PARTNERS
CONTRATTO COLLETTIVO DISEGNATORI 2008

Validità dal 1° gennaio 2008

Rincaro

Ad ogni disegnatore è riconosciuto un adeguamento sul suo salario effettivo (minimi ed individuali) di Fr. 780.-- annui (Fr. 60.-- mensili),fino ad un limite massimo di Fr. 75'000 annui.


Salari minimi (dal 1° gennaio 2008)

Disegnatori con quattro anni di tirocinio o di pratica

qualifica salario annuale
nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la praticafr.44’253.-
nel 2° anno di lavoro fr.46’079.-
nel 3° anno di lavoro fr.51’511.-
nel 4° anno di lavoro fr.56’967.-
nel 5° anno di lavoro fr.62’368.-

Apprendisti

Agli apprendisti disegnatori è riconosciuto un aumento dell'1% sui loro salari effetivi, di conseguenza, i salari minimi annuali vengono così adeguati:

qualifica salario annuale
1° anni di apprendistato fr.6’060.-
2° anni di apprendistato fr.8’888.-
3° anni di apprendistato fr.13’029.-
4° anni di apprendistato fr.17’170.-

Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio.

Il contratto collettivo di lavoro del 1° gennaio 1998 è rinnovato fino al 31 dicembre 2008.

DURATA NORMALE DEL LAVORO

La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartita su 5 giorni. Il coefficiente per la trasformazione del salario mensile in orario e 174.

VACANZE

Il disegnatore ha diritto a un periodo di vacanze pagato di 20 giorni lavorativi, escluso il sabato e i giorni festivi. Gli apprendisti hanno diritto a un periodo di vacanza di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.

PERIODO DI PROVA

I primi due mesi di servizio sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di sette giorni.

ASSICURAZIONE MALATTIA

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 consecutivi.

Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi trenta giorni di assenza per infortuni.

Il premio per l’assicurazione infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, l’assicurazione infortuni non professionali è a carico del lavoratore.

I premi per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.

DISDETTA

Dopo il periodo di prova la disdetta va data in forma scritta:

  1. per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da meno di un anno, per la fine del mese successivo alla disdetta;
  2. per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da oltre un anno, per la fine del secondo mese successivo alla disdetta.

Indennità per assenze giustificate

Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali senza perdita di salario, purché non cadano in un giorno non lavorativo e devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro. Il congedo non sarà inferiore a:
  1. 5 giorni: in caso di proprio matrimonio;
  2. 2 giorno: in caso di nascita di un figlio;
  3. 1 giorno: per il matrimonio di un figlio;
  4. 3 giorni: in caso di decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne fa le veci) e al tempo adeguato nel caso di altri decessi;
  5. 2 giorni: per trasloco;
  6. 1 giorno: per matrimonio del proprio figlio;
  7. il tempo necessario per la visita o l'ispezione militare;
  8. il tempo necessario per visite midiche o sanitarie;
  9. il tempo necessario per assolvere gli obblighi legali.