Nuovo contratto collettivo valido dal 1. gennaio 2010
Adeguamenti salariali
I salari orari sono da aumentare di Fr. 0.30 all'ora.
I salari mensili sono da aumentare di fr. 50.- al mese.
Salari base contrattuali
| Classe salariale | Qualifica | salario orario | salario mensile |
| C | lavoratori senza esperienza o senza formazione professionale | fr.25.25 | fr.4'380.- |
| B | lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale | fr.28.05 | fr. 4'802.- |
| A | Lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavoro | fr.29.70 | fr.5'224.- |
| Q | Lavoratore diplomato con certificato professionale di capacità o un certificato straniero eqivalente | fr.30.85 | fr.5'425.- |
| Capl | Lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi, o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro | fr.32.75 | fr. 5'763.- |
Salario per giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità
| salario orario | salario mensile |
| Giovani lavoratori nel 1. anno dopo il tirocinio | fr.27.15 | fr.4'774.- |
| Giovani lavoratori nel 2. anno dopo il tirocinio | fr.27.77 | fr.4'882.- |
Salario minimo apprendisti
| salario orario | |
| nel 1. anno | fr.4.36 | pari al 15% della classe Q |
| nel 2. anno | fr.6.17 | pari al 20% della classe Q |
| nel 3. anno | fr.9.26 | pari al 30% della classe Q |
| nel 4. anno | fr.15.43 | pari al 50% della classe Q |
Coefficiente di trasformazione del salario orario in mensile costante
Il coefficiente di trasformazione è fissato a 176.
Promozione di una nuova classe salariale/ livello salariale
- Il lavoratore occupato presso lo stesso datore di lavoro, e/o nel settore professionale da 4 anni, ha diritto ad essere promosso nella categoria B il mese successivo all'evento.
- I lavoratori classificati precedentemente in categoria A e B mantengono l'assegnazione presso un nuovo datore di lavoro
Vacanze collettive 2010
La CPC ha stabilito le vacanze collettive per quest'anno nel periodo da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto 2010 compresi.
In deroga a quanto sopra il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1. giugno - 30 settembre.
Durata giornaliera e settimanale del lavoro
Il totale delle 2064 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che prevede:
- Minimo 37 e mezzo ore settimanali (5X7 e mezzo ore giornaliere)
- Massimo 45 ore settimanali (5X9 ore giornaliere)
È ammesso l'utilizzo massimo di 75 ore flessibili annuali dal programmare nel calendario di lavoro (massimo di 2'139 ore annuali, rispettivamente 4 e mezzo alla settimana).
Alle imprese è data la possibilità di adottare, alternativamente, una delle seguenti possibilità:
- calendario con 75 ore flessibili: queste ore possono essere compensate con le ore non fatturate alla cassa di compensazione a condizione che il lavoratore ne possa disporre liberamente
Tutte le ore perse per intemperie o per flessibilità aziendale che superano le 75 ore dovranno essere pagate secondo le disposizioni del Cnm e di legge.
Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2'064 ore, le ore eccedenti verranno compensate entro il 31 marzo dell'anno seguente a salario normale o corrispondente tempo libero. Questo diritto esiste sino ad un totale di 75 ore annualied è esclusivamente subordinato al pagamento del salario costante.
- calendario senza 75 ore flessibili: in questo caso le imprese possono avvalersi della facoltà di lavorare 8 sabati all'anno con comunicazione alla Cpc almeno 24 ore prima. Le ore prestate di sabato devono essere pagate con il conteggio salariale del mese successivo. È esclusa la compensazione di queste ore in tempo libero.
Tredicesima mensilità
Per i pagati a ore, 8,3% del salario lordo totale percepito durante l’anno; per i lavoratori pagati a mese, un salario mensile lordo.
Pensionamento anticipato
Tutti i lavoratori che hanno compiuto il sessantesimo anno d'età, classe d'età 1947 ed anni precedenti, possono beneficiare del pensionamento anticipato.
Lavoro al sabato
- Calendario con 75 ore flessibili: supplemento del 25% dovuto
- Calendario senza 75 ore flessibili: supplemento del 25% non dovuto
- Per pulizia e manutenzione: supplemento del 25% non dovuto
Indennità festività infrasettimanali
Per i pagati a ore, 3% del salario base.
Indennità di vacanza
Per i lavoratori a partire dal compimento del 20° anno e fino al compimento del 50° anno d’età:
- salario mensile: 25 giorni lavorativi.
- salario orario: 10,6% del salario lordo.
Per i lavoratori fino al compimento del 20° anno e dopo il compimento del 50° anno d’età:
- salario mensile: 30 giorni lavorativi.
- salario orario: 13% del salario lordo.
Per gli apprendisti 30 giorni lavorativi
Assicurazione malattia
80% del salario dal 2° giorno di malattia. Liberazione del premio durante la malattia.
Premio:
- 50% a carico della ditta.
- 50% a carico lavoratore.
Assicurazione infortuni
80% del salario (giorni di carenza a carico della ditta).
Assunzione / licenziamento
I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Dopo il periodo di prova, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:
- nel 1° anno di servizio: preavviso di un mese;
- dal 2° anno fino al 9° anno di servizio: preavviso di due mesi;
- dal 10° anno di servizio: preavviso di tre mesi.
Protezione contro il licenziamento
- in linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
- se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.