Aumenti salariali individuali dal 1° gennaio
I salari effettivi orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali sono aumentati dell'1%.
I salari minimi restano invariati.
Le indennità giornaliere di trasferta sono state aumentate di Fr. 2.- (vedi sotto).
Nuovi salari di base (minimi contrattuali)
| categoria | qualifica | salario orario | salario mensile |
| C | lavoratori edili | fr.24.62 | fr.4'351.- |
| B | Lavoratori edili con conoscenze professionali | fr.27.42 | fr.4'846.- |
| A | Lavoratori qualificati | fr.29.19 | fr.5'160.- |
| Q | Lavoratori diplomati | fr.30.28 | fr.5'352.- |
| V | Capi | fr.32.29 | fr.5'708.- |
Salario base per giovani lavoratori
| salario orario | salario mensile |
| nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | fr.26.86 | fr.4'746.- |
| nel 2° anno dopo la fine del tirocinio | fr.27.43 | fr.4'849.- |
Salario apprendisti
| salario orario | salario mensile |
| nel 1° anno: 30% del salario base cat. Q | fr.9.09 | fr.1'607.16 |
| nel 2° anno: 40% del salario base cat. Q | fr.12.11 | fr.2'143.47 |
| nel 3° anno: 50% del salario base cat. Q | fr.15.14 | fr.2'679.78 |
Orario di lavoro
- Calendario sezionale base: con un totale di 250 giorni lavorativi e 2'064 ore di lavoro possibili. L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere. La durata settimanale del lavorodeve essere compresa tra un minimo di 37 1/2 ore ed un massimo di 45 ore. La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 1/2 ore ed un massimo di 9 ore.
- Calendario sezionale con flessibilità: con un totale di 250 giorni lavorativi e 2'139 ore possibili (2064 + 75 ore flessibili).
La durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 1/2 ore ed un massimo di 47 1/2 ore.
La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 1/2 ore ed un massimo di 9 1/2 ore.
- Il coefficiente di conversione da salario orario in salario mensile costante è di 177.
- Il 1° maggio ed il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.
Ore supplementari
In caso di dimostrata urgenza e necessità, l’orario di lavoro giornaliero può essere giornalmente aumentato di 2 ore al massimo: le ore di calendario e le ev. 2 ore supplementari, possono essere prestate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 18.00. Le ore supplementari possono essere compensate in tempo libero durante il mese di gennaio o febbraio o marzo dell’anno successivo: ogni mese sulla busta paga deve essere riportato il saldo delle ore supplementari accumulate.
Attenzione:
- se l’orario settimanale supera le 50 ore e/o se durante un mese sono state prestate più di 15 ore supplementari, tutte le ore supplementari lavorate sono da retribuire in busta paga con il supplemento del 25%;
- non sono considerate ore supplementari (quindi, non possono essere accumulate) le ore prestate di sabato, di domenica, durante i giorni festivi e le ore notturne nonché dalle ore 18.00 alle 06.00.
Supplementi salariali
- 25% per il lavoro al sabato
- 25% per le ore effettuate dalle 18.00 alle 20.00 (da lunedì a venerdì)
- 50% per tutte le ore effettuate dalle 20.00 alle 06.00
- 100% per le ore effettuate dalle 17.00 di sabato sino alle 06.00 di lunedì
- 100% per le ore effettuate dalle 00.00 alle 24.00 durante i giorni festivi riconosciuti.
Tredicesima mensilità
8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno, previa occupazione minima di due mesi.
Indennità festività infrasettimanali
3% del salario base.
Indennità di vacanza
- Dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6%).
- Fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13%).
Indennità di trasferta
Indennizzo giornaliero (tratta semplice di percorso stradale)
- da 0 a 10 km: fr. 0.-
- da 10 a 25 km: fr. 16.-
- da 25 a 50 km: fr. 22.-
- oltre 50 km: fr. 32.-
Salario in caso di intemperie
- Le ore perse per pioggia, unicamente se i lavoratori non rimangono a disposizione del datore di lavoro, sono retribuite all’80%
- Se il datore di lavoro trattiene i lavoratori sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta - in attesa di una decisione definitiva - le ore perse per pioggia sono pagate al 100%
- Se i lavoratori, all’inizio dell’attività mattutina, sono chiamati ad essere presenti sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta, le prime due ore di calendario sono pagate al 100% (esempio: ci si presenta alle 07.00 in magazzino, piove, i lavoratori rientrano al proprio domicilio alle 07.30 = le ore dalle 07.00 alle 09.00 sono retribuite al 100%)
Assicurazione malattia
80% del salario normale dal 1° giorno. Premio: 50% a cari-co della ditta, 50% a carico del lavoratore.
Assicurazione infortuni
80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di caren-za SUVA a carico del datore di lavoro). Premio infortuni non professionali a carico del lavoratore (AINP).
Assunzione / licenziamento
- Periodo di prova di due mesi disdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con un termine di 5 giorni lavorativi.
- Durante il 1° anno 1 mese per la fine di un mese.
- Dal 2° al 9° anno compreso 2 mesi per la fine di un mese.
- Dal 10° anno in poi 3 mesi per la fine di un mese.
Pensionamento anticipato (PEAN)
Per beneficiare del pensionamento anticipato, il lavoratore deve aver lavorato negli ultimi 20 anni almeno 15 anni - di cui gli ultimi 7 ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni - in una impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN. Il contributo a carico dei lavoratori dal 1° gennaio 2008 è dell 1,3%(imprese 4% del salario lordo). La domanda deve essere presentata 6 mesi prima del compimento del 60° anno di età.
Rendita PEAN
Dal 1° gennaio 2008 tra il 60 ed il 61° anno di età la rendita transitoria ammonta al 32,5% del salario determinante(sino al 31.12.2007 65%) oltre ad un importo di fr. 3'000.-.
Dal 61° al 65° anno di età la rendita transitoria è pari al 65% del reddito determinante oltre a Fr. 6'000.-.
Protezione contro il licenziamento
- in linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
- se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
Indennità per assenze inevitabili
I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:
- per la visita di reclutamento: 1 giornata
- per l’ispezione delle armi: ½ giornata
- per la riconsegna dell’equipaggiamento militare: 1 giornata
- per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio: 1 giornata
- per decesso nella famiglia del lavoratore (moglie o figli se conviventi): 3 giornate
- per decesso di genitori, fratelli o suoceri: 3 giornate
- per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giornata