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CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLE CARROZZERIE 2010

I salari effettivi vengono aumentati dello 0,5 per cento fino ad un salario massimo di Fr. 5'500.

Sono state modificate le qualifiche della tabella dei salari minimi.


Salari minimi dal 1. gennaio 2010

all'oraal mese
a)per i lavoratori qualificati in possesso del certificato di fine tirocinio dei rami professionali della carrozzeria:nel primo anno dopo la procedura di qualificazione* fr.22.51fr.4'000.-
b)Per i lavoratori con certificato professionale di formazione pratica (CFP) nel primo anno dopo il tirociniofr.20.26fr.3'600.-
c)per i dipendenti senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire da 20 anni d'etàfr.20.26fr.3’600.-

* I leva bolle vengono trattati come lavoratori qualificati dopo un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l’art. 36 cpv. 3 CCL.

Coefficiente di trasmutazione del salario mensile in orario

Salario mensile diviso per 177,7 = salario orario. Base 41 ore settimanali.

Durata del lavoro

2010: la durata annuale del lavoro è di: 2132 h/anno pari a 41 h/settimanali

Vacanze

La durata delle vacanze per anno civile è pari a:
  • 25 giorni lavorativi fino a 20 anni;
  • 20 giorni lavorativi dopo il compimento dei 20 anni;
  • 25 giorni lavorativi dopo il compimento dei 49 anni;
  • 30 giorni lavorativi dopo il compimento dei 59 anni ed almeno 5 anni di servizio nell’azienda.

Indennità di fine anno

Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto, nel mese di dicembre, a ricevere un’indennità che ammonta al 100% del salario mensile.

Assicurazione malattia

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore per un’indennità giornaliera pari almeno all‘80% del salario lordo.
  2. I premi dell’assicurazione sono per metà ciascuno a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione infortuni

Il lavoratore deve essere assicurato per gli infortuni professionali nella misura dell’80% del salario, con l’obbligo da parte del datore di lavoro di pagare i 3 giorni di carenza dal giorno dell’infortunio compreso.

Tempo di prova

Il primo mese di lavoro è considerato tempo di prova.

Termini di disdetta

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni.

Il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:
  • durante il primo anno di servizio: un mese;
  • dal 2° anno sino al 9° incluso: due mesi;
  • dal 10° anno di servizio: tre mesi.

L’ininterrotto lavoro dalla fine del tirocinio nella stessa ditta consente il calcolo degli anni di tirocinio come anni di servizio.

Indennità per assenze giustificate

Il lavoratore ha diritto, se l'avvenimento cade su un giorno lavorativo, all’indennizzo delle seguenti assenze:
  1. 2 giorni: per il proprio matrimonio;
  2. 1 giorno: per la nascita di un proprio figlio;
  3. 1 giorno: per il matrimonio di un figlio;
  4. 3 giorni: per il decesso della moglie, di un proprio figlio, di un figliastro o di un figlio adottivo;
  5. 1 giorno: per il decesso di un fratello o di una sorella, dei genitori, dei suoceri, dei nonni o nipotini, indifferentemente se questi dividevano o meno l’abitazione del lavoratore. In caso di giustificate eccezioni (lontananza) il diritto aumenta sino a tre giorni;
  6. 1 giorno: all’anno per il trasloco, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto;
  7. 1 giorno: per l’ispezione militare;
  8. 1 giorno:per il reclutamento.