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CONTRATTO COLLETTIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI 2010

Aumenti salariali individuali dal 1° gennaio

I salari effettivi orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali sono aumentati dell'1%.

I salari minimi restano invariati.

Le indennità giornaliere di trasferta sono state aumentate di Fr. 2.- (vedi sotto).

Nuovi salari di base (minimi contrattuali)

categoriaqualificasalario orariosalario mensile
Clavoratori edilifr.24.62fr.4'351.-
BLavoratori edili con conoscenze professionalifr.27.42fr.4'846.-
ALavoratori qualificatifr.29.19fr.5'160.-
QLavoratori diplomatifr.30.28fr.5'352.-
VCapifr.32.29fr.5'708.-

Salario base per giovani lavoratori

salario orariosalario mensile
nel 1° anno dopo la fine del tirociniofr.26.86fr.4'746.-
nel 2° anno dopo la fine del tirociniofr.27.43fr.4'849.-

Salario apprendisti

salario orariosalario mensile
nel 1° anno: 30% del salario base cat. Qfr.9.09fr.1'607.16
nel 2° anno: 40% del salario base cat. Qfr.12.11fr.2'143.47
nel 3° anno: 50% del salario base cat. Qfr.15.14fr.2'679.78

Orario di lavoro

  • Calendario sezionale base: con un totale di 250 giorni lavorativi e 2'064 ore di lavoro possibili. L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere. La durata settimanale del lavorodeve essere compresa tra un minimo di 37 1/2 ore ed un massimo di 45 ore. La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 1/2 ore ed un massimo di 9 ore.
  • Calendario sezionale con flessibilità: con un totale di 250 giorni lavorativi e 2'139 ore possibili (2064 + 75 ore flessibili).
    La durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 1/2 ore ed un massimo di 47 1/2 ore.
    La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 1/2 ore ed un massimo di 9 1/2 ore.
  • Il coefficiente di conversione da salario orario in salario mensile costante è di 177.
  • Il 1° maggio ed il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.

Ore supplementari

In caso di dimostrata urgenza e necessità, l’orario di lavoro giornaliero può essere giornalmente aumentato di 2 ore al massimo: le ore di calendario e le ev. 2 ore supplementari, possono essere prestate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 18.00. Le ore supplementari possono essere compensate in tempo libero durante il mese di gennaio o febbraio o marzo dell’anno successivo: ogni mese sulla busta paga deve essere riportato il saldo delle ore supplementari accumulate.

Attenzione:
  • se l’orario settimanale supera le 50 ore e/o se durante un mese sono state prestate più di 15 ore supplementari, tutte le ore supplementari lavorate sono da retribuire in busta paga con il supplemento del 25%;
  • non sono considerate ore supplementari (quindi, non possono essere accumulate) le ore prestate di sabato, di domenica, durante i giorni festivi e le ore notturne nonché dalle ore 18.00 alle 06.00.

Supplementi salariali

  • 25% per il lavoro al sabato
  • 25% per le ore effettuate dalle 18.00 alle 20.00 (da lunedì a venerdì)
  • 50% per tutte le ore effettuate dalle 20.00 alle 06.00
  • 100% per le ore effettuate dalle 17.00 di sabato sino alle 06.00 di lunedì
  • 100% per le ore effettuate dalle 00.00 alle 24.00 durante i giorni festivi riconosciuti.

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno, previa occupazione minima di due mesi.

Indennità festività infrasettimanali

3% del salario base.

Indennità di vacanza

  • Dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6%).
  • Fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13%).

Indennità di trasferta

Indennizzo giornaliero (tratta semplice di percorso stradale)
  • da 0 a 10 km: fr. 0.-
  • da 10 a 25 km: fr. 16.-
  • da 25 a 50 km: fr. 22.-
  • oltre 50 km: fr. 32.-

Salario in caso di intemperie

  • Le ore perse per pioggia, unicamente se i lavoratori non rimangono a disposizione del datore di lavoro, sono retribuite all’80%
  • Se il datore di lavoro trattiene i lavoratori sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta - in attesa di una decisione definitiva - le ore perse per pioggia sono pagate al 100%
  • Se i lavoratori, all’inizio dell’attività mattutina, sono chiamati ad essere presenti sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta, le prime due ore di calendario sono pagate al 100% (esempio: ci si presenta alle 07.00 in magazzino, piove, i lavoratori rientrano al proprio domicilio alle 07.30 = le ore dalle 07.00 alle 09.00 sono retribuite al 100%)

Assicurazione malattia

80% del salario normale dal 1° giorno. Premio: 50% a cari-co della ditta, 50% a carico del lavoratore.

Assicurazione infortuni

80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di caren-za SUVA a carico del datore di lavoro). Premio infortuni non professionali a carico del lavoratore (AINP).

Assunzione / licenziamento

  • Periodo di prova di due mesi disdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con un termine di 5 giorni lavorativi.
  • Durante il 1° anno 1 mese per la fine di un mese.
  • Dal 2° al 9° anno compreso 2 mesi per la fine di un mese.
  • Dal 10° anno in poi 3 mesi per la fine di un mese.

Pensionamento anticipato (PEAN)

Per beneficiare del pensionamento anticipato, il lavoratore deve aver lavorato negli ultimi 20 anni almeno 15 anni - di cui gli ultimi 7 ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni - in una impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN. Il contributo a carico dei lavoratori dal 1° gennaio 2008 è dell 1,3%(imprese 4% del salario lordo). La domanda deve essere presentata 6 mesi prima del compimento del 60° anno di età.

Rendita PEAN

Dal 1° gennaio 2008 tra il 60 ed il 61° anno di età la rendita transitoria ammonta al 32,5% del salario determinante(sino al 31.12.2007 65%) oltre ad un importo di fr. 3'000.-.
Dal 61° al 65° anno di età la rendita transitoria è pari al 65% del reddito determinante oltre a Fr. 6'000.-.

Protezione contro il licenziamento

  • in linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
  • se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.

Indennità per assenze inevitabili

I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:
  • per la visita di reclutamento: 1 giornata
  • per l’ispezione delle armi: ½ giornata
  • per la riconsegna dell’equipaggiamento militare: 1 giornata
  • per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio: 1 giornata
  • per decesso nella famiglia del lavoratore (moglie o figli se conviventi): 3 giornate
  • per decesso di genitori, fratelli o suoceri: 3 giornate
  • per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giornata