
I salari minimi adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2007, sono stabiliti come segue:
| Personale al servizio della vendita | Salario minimo mensile | |
|---|---|---|
| A senza AFC a partire dai 18 anni | 2'830.- fr. | |
| B con AFC o formazione equivalente | formazione di 2 anni | 3'050.- fr. |
| formazione di 3 anni | 3'260.- fr. | |
| C*personale occasionale e/o a tempo parziale rimunerato all'ora | con requisiti posizione A | 15.70 fr. |
| con requisiti posizione B, formazione 2 anni | 16.80 fr. | |
| con requisiti posizione B, formazione 3 anni | 17.90 fr. | |
*questi salari non sono comprensivi dell'indennità vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), della rimunerazione di giorni festivi (3%), della tredicesima mensilità (8,33% art. 18) e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di salario in caso di malattia e gravidanza.
Per i giovani fino ai 18 anni vale l'accordo stipulato tra il datore di lavoro ed il loro rappresentante legale
Questi salari minimi saranno adeguati al 1. gennaio di ogni anno, sulla base dei dati della fine del mese di novembre dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. In caso di situazione economica difficile, l'Ucc si riserva soluzioni alternative
Oltre al salario mensile/orario, al lavoratore deve essere versata la tredicesima mensilità. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta proporzionalmente
Conformemente alla legge cantonale, l'assegno di base fino al compimento del 16. anno ammonta a 200.- fr. mensili.
Per i giovani in formazione (studenti e apprendisti) l'assegno ammonta a 250.- fr. mensili ed è riconosciuto dal mese successivo al compimento del 16. anno e può essere fatto valere fino al 25. anno di età.
Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto per la fine di una settimana, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:
4 settimane, rispettivamente 5 settimane a partire dai 50 anni di età. I giovani lavoratori hanno diritto a 5 settimane fino ai 20 anni compiuti
I giorni festivi parificati alle domeniche che cadono durante le vacanze danno diritto a un giorno supplementare di congedo.
Il diritto alle vacanze può essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza che superi un mese in caso di malattia/ infortunio/ obbligo legale/ funzione pubblica.
Non possono essere invece ridotte le vacanze se si tratta di un impedimento di al massimo due mesi a causa di gravidanza o puerperio.
Sono festivi non recuperabili: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Ognissanti, Natale, S. Stefano.
Sono invece giorni festivi recuperabili: S. Giuseppe, 1. maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo, Immacolata.
Sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
| Congedi pagati | |
|---|---|
| Matrimonio | 3 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso di un figlio, del coniuge, dei genitori, fratello o sorella | 3 giorni |
| Decesso di altri parenti conviventi nell'economia domestica | 1 giorno |
| Trasloco | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare, il tempo necessario, ma al massimo | 1 giorno |
| Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni |
Il datore di lavoro assicura la/il dipendente per la perdita di salario in caso di malattia per una copertura dell'80% dello stipendio a partire dal 3. giorno di inabilità e per una durata di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'assicurazione deve pure prevedere il versamento di una indennità giornaliera per 16 settimane in caso di maternità
Copertura del salario nella misura dell'80% secondo le disposizioni Lainf. I tre giorni di carenza non coperti dall'ente assicuratore sono a carico del datore di lavoro nella misura dell'80%. Il premio per gli infortuni non professionali può essere messo a carico della/del dipendente.
Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della Lpp.