
A tutt'oggi (gennaio 2008) il contratto nazionale non é stato rinnovato
| qualifica | salario mensile | |
|---|---|---|
| Lavoratori diplomati | fr. 3'200.- | |
| Lavoratori diplomati con doppia professione(uomo/donna) | fr. 3'300.- | |
| Titolari dell'attestato federale rispettivamente diploma federale | con attestato federale | fr. 3'680.- |
| con attestato federale e professione doppia | fr. 3'795.- | |
| con diploma federale | fr. 4'000.- | |
| con diploma federale e professione doppia | fr. 4'125.- | |
| Lavoratori con formazione empirica | nel 1° anno dopo la formazione empirica | fr. 1'600.- |
| nel 2° anno dopo la formazione empirica | fr. 2'560.- | |
| nel 3° anno dopo la formazione empirica | fr. 2'880.- | |
| Assistenti tecniche/tecnici | nel periodo di avviamento | fr. 700.- |
| nel 1° anno di servizio dopo il periodo di avviamento | fr. 1'120.- | |
| nel 2° anno di servizio dopo il periodo di avviamento | fr. 1'440.- | |
| nel 3° anno di servizio dopo il periodo di avviamento | fr. 2'440.- | |
| Salario | Dal salario mensile vengono determinati | |
|---|---|---|
| Settimanale | salario mensile diviso 4,3 | |
| Giornaliero | settimana di 5 giorni | salario mensile diviso 22 |
| settimana di 6 giorni | salario mensile diviso 26 | |
| Orario | salario mensile diviso 185 | |
L'orario di lavoro settimanale massimo si basa sulla settimana di 43 ore; non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro sei mesi.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro che supera di più di un ora la durata massima della settimana lavorativa pattuita contrattualmente e che é stato ordinato dal datore di lavoro. Il lavoro straordinario che non viene compensato entro sei mesi con un congedo della stessa durata deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25 per cento oltre al salario convenuto. Con l'accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.
Il lavoratore ha diritto (oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica) ad un giorno intero o a due mezze giornate di riposo la settimana.
| Età e servizio | Settimane di vacanza |
|---|---|
| Lavoratori fino a 20 anni | 5 settimane |
| Lavoratori fino a 30 anni | 4 settimane |
| Lavoratori dal 3° anno di servizio nella stessa ditta | 4.5 settimane |
| Lavoratori da 50 anni compiuti e dopo il 10° anno di servizio nella stessa azienda | 5 settimane |
Le vacanze devono di regola essere concesse per intero e nel corso dell'anno di servizio. Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse, rispettivamente 3 per chi ha maturato il diritto. Tramite accordo tra lavoratore e datore di lavoro le vacanze possono venir riportate, in parte o per intero, all'anno successivo.
Durante le vacanze il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario completo convenuto. Il salario può essere calcolato con le seguenti percentuali:
| Settimane | Percentuale |
|---|---|
| 4 settimane | 8.33% |
| 4.5 settimane | 9.47% |
| 5 settimane | 10.64 |
Le vacanze possono venir ridotte in caso di assenza prolungata dal lavoro durante l'anno di servizio. Una riduzione é ammissibile solo in caso di incapacità totale al lavoro, non però per incapacità parziale.
Per i giorni festivi equiparati alle domeniche non viene fatta nessuna deduzione sul salario mensile. A titolo di compensazione il datore di lavoro può chiedere in tutte le settimane con un tale giorno festivo, che cade in un giorno lavorativo, che il dipendente lavori durante il suo giorno di libero o la sua mezza giornata di libero.Questo lavoro supplementare deve essere compensato da un corrispondente tempo di libero oppure deve essere risarcito come tempo di lavoro normale
Su richiesta viene concesso un congedo senza riduzione del salario o senza intaccare il diritto alle vacanze per i seguenti avvenimenti:
| Avvenimento | Giorni di congedo |
|---|---|
| matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| nascita di un figlio/una figlia | 2 giorni |
| decesso del coniuge o di un proprio figlio | 3 giorni |
| decesso di un genitore, del fratello, della sorella, dei nonni, di un suocero, genero o della nuora | 2 giorni |
| trasloco una volta all'anno | 1 giorno |
| esami professionali superiori, a condizione che il rapporto di lavoro duri da più di un anno | tutta la durata degli esami |
Il datore di lavoro stipula per i lavoratori occupati anche a tempo parziale un'assicurazione indennità giornaliera di malattia dell'80% del salario lordo durante 730 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Il premio di tale assicurazione viene ripartito tra datore di lavoro e dipendente in ragione del 50%.
Il lavoratore deve essere assicurato per gli infortuni professionali secondo la LAINF.
| Periodo | Giorni di tempo |
|---|---|
| durante il periodo di prova di 1 mese | 3 giorni |
| durante il periodo di prova di 3 mesi | 1 settimana |
| dopo il periodo di prova dal 1° al 4° anno di attività | 1 mese |
| dal 5° anno di attività | 2 mesi |
Terminato il periodo di prova la disdetta può essere pronunciata solo per la fine di un mese.