordo AVS. Un pari contributo (1%) è a carico delle imprese. Potranno beneficiare del pensionamento anticipato coloro che hanno compiuto 62 anni a partire dal 1° luglio 2005.
Da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto compresi.