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CONTRATTO COLLETTIVO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE 2009

Nuovo contratto nazionale validità dal 1° gennaio 2009

Salari minimi (art. 10 CCNL)

Cat.QualificaSalario mensileSalario orario**
ILavoratori senza apprendistato professionaleFr. 3'383.-Fr. 18.59
Se l’azienda è sita in una regione LIM* ed il dipendente non svolge un lavoro qualif (-10%).Fr. 3'044.70Fr. 16.73
Per i dipendenti che non svolgono lavori qualificati, nei primi sei mesi nel settore della ristorazione (-5%).Fr. 3’213.85Fr. 17.66
Per i dipendenti senza formazione nel settore del servizio nei primi 6 mesi in un azienda, quando esiste un accordo scritto (-5%).Fr. 3'213.85Fr. 17.66
Per i dipendenti sino al compimento del 17° anno d’età (-20%).Fr. 2'706.40 Fr. 14.87
IICollaboratori con apprendistato professionale (formazione professionale di base) o formazione equivalente:
a) Formaz. profess. di base su 2 anni con conseguimento del (CFP)Fr. 3'567.-Fr. 19.60
b) Formaz. profess. di base su 2 anni con conseguimento del (CFP) e 7 anni di esperienza professionale, compreso apprendistato oppure formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'AFC.Fr. 3'823.-Fr. 21.-
IIICollabor. con formazione profess. superiore o particolare responsabilità:
a) Apprendistato con 7 anni di esperienza professionale (comp. periodo di formazione)Fr. 4'172.-22.92
b) Apprendistato con 10 anni di esperienza professionale (comp. periodo di formazione)Fr. 4'597.-25.26
c) Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collab.(compr. apprendisti o lavorat. a tempo parziale)Fr. 4'597.-25.26
d) Esame professionale ai sensi dell'art. 27 lett a) LFPrFr. 4'78726.30
IVdirigere regolarmente collaboratori oppure esame professionale superiore come da art. 27 lett. a)LFPr
a)***
  • Direzione regolare di collaboratori
  • funzione di quadro equivalente
Fr.5'740.-Fr.31.54
b)***
  • Esame professionale superiore giusto l'art. 51 ss LFP
  • Direzione regolare di collaboratori da almeno 5 anni
  • Funzione di quadro o formazione equivalente
    Fr.6'919.- Fr.38.02
    c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b)
    • Settore cucina: 4
    • Settore economia domestica aziendale: 6
    • Settore servizio: 6
    • Settore hall/rèception: 3
    • Altri settori: 3
    d) I salari giusta le lettere a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

    * LIM = Legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Attenzione: l’attività nel servizio vale come lavoro qualificato. Perciò non è possibile dedurre i 10% per i collaboratori lavorando nel servizio.

    ** Salario orario sulla base di 42 ore settimanali risp. di 41 ore settimanali (senza supplementi per vacanze, giorni festivi, ecc. Questi sono da conteggiare separatamente). Per il salario orario sulla base di 45 ore settimanali risp. di 44 ore settimanali vedi il commentario relative al art. 8 CCNL.

    ***Questi salari minimi possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, ma si deve rispettare l’art. 15 cpv. 6 CCNL.

    1. Per attività professionale qualificata di cui al cpv. 1 categoria I si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno. Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticcere. In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio.
    2. Determinante per l'attribuzione ad una categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale, e non la semplice definizione del genere di attività svolta.
    3. In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professio-nale o di una funzione.

    Pagamento del salario (art. 12 CCNL)

    • Il salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese o, se stabilito per convenzione scritta, al più tardi il 4 del mese successivo.
    • Al dipendente deve essere consegnato mensilmente il conteggio salariale.
    • L’ultimo giorno di lavoro devono essere versati al dipendente tutti i crediti salariali, i conteggi finali e l’attestato di lavoro.

    Vitto e alloggio (art. 29 CCNL)

    Se non esiste accordo scritto si applicano i tassi minimi stabiliti dall’Amministrazione federale.

    Tredicesima mensilità (art. 12 CCNL)

    Il lavoratore ha diritto ad una tredicesima mensilità così calcolata:
    • 50% del salario mensile lordo a partire dal 7° mese di lavoro
    • 75% del salario mensile lordo a partire dal 2° anno di lavoro
    • 100% del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di lavoro

    Durata del lavoro (art. 15 CCNL)e vacanze (art.17 CCNL)

    La durata del lavoro settimanale (compreso il tempo di presenza) è al massimo di 42 ore settimanali con 5 settimane di vacanze (2,92) e rispettivamente di 41 ore con 4 settimane di vacanze (2,33). Nelle aziende fino a quattro dipendenti, la durata può essere prolungata al massimo di 3 ore settimanali. Nelle aziende stagionali (1 stagione l'anno) con più di quattro dipendenti, la durata può essere prolungata di 3 ore settimanali al massimo per 12 settimane in un anno civile. Il tempo per i pasti (minimo: 1/2 ora per pasto) non è compreso nell'orario di lavoro.

