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CONTRATTO COLLETTIVO DEI DIPENDENTI DELLE AUTORIMESSE 2010

I salari minimi ed effettivi non verranno adeguati perchè l'indice del costo della vita è negativo.

Sono state modificate le qualifiche delle tabelle dei salari minimi per l'entrata di nuove figure professionali (meccatronico, meccanico d'automobili, assistente di manutenzione di automobili)


Salari minimi dal 1. gennaio 2010

  • Maestro meccanico: accordo individuale
  • Capo meccanico: accordo individuale
  • Ricezionista: accordo individuale
  • Meccanico diagnostico: accordo individuale
Meccatronico, meccanico d'automobili ed elettricista elettronico per autoveicolisalario mensile
1° anno dopo il tirocinionel 1° semestre fr.3'143.-
nel 2° semestre fr.3'703.-
2° anno dopo il tirociniofr.3'996.-
3° anno dopo il tirociniofr.4'262.-
4° anno dopo il tirociniofr.4'301.-
5° anno dopo il tirociniofr.4'895.-

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobilisalario mensile
1° anno dopo il tirocinionel 1° semestrefr.2'805.-
nel 2° semestrefr.3'557.-
2° annofr.3'804.-
3° annofr.4'014.-

Aiuto meccanicosalario mensile
1° annofr.3'537.-
2° annofr.3'568.-

Servicemansalario mensile
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gommefr.3'533.-

Commesso di vendita pezzi di ricambiosalario mensile
1° anno dopo il tirocinionel 1° semestrefr.3'143.-
nel 2° semestrefr.3'383.-
2° annofr.3'543.-
3° annofr.3'702.-
4° annofr.4'029.-
5° annofr.4'269.-

Magazziniere salario mensile
1° anno dopo il tirocinionel 1° semestre*fr.2'805.-
nel 2° semestrefr.3'223.-
2° annofr.3'543.-
3° annofr.3'869.-

*Solo in caso di primo impiego dopo il tirocinio (negli altri casi il salario iniziale è pari a quello del 2° semestre)
Addetto alla vendita di carburantisalario mensile
1° annofr.3'609.-
2° annofr.3'796.-

Apprendisti


Vedi accordo del 24.05.2007, aggiornato al 01.01.2010
Apprendistisalario mensile
1° annofr.522.-
2° annofr.650.-
3° annofr.847.-
4° annofr.1'108.-

Supplementiall'anno
1° annofino a fr.110.-
2° annofino a fr.220.-
3° annofino a fr.540.-
4° annofino a fr.650.-

Durata del lavoro

La durata normale settimanale del lavoro è di:
  • 41 ore 40 per il personale di officina;
  • 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita dei carburanti.

In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.

Giorni festivi 2010 e ricuperi

Giorni festivi non ricuperabili: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Giorni festivi da ricuperare: San Giuseppe, Festa del Lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, Immacolata (8 dicembre). Nel 2010 bisogna recuperare 1 giorno e pertanto la settimana lavorativa sarà quindi di 41 ore + 40 minuti.

Vacanze

Il lavoratore ha diritto ai seguenti vacanze pagate:
  1. 4 settimane all’anno
  2. 5 settimane all’anno dopo i 50 anni d’età.

Gli apprendisti e i giovani lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza sino all’anno in cui compiono i venti anni d’età.

Tredicesima mensilità

Ad ogni lavoratore verrà pagata una tredicesima mensilità, che corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l’anno.

Tempo di prova

Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. In casi particolari il tempo di prova può essere prolungato sino a tre mesi, previo consenso della Commissione paritetica.

Termine di disdetta

Il rapporto di lavoro può essere disdetto:
  1. durante il periodo di prova: per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
  2. dopo il periodo di prova:
    • nel 1° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 1 mese.
    • dal 2° al 9° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 2 mesi.
    • dal 10° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 3 mesi.

Assicurazione infortuni

Ogni lavoratore deve essere assicurato per gli infortuni professionali e non professionali. Il datore di lavoro copre l’80% del salario anche per i giorni di carenza.

Assicurazione malattia

Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per un’indennità giornaliera pari almeno dell’80% del salario lordo a partire dal 1° giorno.

Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2,5%. Questa percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale.

Indennità per assenze giustificate

Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate:
  1. 1 settimana: per il proprio matrimonio;
  2. 3 giorni: per il decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore;
  3. 1 giorno: per il decesso di un fratello, sorella o suocera/o;
  4. 1 giorno: per la nascita di un figlio/a;
  5. ½ giornata: per ispezione militare; qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata.