
| Cat. | Qualifica | Salario mensile | Salario orario** |
|---|---|---|---|
| I | Lavoratori senza apprendistato professionale | Fr. 3'383.- | Fr. 18.59 |
| Se l’azienda è sita in una regione LIM* ed il dipendente non svolge un lavoro qualif (-10%). | Fr. 3'044.70 | Fr. 16.73 | |
| Per i dipendenti che non svolgono lavori qualificati, nei primi sei mesi nel settore della ristorazione (-5%). | Fr. 3’213.85 | Fr. 17.66 | |
| Per i dipendenti senza formazione nel settore del servizio nei primi 6 mesi in un azienda, quando esiste un accordo scritto (-5%). | Fr. 3'213.85 | Fr. 17.66 | |
| Per i dipendenti sino al compimento del 17° anno d’età (-20%). | Fr. 2'706.40 | Fr. 14.87 | |
| II | Collaboratori con apprendistato professionale (formazione professionale di base) o formazione equivalente: | ||
| a) Formaz. profess. di base su 2 anni con conseguimento del (CFP) | Fr. 3'567.- | Fr. 19.60 | |
| b) Formaz. profess. di base su 2 anni con conseguimento del (CFP) e 7 anni di esperienza professionale, compreso apprendistato oppure formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'AFC. | Fr. 3'823.- | Fr. 21.- | |
| III | Collabor. con formazione profess. superiore o particolare responsabilità: | ||
| a) Apprendistato con 7 anni di esperienza professionale (comp. periodo di formazione) | Fr. 4'172.- | 22.92 | |
| b) Apprendistato con 10 anni di esperienza professionale (comp. periodo di formazione) | Fr. 4'597.- | 25.26 | |
| c) Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collab.(compr. apprendisti o lavorat. a tempo parziale) | Fr. 4'597.- | 25.26 | |
| d) Esame professionale ai sensi dell'art. 27 lett a) LFPr | Fr. 4'787 | 26.30 | |
| IV | dirigere regolarmente collaboratori oppure esame professionale superiore come da art. 27 lett. a)LFPr | ||
a)***
| Fr.5'740.- | Fr.31.54 | |
b)***
| Fr.6'919.- | Fr.38.02 | |
c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b)
| |||
| d) I salari giusta le lettere a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore. | |||
* LIM = Legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Attenzione: l’attività nel servizio vale come lavoro qualificato. Perciò non è possibile dedurre i 10% per i collaboratori lavorando nel servizio.
** Salario orario sulla base di 42 ore settimanali risp. di 41 ore settimanali (senza supplementi per vacanze, giorni festivi, ecc. Questi sono da conteggiare separatamente). Per il salario orario sulla base di 45 ore settimanali risp. di 44 ore settimanali vedi il commentario relative al art. 8 CCNL.
***Questi salari minimi possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, ma si deve rispettare l’art. 15 cpv. 6 CCNL.
Se non esiste accordo scritto si applicano i tassi minimi stabiliti dall’Amministrazione federale.
La durata del lavoro settimanale (compreso il tempo di presenza) è al massimo di 42 ore settimanali con 5 settimane di vacanze (2,92) e rispettivamente di 41 ore con 4 settimane di vacanze (2,33). Nelle aziende fino a quattro dipendenti, la durata può essere prolungata al massimo di 3 ore settimanali. Nelle aziende stagionali (1 stagione l'anno) con più di quattro dipendenti, la durata può essere prolungata di 3 ore settimanali al massimo per 12 settimane in un anno civile. Il tempo per i pasti (minimo: 1/2 ora per pasto) non è compreso nell'orario di lavoro.
Gli straordinari, ossia le ore di lavoro che superano la durata media della settimana, sono da pagare con il 125% del salario lordo per i salari fissi e con un 25% di supplemento per i salari a percentuale.
Il lavoratore ha diritto a 2 giorni di riposo ogni settimana. Essi devono essere effettuati - se possibile - consecutivamente; deve tuttavia essere concesso almeno 1 giorno intero; quello rimanente può essere concesso in 1/2 giornate cumulabili.
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all'anno (0,5 giorno al mese). Se non fossero concessi e nemmeno compensati con un giorno di riposo supplementare, devono essere indennizzati.
Per matrimonio 3 giorni; per parto della moglie, matri-monio di figli, fratelli, sorelle 1 giorno; per decesso del coniuge, di genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni o suoceri da 1 a 3 giorni; per trasloco da 1 a 2 giorni; per reclutamento/ispezione militare da ½ a 1 giorni; per ricerca di un posto di lavoro al massimo 2 giorni.
80% del salario lordo. Durante il tempo di carenza il datore versa l'88% del salario al lavoratore. I premi vengono equamente divisi fra datore di lavoro e dipendente.
* NB: Obbligo di assicurarsi per cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere.80% del salario lordo (giorni di carenza a carico del datore di lavoro nella misura dell’88%). Ai dipendenti con obblighi di assistenza, vittime di infortunio professionale, è versato il 100% per un periodo limitato.
Le aziende aperte tutto l’anno devono provvedere a compilare e inoltrare ai dipendenti, con almeno due settimane di anticipo, piani di lavoro che comprendano un periodo di due settimane. Le aziende stagionali devono prevedere alla stesura dei piani per 1 settimana con 1 settimana di anticipo. Il datore di lavoro deve inoltre registrare le ore di lavoro e di lavoro straordinario, riposo compensativo per ore straordinarie, giorni di riposo concessi o rimanenti, giorni di vacanza concessi, giorni di festivi concessi. Se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi, in caso di controversia verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal collaboratore.
Qualora l’azienda non provveda a lavare e stirare il vestiario di lavoro dei cuochi, dei pasticcieri, le giacche dei camerieri e l’uniforme per il personale della hall o ai piani, sarà loro versata un’indennità mensile di fr. 50.- rispettivamente Fr. 20.- per i grembiuli del personale di servizio.