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CONTRATTO COLLETTIVO DEI METALCOSTRUTTORI USM 2010
I salari minimi restano invariati rispetto allo scorso anno con due eccezioni:
  • viene concesso un importo una tantum di Fr. 300.- ai lavoratori assunti da meno di un anno;
  • i salari minimi dei meccanici di macchine agricole a partire dai 25 anni di età vengono adeguati di Fr. 100.- al mese.

Salari minimi contrattuali

  1. Lavoratori che hanno concluso un tirocinio professionale nel ramo.
    1. Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC
      (Metalcostruzione/lavoro di fucinatura/costruzioni in acciaio)
      Etàall’oraal meseall’anno
      20-21 annifr. 22,40fr. 3’900fr. 50’700
      22-24 annifr. 23,55fr. 4’100fr.53’300
      25-29 annifr. 25,55fr. 4’450fr. 57’850
      30-39 annifr. 26,45fr. 4’600fr. 59’800
      da 40 annifr. 27,00fr. 4’700fr. 61’100

    2. Maniscalchi/meccanici di macchine agricole.
      Etàall’oraal meseall’anno
      20-21 annifr. 22,40fr. 3’900fr. 50’700
      22-24 annifr. 23,55fr. 4’100fr. 53’300
      25-29 annifr. 25,00fr. 4’350fr. 56’550
      30-39 annifr. 26,15fr. 4’550fr. 59’150
      da 40 annifr. 26,45fr. 4’600fr. 59’800

  2. Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP.
    Esecuzione di lavori ripetitivi. Svolgimento corretto di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
    Etàall’oraal meseall’anno
    18 annifr. 18,95fr. 3’300fr. 42’900
    19 annifr. 19,55fr. 3’400fr. 44’200
    20-21 annifr. 20,70fr. 3’600fr. 46’800
    22-24 annifr. 21,85fr. 3’800fr. 49’400
    da 25 annifr. 22,40fr. 3’900fr. 50’700

  3. Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato.
    Esecuzione di lavori ripetitivi. Svolgimento corretto di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
    Etàall’oraal meseall’anno
    20-21 annifr. 20,10fr. 3’500fr. 45’500
    22-24 annifr. 20.70fr. 3’600fr. 46’800
    25-29 annifr. 21,85fr. 3’800fr. 49’400
    30-39 annifr. 22,70fr. 3’950fr. 51’350
    da 40 annifr. 23,55fr. 4’100fr. 53’300

  4. Periodo di attesa
    Al termine di una riqualificazione o di un reinserimento professionale, i salari minimi sono vincolanti dopo un periodo di attesa di tre mesi

Durata del lavoro

2010: durata annuale di 2'086 ore che corrispondono ad una media di 40 ore settimanali. In futuro il datore di lavoro potrà però retribuire fino a 100 ore all’anno senza indennità. Le altre ore straordinarie devono essere riportate all’anno successivo, compensate o retribuite, come finora.

Vacanze

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

  • 21 giorni lavorativi dopo il compimento del 20. anno di età;
  • 22 giorni lavorativi dopo il compimento del 45. anno di età;
  • 25 giorni lavorativi dopo il compimento del 50. anno di età;
  • 30 giorni lavorativi dopo il compimento del 60. anno di età.

Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti e per gli apprendisti, la durata delle vacanze è di 5 settimane. La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

Indennità di fine anno

Il lavoratore riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro.
L’indennità di fine anno viene versata al più tardi nel mese di dicembre in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza.
Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi. Un diritto all’indennità pro rata sussiste solo se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.

Indennità per lavoro fuori sede

Nella CCNL è menzionata solo l’indennità di mezzogiorno, il cui importo resta di fr. 15.--. Le altre indennità dovranno essere convenute tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Pranzo e Pause

Per il pranzo il lavoro viene interrotto per almeno ½ ora. Questa interruzione non è retribuita.

Assicurazione malattia

In caso di un impedimento parziale al lavoro per malattia, l’attestato medico deve precisare oltre alla percentuale dell’inabilità anche le ore che il lavoratore è in grado di prestare ancora. Le parti raccomandano al lavoratore di assicurarsi privatamente per la copertura della differenza tra l’indennità di perdita di guadagno ed il salario intero.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore per un’indennità giornaliera pari almeno all‘80% del salario lordo, dal 1. giorno. I premi dell’assicurazione malattia sono per metà ciascuno a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazioni infortuni

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA (giorni di carenza).

Tempo di prova

Il primo mese di lavoro è considerato tempo di prova.

Termini di disdetta

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:

  • durante il primo anno di servizio: un mese
  • dal 2. anno sino al 9. incluso: due mesi
  • dal 10. anno di servizio: tre mesi

Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.

Indennità per assenze giustificate

I lavoratori viene pagato il salario per le seguenti assenze:

  1. matrimonio del lavoratore: 3 giorni
  2. nascita di un figlio del lavoratore: 1 giorno
  3. matrimonio di un figlio: 1 giorno
  4. decesso del coniuge o di un figlio, dei genitori: 3 giorni
  5. decesso dei nonni, dei suoceri, di una nuora o di un genero, di un fratello/una sorella,
    • se vivevano nella stessa economia domestica: 3 giorni
    • se non vivevano nella stessa economia domestica: 1 giorno
  6. in caso di creazione o di trasloco della propria famiglia, per quanto ciò non sia legato al cambiamento del posto di lavoro (max. 1x all’anno): 1 giorno
  7. in caso di reclutamento militare: 1 giorno
  8. per l’ispezione militare: 1 giorno
  9. per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia dom., quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro fino a 3 giorni

Gli articoli sopra richiamati costituiscono un estratto del CCNL valido sino al 31.12.2010.