
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 22,40 | fr. 3’900 | fr. 50’700 |
| 22-24 anni | fr. 23,55 | fr. 4’100 | fr.53’300 |
| 25-29 anni | fr. 25,55 | fr. 4’450 | fr. 57’850 |
| 30-39 anni | fr. 26,45 | fr. 4’600 | fr. 59’800 |
| da 40 anni | fr. 27,00 | fr. 4’700 | fr. 61’100 |
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 22,40 | fr. 3’900 | fr. 50’700 |
| 22-24 anni | fr. 23,55 | fr. 4’100 | fr. 53’300 |
| 25-29 anni | fr. 25,00 | fr. 4’350 | fr. 56’550 |
| 30-39 anni | fr. 26,15 | fr. 4’550 | fr. 59’150 |
| da 40 anni | fr. 26,45 | fr. 4’600 | fr. 59’800 |
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 18 anni | fr. 18,95 | fr. 3’300 | fr. 42’900 |
| 19 anni | fr. 19,55 | fr. 3’400 | fr. 44’200 |
| 20-21 anni | fr. 20,70 | fr. 3’600 | fr. 46’800 |
| 22-24 anni | fr. 21,85 | fr. 3’800 | fr. 49’400 |
| da 25 anni | fr. 22,40 | fr. 3’900 | fr. 50’700 |
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 20,10 | fr. 3’500 | fr. 45’500 |
| 22-24 anni | fr. 20.70 | fr. 3’600 | fr. 46’800 |
| 25-29 anni | fr. 21,85 | fr. 3’800 | fr. 49’400 |
| 30-39 anni | fr. 22,70 | fr. 3’950 | fr. 51’350 |
| da 40 anni | fr. 23,55 | fr. 4’100 | fr. 53’300 |
2010: durata annuale di 2'086 ore che corrispondono ad una media di 40 ore settimanali. In futuro il datore di lavoro potrà però retribuire fino a 100 ore all’anno senza indennità. Le altre ore straordinarie devono essere riportate all’anno successivo, compensate o retribuite, come finora.
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti e per gli apprendisti, la durata delle vacanze è di 5 settimane. La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
Il lavoratore riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro.
L’indennità di fine anno viene versata al più tardi nel mese di dicembre in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza.
Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi. Un diritto all’indennità pro rata sussiste solo se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.
Per il pranzo il lavoro viene interrotto per almeno ½ ora. Questa interruzione non è retribuita.
In caso di un impedimento parziale al lavoro per malattia, l’attestato medico deve precisare oltre alla percentuale dell’inabilità anche le ore che il lavoratore è in grado di prestare ancora. Le parti raccomandano al lavoratore di assicurarsi privatamente per la copertura della differenza tra l’indennità di perdita di guadagno ed il salario intero.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore per un’indennità giornaliera pari almeno all‘80% del salario lordo, dal 1. giorno. I premi dell’assicurazione malattia sono per metà ciascuno a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA (giorni di carenza).
Il primo mese di lavoro è considerato tempo di prova.
Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:
Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.
I lavoratori viene pagato il salario per le seguenti assenze:
Gli articoli sopra richiamati costituiscono un estratto del CCNL valido sino al 31.12.2010.