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CONTRATTO COLLETTIVO GIARDINIERI 2010

Le parti contraenti il CCL cantonale nel ramo dei giardinieri, hanno concordato gli adeguamenti salariali, validi dal 01.01.2010.

Adeguamenti salari reali

Sui salari effettivi è stato deciso un adeguamento salariale nella misura seguente:
ogni lavoratore avrà diritto ad un aumento pari a:

  • fr. 0.20/orari (dipendenti pagati a ore)
  • fr. 36.00/mensili (dipendenti pagati a mese)

Salari minimi

I salari minimi contrattuali sono stati adeguati d’intesa tra le parti.
Il livello dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2009 indice 104.6 (base dicembre 2005) è così reputato compensato.

QualificaCostruzione e manutenzione giardiniVivaistaProduzione
Capo giardiniere /capo gruppomensile4850.-4850.-4730.-
Giardiniere qualificato con esperienzamensile3950.-3900.- 3730.-
orario22.1021.60 20.40
Giardiniere con AFC (attestato federale di capacità)mensile 3750.-3700.-3450.-
orario21.0020.5019.15
Aiuto giardiniere con esperienzamensile3520.- 3520.- 3520.-
orario19.7019.2519.25
Aiuto giardinieremensile3290.- 3290.- 3290.-
orario18.4518.0018.00

13.ma mensilità art. 13

I lavoratori il cui contratto è stato concluso per tempo indeterminato, ricevono, in dicembre, una 13.ma mensilità completa. Se il rapporto di lavoro cessa durante l'anno civile, il lavoratore ha diritto al pro rata.

Assegni per i figli

Conformemente alla Legge cantonale (fr. 200.- per figlio).

Salario durante il servizio militare

celibi senza obbligo di assistenzacelibi con obbligo di assistenza e coniugati
a) durante la SR60%80%
b) corsi quadri e sottufficiali60%100%
c) CR, Ci, servizi PC e SCF80%100%

Spese e trasferte

In caso di lavoro fuori sede, sono previste le seguenti indennità (a meno che il datore di lavoro assuma direttamente le spese che ne derivano):
  • pranzo: fr. 15.00 al giorno;
  • indennità chilometrica: auto fr. -.60 / motocicletta, fr. -.40 / motorino fr. -.30.

L’indennità pranzo è dovuta ai lavoratori che esplicano la loro attività sui cantieri siti in località che non permettono loro (o per precisa volontà del datore di lavoro) di ritornare alla sede dell’azienda e/o presso la mensa aziendale dove abitualmente possono consumare il pasto.
Informiamo inoltre che l’importo accordato ai dipendenti, quale indennità di pranzo, deve essere integralmente computato al salario lordo imponibile.

Durata del lavoro

Il nuovo orario lavorativo dal 1. gennaio 2010 sarà:
  1. Costruzione/Manutenzione: 2'145 h/anno.
  2. Produzione/Vivaio: 2'197 h/anno.

Per il settore Costruzione/Manutenzione viene introdotta una flessibilità di 39 ore/anno. Queste ore serviranno per recuperare i giorni singoli persi non lavorati causa intemperie (pioggia, neve/gelo, ecc.).

Le ore comprese tra le 2'145 e le 2'184 (39 ore flessibili) saranno compensate solo a fine anno quali ore normali o, su richiesta del dipendente, compensate in tempo libero.

Tutte le ore effettuate oltre le 2'184/anno devono essere considerate ore straordinarie e pertanto retribuite con il 25% di supplemento.

Calcolo indennità

Il calcolo dell'indennità per le vacanze, giorni festivi, assenze ecc. è basato di regola, nel settore della produzione, su una durata lavorativa giornaliera di 8.60 ore, settimanale di 43 ore e mensile di 186 ore. Nel settore giardini e paesaggistica di 8.40 ore al giorno, 42 ore alla settimana e 182 ore al mese.

Settimana lavorativa

Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale o vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.

Lavoro al sabato

Nelle aziende di produzione può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 16.00 e la domenica. Qualora il servizio di fine settimana è in aggiunta all'orario di lavoro settimanale in uso, lo stesso deve essere retribuito con un supplemento del 25%.

Percorso per recarsi al lavoro

Se il tragitto giornaliero di andata e ritorno, dall'azienda o punto di raccolta al posto di lavoro corrisponde a 30 minuti o inferiore, questo tempo non viene indennizzato. Se invece supera i 30 minuti (viene calcolato solamente il tempo eccedente ai 30 minuti), questo viene retribuito come salario normale.

Lavoro straordinario

Supplemento del 25% sul salario normale.

Vacanze

  • giovani fino al compimento del 20. mo anno di età: 5 settimane
  • lavoratori con 50 e più anni di età con 10 e più anni di servizio e lavoratori con almeno 20 anni di servizio: 5 settimane
  • tutti gli altri lavoratori: 4 settimane

Nell'anno di assunzione o di uscita dalla ditta, le vacanze vengono concesse pro rata.

Giorni festivi

Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100 %, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali.

Congedi pagati

  • In caso di matrimonio: 2 giorni;
  • in caso di nascita di figli propri: 1 giorno;
  • in caso di decesso del coniuge o di figli conviventi nella propria economia domestica: 3 giorni;
  • in caso di decesso di genitori o di figli: 2 giorni;
  • in caso di decesso di suoceri, fratelli, sorelle: 1 giorno;
  • per l'ispezione militare: mezza giornata;
  • in caso di trasloco dell'appartamento: all'anno 1 giorno;
  • in caso di trasloco di camera: all'anno mezza giornata;
  • congedo per la formazione professionale: 2 giorni.

Termine di disdetta

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto, se non c’è impedimento al lavoro, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:

  • durante il primo anno di servizio: un mese
  • dal 2° anno sino al 9° incluso: due mesi
  • dal 10° anno di servizio: tre mesi

Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.

Assicurazione per perdita di guadagno

L’assicurazione indennità malattia deve coprire almeno l’80% dello stipendio. La copertura deve avvenire al più tardi a partire dal terzo giorno di inabilità.

Assicurazione infortuni

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni profes-sionali e non professionali conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. I primi due giorni sono a carico del datore di lavoro.

Previdenza professionale

Ogni lavoratore è assicurato in conformità della LPP ed è in possesso del certificato di assicurazione.