
Ad ogni disegnatore è riconosciuto un adeguamento sul suo salario effettivo (minimi ed individuali) di Fr. 780.-- annui (Fr. 60.-- mensili),fino ad un limite massimo di Fr. 75'000 annui.
| qualifica | salario annuale |
|---|---|
| nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | fr.44’253.- |
| nel 2° anno di lavoro | fr.46’079.- |
| nel 3° anno di lavoro | fr.51’511.- |
| nel 4° anno di lavoro | fr.56’967.- |
| nel 5° anno di lavoro | fr.62’368.- |
Agli apprendisti disegnatori è riconosciuto un aumento dell'1% sui loro salari effetivi, di conseguenza, i salari minimi annuali vengono così adeguati:
| qualifica | salario annuale |
|---|---|
| 1° anni di apprendistato | fr.6’060.- |
| 2° anni di apprendistato | fr.8’888.- |
| 3° anni di apprendistato | fr.13’029.- |
| 4° anni di apprendistato | fr.17’170.- |
Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio.
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartita su 5 giorni. Il coefficiente per la trasformazione del salario mensile in orario e 174.
Il disegnatore ha diritto a un periodo di vacanze pagato di 20 giorni lavorativi, escluso il sabato e i giorni festivi. Gli apprendisti hanno diritto a un periodo di vacanza di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.
I primi due mesi di servizio sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di sette giorni.
Il datore di lavoro si impegna ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
Il datore di lavoro si impegna ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 consecutivi.
Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi trenta giorni di assenza per infortuni.
Il premio per l’assicurazione infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, l’assicurazione infortuni non professionali è a carico del lavoratore.
I premi per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Dopo il periodo di prova la disdetta va data in forma scritta: