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CONTRATTO ENTE OSPEDALIERO CANTONALE 2010

Nelle tabelle salariali gli stipendi rimangono invariati perchè l'indice del costo della vita è invariato rispetto allo scorso anno. Lo stesso vale per il personale occupato ad ore.

È invece stata adeguata la detrazione per il premio dell'Assicurazione infortuni non professionali a 1,383%.

La Tabella degli stipendi 2010

Art. 23 Scala degli stipendi

  • Il dipendente di nuova nomina percepisce, di regola, il minimo della sua categoria. L'Istituto può anticipare tutti o parte degli aumenti annui sopra indicati, tenendo conto della pratica svolta o della qualificazione raggiunta in altri Istituti non appartenenti all'EOC o con un rapporto di lavoro ad ore. In ogni caso gli anni di formazione o di tirocinio non sono conteggiati.
  • Art. 25 Tredicesima mensilità

    I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità.

    Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell'anno la 13a. mensilità sarà versata pro-rata.

    Il diritto alla 13a. mensilità è mantenuto anche in caso di malattia o infortunio, conformemente alle disposizioni degli art. 43 e 44 del ROC.

    Art. 30 Indennità per il lavoro notturno e festivo

    • Al dipendente che presta lavoro serale (dalle 20.00 alle 23.00) e dalle 6.00 alle 7.00 sarà corrisposta un’indennità di fr. 5.- all’ora. Questo compenso, potrà, se le circostanze lo permettono, essere trasformato in un corrispondente congedo.
    • Il dipendente che presta lavoro notturno (dalle ore 23.00 alle ore 06.00) ha diritto a una compensazione di tempo pari al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Sarà inoltre corrisposta un'indennità di fr. 1.50.- all'ora.
      Questo compenso, potrà, se le circostanze lo permettono, essere trasformato in un corrispondente congedo.
    • Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali ufficiali) sarà corrisposta una indennità di fr. 4.- all'ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dai cpv. 1 e 2 del presente articolo.
    • Le indennità di cui a questo articolo non sono cumulabili con quelle dell'art. 29.

    Art. 39 Vacanze riduzione

    In caso di assenza per più di tre mesi nel corso di un anno di servizio, l'Istituto può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza, salvaguardato un mese di carenza. Il congedo maternità pagato non è considerato assenza ai fini della riduzione delle vacanze.

    Art. 40 Congedi

    Il personale, in accordo con la Direzione dell’Istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, può chiedere un congedo non pagato di un anno. La Direzione dell'Istituto, su richiesta, motiverà per iscritto eventuali rifiuti. Per gravi motivi famigliari documentati, il personale ha diritto fino a 30 giorni di congedo non retribuito all'anno.

    Su presentazione di un certificato medico, il personale con responsabilità familiari ha diritto a un congedo non pagato di 3 giorni per la cura dei figli ammalati (art. 36 LL).

    Art. 41 Congedo per gravidanza e parto o adozione

    In caso di assenza per gravidanza e parto, le puerpere percepiscono l'intero stipendio per 16 settimane, di cui di regola 2 prima del parto.

    In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, la o il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane.

    Art. 77 Entrata in vigore, durata, disdetta

    Per tutto quanto non contemplato nel ROC fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni nonchè le disposizioni cantonali e federali in materia di diritto e contratto di lavoro.

    Il presente ROC entra in vigore il 1. gennaio 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2010.

    Qualora fossero introdotte delle modifiche della LAMal o del contratto di prestazione con lo Stato con effetti sul finanziamento degli ospedali pubblici e conseguente comprovata grave situazione finanziaria, le parti si impegnano a incontrarsi per introdurre le opportune modifiche ai disposti normativi e salariali del presente ROC.

    Il ROC si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito se non sarà disdetto tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

    Accordo che non prevede una modifica del ROC

    Quale misura accompagnatoria, per migliorare l’informazione tra le parti, si concorda la creazione di gruppi di lavoro locali composti da:
    Membri fissi:
    • Responsabile risorse umane locale;
    • Presidente commissione interna;
    • Sindacalista (secondo necessità).
    A rotazione:
    • Capo servizio locale (es.: capo-infermiere);
    • Membro commissione interna rappresentante il servizio interessato.
    Secondo necessità:
    • Direttore locale
    • RU EOC
    per discutere i seguenti temi principali:
    • dotazioni di personale;
    • sostituzione assenze;
    • contratti a termine;
    ed eventuali altri concordati nel tempo.

    Al fine di assicurare la necessaria legittimazione e per definire le modalità di funzionamento dei gruppi, le sedute costitutive saranno tenute con la presenza di RU EOC e Direttore locale.