
Le parti contraenti il CCL cantonale nel ramo dei giardinieri, hanno concordato gli adeguamenti salariali, validi dal 01.01.2010.
Sui salari effettivi è stato deciso un adeguamento salariale nella misura seguente:
ogni lavoratore avrà diritto ad un aumento pari a:
I salari minimi contrattuali sono stati adeguati d’intesa tra le parti.
Il livello dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2009 indice 104.6 (base dicembre 2005) è così reputato compensato.
| Qualifica | Costruzione e manutenzione giardini | Vivaista | Produzione | |
|---|---|---|---|---|
| Capo giardiniere /capo gruppo | mensile | 4850.- | 4850.- | 4730.- |
| Giardiniere qualificato con esperienza | mensile | 3950.- | 3900.- | 3730.- |
| orario | 22.10 | 21.60 | 20.40 | |
| Giardiniere con AFC (attestato federale di capacità) | mensile | 3750.- | 3700.- | 3450.- |
| orario | 21.00 | 20.50 | 19.15 | |
| Aiuto giardiniere con esperienza | mensile | 3520.- | 3520.- | 3520.- |
| orario | 19.70 | 19.25 | 19.25 | |
| Aiuto giardiniere | mensile | 3290.- | 3290.- | 3290.- |
| orario | 18.45 | 18.00 | 18.00 |
I lavoratori il cui contratto è stato concluso per tempo indeterminato, ricevono, in dicembre, una 13.ma mensilità completa. Se il rapporto di lavoro cessa durante l'anno civile, il lavoratore ha diritto al pro rata.
Conformemente alla Legge cantonale (fr. 200.- per figlio).
| celibi senza obbligo di assistenza | celibi con obbligo di assistenza e coniugati | |
|---|---|---|
| a) durante la SR | 60% | 80% |
| b) corsi quadri e sottufficiali | 60% | 100% |
| c) CR, Ci, servizi PC e SCF | 80% | 100% |
L’indennità pranzo è dovuta ai lavoratori che esplicano la loro attività sui cantieri siti in località che non permettono loro (o per precisa volontà del datore di lavoro) di ritornare alla sede dell’azienda e/o presso la mensa aziendale dove abitualmente possono consumare il pasto.
Informiamo inoltre che l’importo accordato ai dipendenti, quale indennità di pranzo, deve essere integralmente computato al salario lordo imponibile.
Per il settore Costruzione/Manutenzione viene introdotta una flessibilità di 39 ore/anno. Queste ore serviranno per recuperare i giorni singoli persi non lavorati causa intemperie (pioggia, neve/gelo, ecc.).
Le ore comprese tra le 2'145 e le 2'184 (39 ore flessibili) saranno compensate solo a fine anno quali ore normali o, su richiesta del dipendente, compensate in tempo libero.
Tutte le ore effettuate oltre le 2'184/anno devono essere considerate ore straordinarie e pertanto retribuite con il 25% di supplemento.
Il calcolo dell'indennità per le vacanze, giorni festivi, assenze ecc. è basato di regola, nel settore della produzione, su una durata lavorativa giornaliera di 8.60 ore, settimanale di 43 ore e mensile di 186 ore. Nel settore giardini e paesaggistica di 8.40 ore al giorno, 42 ore alla settimana e 182 ore al mese.
Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale o vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.
Nelle aziende di produzione può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 16.00 e la domenica. Qualora il servizio di fine settimana è in aggiunta all'orario di lavoro settimanale in uso, lo stesso deve essere retribuito con un supplemento del 25%.
Se il tragitto giornaliero di andata e ritorno, dall'azienda o punto di raccolta al posto di lavoro corrisponde a 30 minuti o inferiore, questo tempo non viene indennizzato. Se invece supera i 30 minuti (viene calcolato solamente il tempo eccedente ai 30 minuti), questo viene retribuito come salario normale.
Supplemento del 25% sul salario normale.
Nell'anno di assunzione o di uscita dalla ditta, le vacanze vengono concesse pro rata.
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100 %, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali.
Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto, se non c’è impedimento al lavoro, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:
Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.
L’assicurazione indennità malattia deve coprire almeno l’80% dello stipendio. La copertura deve avvenire al più tardi a partire dal terzo giorno di inabilità.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni profes-sionali e non professionali conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. I primi due giorni sono a carico del datore di lavoro.
Ogni lavoratore è assicurato in conformità della LPP ed è in possesso del certificato di assicurazione.