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CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLE DITTE DI AUTOTRASPORTI 2010

Le parti contraenti, firmatarie del contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Cantone Ticino, basandosi sull'andamento del carovita tra il mese di ottobre 2008 e ottobre 2009, risultato negativo, hanno convenuto di non adeguare al rincaro i salari effetivi validi dal 01.01.2010.
Per quanto attiene alla tebella dei salari minimi contrattuali, le parti hanno concordato un aumento mensile di Fr. 28.00.


Salari minimi (dal 1° gennaio 2010)

qualifica salario mensile
Autisti patente Bnel 1° annofr.3’421.-
nel 2° annofr.3'707.-
nel 5° annofr.3'988.-
Autisti camion patente Cnel 1° annofr.3'526.-
nel 2° annofr.3'853.-
nel 5° annofr.4'165.-
Autisti patente E, meccanici,
capi operai, capi magazzinieri,
autisti torpedone patente D
nel 1° annofr.3'682.-
nel 2° annofr.4'019.-
nel 5° annofr.4'341.-
Imballatori, magazzinieri, caricatorinel 1° annofr.3'421.-
nel 2° annofr.3'593.-
nel 5° annofr.3'863.-
Apprendisti1° annofr.634.-
2° annofr.738.-
3° annofr.894.-

Calcolo del salario

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. Per il calcolo del salario giornaliero, rispettivamente settimanale, valgono i seguenti fattori:
  1. giornaliero: salario mensile moltiplicato per 12 e diviso per 313.
  2. settimanale: salario giornaliero, moltiplicato per 6.

Durata del lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 48 ore.

Per gli autisti, nella misura in cui sono occupati in attività di guida, valgono le disposizioni della Ordinanza federale dei trasporti (OTR) del 1. ottobre 1995.

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00. Per il trasporto di persone fa stato l’Ordinanza federale dei trasporti.

Lavoro di sabato, domenica, nei giorni festivi ufficiali, lavoro notturno

I dipendenti occupati nel trasporto di persone, possono essere occupati anche nel pomeriggio di sabato, la domenica, nei giorni festivi e alla notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale dei trasporti.

Feste infrasettimanali

Ai dipendenti vengono riconosciute le seguenti feste infrasettimanali:

  1. Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S.Stefano (feste parificate alla domenica secondo la legge cantonale);
  2. 1° maggio

Le altre feste infrasettimanali non riconosciute possono essere recuperate e compensate con eventuali ore straordinarie

Vacanze

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  1. 4 settimane (24 giorni lavorativi) dopo il compimento del 20° anno di età;
  2. 5 settimane (30 giorni lavorativi) fino al compimento del 20° anno di età, nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l’azienda.

Tempo di prova

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova.

Tredicesima

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima mensilità da versarsi di regola in occasione delle Feste natalizie. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Assicurazione malattia

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia presso una cassa malati riconosciuta.

Le prestazioni devono garantire l’80% del salario, dal terzo giorno e per 720 giorni nell’arco di 900, secondo le disposizioni LAMAL.

Il dipendente ha diritto al 90% del salario a partire dal 91° giorno di inabilità. Il premio di assicurazione viene ripartito tra datore di lavoro e dipendente in ragione del 50%.

Assicurazione infortuni

Tutti i dipendenti sono assicurati dal datore di lavoro per gli infortuni pro-fessionali e non professionali, conformemente alle disposizioni della LAINF. Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei due giorni di carenza (80% del salario). I premi per l’assicurazione infortuni non profes-sionali sono a carico del dipendente.

Rimborso spese - indennità di trasferta

Corta distanza (per giornata lavorativa in trasferta fuori sede, tratta semplice non oltre 100 km dalla sede dell’azienda).
Se, durante il servizio, il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio, che non sono dovute a propria colpa o che non vadano a carico del committente, ha diritto alle seguenti indennità:

  1. per il pernottamento fr. 30.00 (quando non c’è pernottamento in cabina)
  2. per il pranzo o la cena fr. 15.00
  3. per la prima colazione fr. 5.00

Lunga distanza (per giornata lavorativa in trasferta fuori sede, tratta semplice oltre 100 km dalla sede dell’azienda).
Gli autisti che effettuano trasporti oltre i 100 km dall’azienda hanno diritto ad un supplemento di fr. 8.00 per ogni pranzo e/o cena oltre a quanto indicato per la corta distanza e di fr. 10.00 per la doccia quando c’è un pernottamento in cabina.

Indennità per assenze giustificate

Il lavoratore ha diritto, se l'avvenimento cade su un giorno lavorativo, all’indennizzo delle seguenti assenze:
  1. 4 giorni: per il proprio matrimonio;
  2. 1 giorno: per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli;
  3. 1 giorno: per la nascita di un figlio;
  4. 3 giorni: per il decesso del coniuge o di un figlio;
  5. 2 giorni: per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri;
  6. 1 giorno: per il proprio trasloco (al massimo uno all’anno);
  7. ½ giornata: o il tempo necessario per l’ispezione militare.

Termini di disdetta

Durante il periodo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di sette giorni.

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:
  • durante il primo anno di servizio: un mese;
  • dal 2° anno sino al 9° anno di servizio: due mesi;
  • dal 10° anno di servizio: tre mesi.