    Periodo di prova (art. CCNL)

    • Periodo di prova: 14 giorni (possibile proroga fino a 3 mesi solo se concordata per iscritto).
    • Il dipendente è sollecitato ad esigere un contratto scritto.

    Disdetta (art. 5 - 6 CCNL - art. 336c CO)

    • Nel periodo di prova: preavviso di 3 giorni;
    • dopo il periodo di prova: preavviso di un mese per la fine del mese, di due mesi se il rapporto di lavoro si è protratto per 5 anni di servizio o più anni;
    • dopo la prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro in particolare:
      1. in caso di malattia o infortunio: per 30 giorni nel 1° anno di servizio, per 90 giorni dal 2° al 5° anno, per 180 giorni dal 6° anno;
      2. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto;
      3. durante il servizio militare e nelle 4 sett. prec. e seguenti se il servizio dura più di 11 giorni;
      4. durante le vacanze contrattuali.
    • Se la disdetta è data prima dell'inizio di uno di questi periodi il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
    • Protezione contro la disdetta abusiva a norma del CO.
    • Fine stagione: se la data di cessazione del contratto di lavoro stagionale non è stata stabilita per scritto, l'ultimo giorno di lavoro, alla fine della stagione dell'azienda, deve essere comunicato almeno 14 giorni prima.

    Lavoro straordinario (art. 15 cpv. 5 CCNL)

    Gli straordinari, ossia le ore di lavoro che superano la durata media della settimana, sono da pagare con il 125% del salario lordo per i salari fissi e con un 25% di supplemento per i salari a percentuale.

    Riposo (art. 16 CCNL)

    Il lavoratore ha diritto a 2 giorni di riposo ogni settimana. Essi devono essere effettuati - se possibile - consecutivamente; deve tuttavia essere concesso almeno 1 giorno intero; quello rimanente può essere concesso in 1/2 giornate cumulabili.

    Giorni festivi (art. 18 CCNL)

    Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all'anno (0,5 giorno al mese). Se non fossero concessi e nemmeno compensati con un giorno di riposo supplementare, devono essere indennizzati.

    Congedi pagati (art. 20 CCNL)

    Per matrimonio 3 giorni; per parto della moglie, matri-monio di figli, fratelli, sorelle 1 giorno; per decesso del coniuge, di genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni o suoceri da 1 a 3 giorni; per trasloco da 1 a 2 giorni; per reclutamento/ispezione militare da ½ a 1 giorni; per ricerca di un posto di lavoro al massimo 2 giorni.

    Assicurazione malattia (perdita di salario) (art. 23 CCNL)

    80% del salario lordo. Durante il tempo di carenza il datore versa l'88% del salario al lavoratore. I premi vengono equamente divisi fra datore di lavoro e dipendente.

    * NB: Obbligo di assicurarsi per cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere.

    Assicurazione infortuni (art. 25 CCNL)

    80% del salario lordo (giorni di carenza a carico del datore di lavoro nella misura dell’88%). Ai dipendenti con obblighi di assistenza, vittime di infortunio professionale, è versato il 100% per un periodo limitato.

    Previdenza professionale (art. 27 CCNL)Secondo la LPP.

    Piani di lavoro e controllo orari di lavoro

    (art. 21 CCNL)

    Le aziende aperte tutto l’anno devono provvedere a compilare e inoltrare ai dipendenti, con almeno due settimane di anticipo, piani di lavoro che comprendano un periodo di due settimane. Le aziende stagionali devono prevedere alla stesura dei piani per 1 settimana con 1 settimana di anticipo. Il datore di lavoro deve inoltre registrare le ore di lavoro e di lavoro straordinario, riposo compensativo per ore straordinarie, giorni di riposo concessi o rimanenti, giorni di vacanza concessi, giorni di festivi concessi. Se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi, in caso di controversia verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal collaboratore.

    Biancheria, vestiario e utensili di lavoro (art. 30 CCNL)

    Qualora l’azienda non provveda a lavare e stirare il vestiario di lavoro dei cuochi, dei pasticcieri, le giacche dei camerieri e l’uniforme per il personale della hall o ai piani, sarà loro versata un’indennità mensile di fr. 50.- rispettivamente Fr. 20.- per i grembiuli del personale di servizio.