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CONTRATTO COLLETTIVO DEGLI ELETTRICISTI 2010

Contratto collettivo dichiarato d'obbligatorietà generale

Adeguamento salariale

I salari minimi ed effettivi non verranno adeguati perchè l'indice del costo della vita è negativo.


Salari minimi contrattuali a partire dal 1° gennaio 2010

Attestato federale montatore elettricista (4 anni di tirocinio)salario mensile
Montatore fino al termine del 2° anno dopo il tirociniofr. 3'828.-
Montatore: attestato federale di capacitàfr.4'187.-
Montatore: attestato federale di capacità, dal 6° anno (art. 9 CCL)fr.4'916.-
Magazziniere qualificatoaccordo individuale
Personale con attestato professionale, o diploma federaleaccordo individuale

Attestato federale elettricista di montaggio (3 anni di tirocinio)salario mensile
Montatore con attestato federale di capacità, al termine dell’apprendistatofr.3'367.-
Montatore con attestato federale di capacità, dal compimento del 25° anno di etàfr.3'778.-

Telematico (art. 35.4 lett. c, del CCL Nazionale)salario mensile
Nel 1° anno dopo l’apprendistatofr.4'092.-
Nel 2° anno dopo l’apprendistatofr.4'301.-


Personale non qualificatosalario mensile
Ausiliari: da 18 anni a 20 anni compiutifr.2'680.-
Ausiliari: oltre i 20 annifr.2'969.-
Ausiliari: con 2 anni di attività nell’aziendafr.3'261.-
Ausiliari: con 4 anni di attività nell’aziendafr. 3'547.-
Ausiliari: magazziniere comuneaccordo individuale
Altri collaboratori (art. 35.4 lett. D, del CCL Nazionale)a partire dai 20 anni compiutifr.4’200.-
Altri collaboratori (art. 35.4 lett. D, del CCL Nazionale)a partire dai 22 anni compiutifr.4'300.-
Altri collaboratori (art. 35.4 lett. D, del CCL Nazionale)a partire dai 25 anni compiutifr.4’450.-

Apprendisti nel ramo elettrico (di nuova assunzione con inizio anno scolastico nel 2008)salario mensile
nel 1° anno di tirociniofr.526.-*
nel 2° anno di tirociniofr.724.-
nel 3° anno di tirociniofr.887.-
nel 4° anno di tirociniofr.1'112.-

*Apprendisti telematici: 1° anno di scuola a tempo pieno, stipendio unicamente per le ore lavorative. Proporzionato al tempo di lavoro vanno aggiunte le vacanze e la tredicesima.

Apprendisti telematici con 2 anni di tirocinio (**)salario mensile
nel 1° anno di tirociniofr.1’926.-
nel 2° anno di tirociniofr.2'140.-

**Questo apprendistato concerne i giovani in possesso del diploma di montatore elettricista e che intendono ottenere il diploma di telematico.

Oltre alla tabella dei salari minimi di cui sopra, le parti contraenti hanno deciso:
  • Restano salvaguardati i diritti acquisti.
  • Durata e orario di lavoro

    La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali (media annua 2’086) ripartite tra lunedì e venerdì.

    Tredicesima mensilità

    I lavoratori hanno diritto ad una tredicesima mensilità completa calcolata sulla base dello 8,33% di tutti i salari pagati al dipendente, comprese le aliquote pagate durante il servizio militare, la malattia e l’infortunio.

    Indennità di trasferta ed indennità speciali

    Il tempo necessario per andare e tornare dal proprio domicilio al posto di lavoro (laboratorio aziendale o cantiere), non è considerato come tempo di lavoro per interventi sul cantiere o posto di lavoro la cui presenza è pari o superiore alle 7 ore lavorative giornaliere senza dover passare dalla sede aziendale (magazzino).
    L’indennità chilometrica è a carico del datore di lavoro dalla sede aziendale (magazzino) al cantiere o luogo di lavoro, rispettivamente dal domicilio del dipendente al cantiere o luogo di lavoro se questo si trova tra la sede aziendale (magazzino) e il cantiere o posto di lavoro.
    L’indennità per il pranzo è di fr. 15.00. E’ da riconoscere quando il cantiere o luogo di lavoro dista oltre i 15 km effettivi di tratta semplice dalla sede dell’azienda (magazzino).
    Per il lavoro in trasferta il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro è considerato tempo di lavoro soltanto nella misura in cui sorpassa il tempo impiegato per il percorso tra il domicilio privato del lavoratore ed il domicilio aziendale. Si applica per interventi che permettono al dipendente di rientrare in sede per la pausa del mezzogiorno.
    Non è considerato tempo di lavoro il percorso che porta dal domicilio privato del lavoratore al luogo di lavoro (p.es. al cantiere) entro un raggio di 10 km (chilometri effettivi di tratta semplice) dal domicilio aziendale.

    Vacanze

    Il lavoratore ha diritto ai seguenti periodi di vacanza pagate:
    • 23 giorni lav. dai 21 ai 35 anni compiuti.
    • 25 giorni lav. dai 36 ai 55 anni compiuti.
    • 30 giorni lav. dai 56 ai 65 anni compiuti.

    l lavoratori fino a 20 anni compiuti hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza.

    Per interruzioni di lavoro dovute a servizio militare svizzero obbligatorio, a servizio di pro-tezione civile, a malattia od infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze. Quando le assenze supera-no i due mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno tre mesi.

    Feste infrasettimanali

    Il lavoratore ha diritto per ogni anno di lavoro a 9 giorni festivi infrasettimanali pagati sulla base del salario giornaliero. Per i pagati ad ora si applica l’aliquota del 3,58%.

    I giorni festivi pagati sono i seguenti: Capodanno, Lunedì di Pasqua, Ascensione, San Pietro e Paolo, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano. Le feste infrasettimanali indicate vengono indennizzate purché cadano in un giorno lavorativo o durante il periodo di vacanza.

    Infortuni

    Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio per gli infortuni non professionali può essere addebitato al lavoratore. Il lavoratore ha diritto all’80% del salario anche per i giorni di carenza.

    Malattia

    Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare collettivamente i propri lavoratori ad una cassa malati riconosciuta per la perdita di salario in caso di malattia. Le prestazioni saranno pari ad almeno l’80% del salario con decorrenza dal primo giorno di malattia.

    Periodo di prova, assunzione

    Il primo mese è considerato periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente.

    Disdetta

    Il rapporto di lavoro può essere disdetto:
    1. durante il periodo di prova: può essere disdetto in qualunque momento dalle parte entro un termine di sette giorni.
    2. dopo il periodo di prova:
      • nel 1° anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di 1 mese.
      • dal 2° al 9° anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di 2 mesi.
      • dal 10° anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi.

    Assenze giustificate

    Il lavoratore ha diritto, se l'avvenimento cade su un giorno lavorativo, che gli venga versato il salario giornaliero più gli assegni per i figli per un tempo di:
    1. 3 giorni: per la morte del coniuge, di un figlio/a o dei genitori;
    2. 1-3 giorni: secondo necessità in caso di decesso di fratelli, sorelle, suoceri;
    3. una settimana: (40 ore) in caso del primo matrimonio;
    4. 2 giorni: in caso del secondo matrimonio se si verifica alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
    5. un giorno: in caso di nascita di un figlio legittimo;
    6. un giorno: in caso di trasloco (limitatamente una volta all’anno);
    7. una giornata: in caso di reclutamento o ispezione militare;
    8. per cariche pubbliche: di cui all’art. 33 CCNL.