PARTNERS
CONTRATTO COLLETTIVO PER I CARTONAGGI 2010

Rincaro

Le tabelle salariali non sono state adeguate perchè l'indice del costo della vita è negativo


Salari minimi contrattuali

qualificaorariomensile
a) Operai qualificati nel 1° anno dopo il tirocinio21,993'810,68
nel 2° anno dopo il tirocinio23,104'003,05
nel 3° anno dopo il tirocinio24,164'186,74
b) Aiuto cartoniere nel 1° anno18,743'247,46
nel 2° anno19,283'341,04
c) Operai che svolgono lavori particolari nel 1° anno17,102'963,25
nel 2° anno17,663060,29
d) Operai ausiliari nel 1° anno14,932'587,19
nel 2° anno16,012'774,35

Periodo di prova

Il periodo di prova può durare da 1 a 3 mesi e sarà concordato per iscritto prima dell’inizio dell’attività.

Disdetta

Il periodo di lavoro può essere disdetto da ambo le parti rispettando i seguenti termini:

  1. Durante il periodo di prova:
    1. per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
  2. Dopo il periodo di prova:
    1. nel 1. anno di servizio: per la fine di un mese, con preavviso di 1 mese;
    2. dal 2. al 9. anno di servizio: per la fine di un mese, con preavviso di 2 mesi;
    3. dal 10. anno di servizio: per la fine di un mese, con preavviso di 3 mesi.

Durata normale del lavoro

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali ripartire su cinque giorni. Per tenere conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende, possono essere introdotti moduli speciali di durata del lavoro purché sia rispettata la durata settimanale media di 40 ore. In tal caso valgono le seguenti disposizioni:

  1. la durata del lavoro non può superare le 45 ore né esser inferiore alle 32 ore settimanali: il periodo di conteggio è di un anno. Le ore eccedenti sono considerate ore straordinarie. Quelle mancanti vengono azzerate qualora non venissero recuperate nel 1. trimestre dell’anno successivo;
  2. la retribuzione salariale avviene uniformemente in base alla settimana lavorativa di 40 ore;
  3. l’introduzione di moduli speciali deve avvenire sulla base di un accordo tra la direzione ed i lavoratori coinvolti.

Lavoro compensativo

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di disfunzioni d’esercizio, di ponti o di circostanze analoghe, oppure se un congedo è concesso, su richiesta ad un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa.

Vacanze

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

  1. 5 settimane prima del compimento del 20. anno e dopo il compimento del 50. anno di età, con 10 anni di attività nell’azienda;
  2. 4 settimane dopo il compimento del 20. anno di età.
Il pagamento delle vacanze è rapportato esattamente al guadagno effettivo di lavoro: quattro settimane di vacanza = quattro settimane di salario (idem per 5 settimane).
Gli operai che lasciano il lavoro durante l’anno hanno diritto al pagamento delle vacanze pro-rata.
L’indennità di vacanze maturate devono essere versate prima dell’inizio delle vacanze stesse.

Giorni festivi infrasettimanali

I dipendenti, a condizione che siano occupati da almeno tre mesi nella fabbrica, hanno diritto a 9 giorni infrasettimanali festivi, parificati alle domeniche.
I giorni sono i seguenti:
Epifania, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro (1. maggio), Ascensione, Festa Nazionale (1. agosto), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1. novembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).
Qualora questi giorni cadano di sabato o di domenica i dipendenti non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Indennità di pasto

Quando la pausa per il pranzo o la cena non può essere effettuata i lavoratori ricevono un’indennità di fr. 5.00.
Tale regola è valida solo per il personale che lavora a turno.

Tredicesima mensilità

Ogni dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità corrispondente al 100% del salario medio.
In caso di assunzione o disdetta nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà corrisposta pro-rata temporis, purché la durata del rapporto d’impiego duri almeno da tre mesi.

Assicurazione in caso di malattia

Tutti i dipendenti della ditta sono tenuti ad essere assicurati presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione per un’indennità giornaliera di almeno l’80% del salario, dal 4. giorno di malattia.
La ditta provvede a stipulare l’assicurazione.
Il diritto all’indennità è acquisito dopo il periodo di prova presso la ditta.

Assicurazione contro gli infortuni

Tutti i lavoratori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alla legislazione federale.