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CONTRATTO COLLETTIVO GRANITI 2010

Nuovo contratto collettivo valido dal 1. gennaio 2010

Adeguamenti salariali

I salari orari sono da aumentare di Fr. 0.30 all'ora.

I salari mensili sono da aumentare di fr. 50.- al mese.

Salari base contrattuali

Classe salarialeQualificasalario orariosalario mensile
Clavoratori senza esperienza o senza formazione professionalefr.25.25fr.4'380.-
Blavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale fr.28.05fr. 4'802.-
ALavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavorofr.29.70fr.5'224.-
QLavoratore diplomato con certificato professionale di capacità o un certificato straniero eqivalentefr.30.85fr.5'425.-
CaplLavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi, o che è riconosciuto come capo dal datore di lavorofr.32.75fr. 5'763.-

Salario per giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità

salario orariosalario mensile
Giovani lavoratori nel 1. anno dopo il tirociniofr.27.15fr.4'774.-
Giovani lavoratori nel 2. anno dopo il tirociniofr.27.77fr.4'882.-

Salario minimo apprendisti

salario orario
nel 1. annofr.4.36pari al 15% della classe Q
nel 2. annofr.6.17pari al 20% della classe Q
nel 3. annofr.9.26pari al 30% della classe Q
nel 4. annofr.15.43pari al 50% della classe Q

Coefficiente di trasformazione del salario orario in mensile costante

Il coefficiente di trasformazione è fissato a 176.

Promozione di una nuova classe salariale/ livello salariale

  • Il lavoratore occupato presso lo stesso datore di lavoro, e/o nel settore professionale da 4 anni, ha diritto ad essere promosso nella categoria B il mese successivo all'evento.
  • I lavoratori classificati precedentemente in categoria A e B mantengono l'assegnazione presso un nuovo datore di lavoro

Vacanze collettive 2010

La CPC ha stabilito le vacanze collettive per quest'anno nel periodo da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto 2010 compresi.

In deroga a quanto sopra il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1. giugno - 30 settembre.

Durata giornaliera e settimanale del lavoro

Il totale delle 2064 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che prevede:

  • Minimo 37 e mezzo ore settimanali (5X7 e mezzo ore giornaliere)
  • Massimo 45 ore settimanali (5X9 ore giornaliere)

È ammesso l'utilizzo massimo di 75 ore flessibili annuali dal programmare nel calendario di lavoro (massimo di 2'139 ore annuali, rispettivamente 4 e mezzo alla settimana).

Alle imprese è data la possibilità di adottare, alternativamente, una delle seguenti possibilità:

  • calendario con 75 ore flessibili: queste ore possono essere compensate con le ore non fatturate alla cassa di compensazione a condizione che il lavoratore ne possa disporre liberamente

    Tutte le ore perse per intemperie o per flessibilità aziendale che superano le 75 ore dovranno essere pagate secondo le disposizioni del Cnm e di legge.

    Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2'064 ore, le ore eccedenti verranno compensate entro il 31 marzo dell'anno seguente a salario normale o corrispondente tempo libero. Questo diritto esiste sino ad un totale di 75 ore annualied è esclusivamente subordinato al pagamento del salario costante.

  • calendario senza 75 ore flessibili: in questo caso le imprese possono avvalersi della facoltà di lavorare 8 sabati all'anno con comunicazione alla Cpc almeno 24 ore prima. Le ore prestate di sabato devono essere pagate con il conteggio salariale del mese successivo. È esclusa la compensazione di queste ore in tempo libero.

Tredicesima mensilità

Per i pagati a ore, 8,3% del salario lordo totale percepito durante l’anno; per i lavoratori pagati a mese, un salario mensile lordo.

Pensionamento anticipato

Tutti i lavoratori che hanno compiuto il sessantesimo anno d'età, classe d'età 1947 ed anni precedenti, possono beneficiare del pensionamento anticipato.

Lavoro al sabato

  • Calendario con 75 ore flessibili: supplemento del 25% dovuto
  • Calendario senza 75 ore flessibili: supplemento del 25% non dovuto
  • Per pulizia e manutenzione: supplemento del 25% non dovuto

Indennità festività infrasettimanali

Per i pagati a ore, 3% del salario base.

Indennità di vacanza

Per i lavoratori a partire dal compimento del 20° anno e fino al compimento del 50° anno d’età:
  • salario mensile: 25 giorni lavorativi.
  • salario orario: 10,6% del salario lordo.
Per i lavoratori fino al compimento del 20° anno e dopo il compimento del 50° anno d’età:
  • salario mensile: 30 giorni lavorativi.
  • salario orario: 13% del salario lordo.
Per gli apprendisti 30 giorni lavorativi

Assicurazione malattia

80% del salario dal 2° giorno di malattia. Liberazione del premio durante la malattia.

Premio:
  • 50% a carico della ditta.
  • 50% a carico lavoratore.

Assicurazione infortuni

80% del salario (giorni di carenza a carico della ditta).

Assunzione / licenziamento

I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Dopo il periodo di prova, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:
  • nel 1° anno di servizio: preavviso di un mese;
  • dal 2° anno fino al 9° anno di servizio: preavviso di due mesi;
  • dal 10° anno di servizio: preavviso di tre mesi.

Protezione contro il licenziamento

  • in linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
  • se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.