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CONTRATTO COLLETTIVO PERSONALE DOMESTICO 2009

I salari minimi sono stati adeguati all’indice dei prezzi al consumo di novembre 2008 e risultano così modificati: personale a tempo pieno fr. 2.950; personale a ore fr. 17,20.

Per i giovani fino al compimento dei 19 anni di età potrà essere corrisposto un salario pari al 90 per cento del minimo contrattuale.

Anche i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno 8 ore alla settimana, sono assicurati contro gli infortuni non professionali


Estratto del contratto normale di lavoro

Art. 1

Il rapporto di lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private è disciplinato dal contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente alla volontà delle parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato median-te convenzione scritta e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto collettivo di lavoro.

Le norme fondamentali del contratto normale di lavoro sono le seguenti:

Art. 9-10 Assunzione e licenziamento

  • Il primo mese di lavoro, salvo diverso accordo scritto, è considerato periodo di prova e può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di 7 giorni.
  • Trascorso il tempo di prova, il rapporto di lavoro che dura da meno di 5 anni, può essere disdetto per la fine di un mese, con un preavviso di un mese.
  • Il rapporto di lavoro che dura da più di 5 anni può essere disdetto per la fine di un mese, con preavviso di 2 mesi.

La disdetta deve essere notificata per iscritto e deve pervenire al destina-tario, al più tardi, l'ultimo giorno lavorativo al mese.

Art. 14 Durata del lavoro e riposo

  • La durata massima del lavoro settimanale, compreso il tempo per i pasti, non deve superare le 50 ore.
  • La durata del lavoro giornaliero, compreso il tempo di presenza e dei pasti, è di 10 ore. Di regola il lavoro non inizia prima delle ore 07.00 e termina entro le ore 20.00.

Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero per set-timana, di regola la domenica e mezza giornata di libero in giorno feriale, di regola il pomeriggio.

Art. 17 Vacanze

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, per anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanze, ai lavoratori sino ai 20 compiuti, almeno 5 settimane.

Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono inden-nizzate con il versamento dell'8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane).

Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.

Art. 18 Giorni festivi

  • Il lavoratore ha diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a 9 giorni festivi per anno civile. Per la designazione dei giorni festivi fa stato la regolamentazione cantonale in applicazione alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. Il giorni festivi ufficiali sono: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
  • Se il giorno festivo coincide con il giorno di riposo settimanale ordinario o con le vacanze, o se il lavoratore deve lavorare in uno di questi giorni festivi, egli ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.

Art. 19 Malattia

Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore a decorrere dal 3° giorno di malattia per perdita di guadagno pari all'80% del salario e dei proventi accessori in caso di incapacità al lavoro durante almeno 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi: almeno la metà del premio è a carico del datore di lavoro.

Art. 20 Infortuni

Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni professionali e non professionali.

Anche i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per 8 ore alla settimana, sono assicurati contro gli infortuni non professionali.

Art. 22 salario dal 01.01.2009

qualificasalario
mensileorario
personale domesticofr.2'950fr. 17.20

Per i giovani lavoratori/lavoratrici (fino al compimento dei 19 anni) potrà essere corrisposto un salario pari al 90% del minimo contrattuale.

Art. 23 Tredicesima

Oltre al salario, al lavoratore deve essere versata la tredicesima mensilità. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima deve essere corrisposta pro-rata temporis (8,33% di tutto il salario lordo sottoposto ai contributi AVS, percepito durante l'anno, vacanze comprese).

Assegni familiari

Il lavoratore che che presta attività a tempo parziale e consegue un salario annuo lordo pari o superiore a Fr. 6'840.- ha diritto all'intero assegno familiare di fr. 200.-/250.-. Si richiama a tale riguardo la LAFam. Per maggiori ragguagli contattare la Cassa Assegni Familari ai numeri: 091 821 92 25 /74/75