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ALTRE ASSICURAZIONI

La Previdenza Professionale o II° Pilastro

1. Contributi LPP

Sono formati dalle seguenti voci (% sul salario assicurato) · accrediti di vecchiaia: dal 7% al 18%, a dipendenza dell'età
EtàAliquota
uominidonne a carico del lavoratore a carico del d. d. l.
25 - 343.5%3.5%
35 - 41 5.0% 5.0%
45 - 517.5% 7.5%
55 - 6555 - 64 9.0% 9.0%
  • rischio (invalidità e decesso): ca. 3-4% (premio variabile)
  • fondo di garanzia: ca. 0,12% (variabile)
  • misure speciali: 1,0% (abolite dal 2005)
  • Il premio complessivo è pagato per metà dal datore di lavoro.

2. Chi è assicurato

Sono affiliate obbligatoriamente al ll° pilastro le persone che sono assoggettate all’AVS e salariate ai sensi dell’AVS:

  • percepiscono presso un unico datore di lavoro un salario annuo superiore a fr. 19'350.-;
  • per i rischi di decesso e di invalidità, dal 1° gennaio dell’anno successivo il compimento del 17° anno di età;
  • per le prestazioni di vecchiaia, dal 1° gennaio dell’anno successivo il compimento del 24° anno di età.
N.B.: Non sono assicurati:
  • I lavoratori che hanno un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, l’obbligatorietà decorre dal momento dell’accordo per il prolungamento.
  • Le persone con un grado d’invalidità di almeno il 70% ai sensi dell’AI.

Casi particolari sono rappresentati dai disoccupati, dalle persone con diversi datori di lavoro e dagli invalidi che esercitano un'attività lucrativa.

3. Salario soggetto a trattenuta

Il salario annuale coordinato può essere fissato in anticipo sulla base dell'ultimo salario; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso. Se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

  • Da assicurare obbligatoriamente a contare da fr.19'890.-
  • Per un salario annuo compreso tra fr. 19'890.- e fr. 23'205.- è assicurato un importo minimo di fr. 3'315.-
  • Per salari superiori, deduzione di coordinamento fr. 23'205.-
  • Limite massimo del salario annuo da assicurare obbligatoriamente fr. 79'560.-
  • Salario massimo da assicurare obbligatoriamente (salario coordinato) fr. 56'355.-

L'assicurazione perdita di salario

1. In assenza di un'assicurazione

La legislazione vigente non prevede, a differenza dell'assicurazione infortuni, l'obbligo legale del datore di lavoro a stipulare un'assicurazione 'perdita di salario in caso di malattia'. In questo caso il datore di lavoro è tenuto al pagamento del salario durante un tempo limitato (art. 324 a CO).

2. Assicurazione collettiva

Per contro le associazioni professionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nonché molte aziende, a titolo individuale, prevedono un'assicurazione collettiva per perdita di salario che garantisce al lavoratore assente per malattia l'80% del salario perso durante 720 giorni (2 anni) in un periodo di 900 giorni consecutivi.

Il premio da pagare dal datore di lavoro e dal lavoratore è di regola in misura paritetica (50% cadauno)

Al termine del rapporto di lavoro vi è la possibilità legale (salvo diversa disposizione contrattuale) di continuare l'assicurazione, alle medesime condizioni previste dall'Assicurazione collettiva, nella forma individuale. Tale richiesta deve essere fatta valere entro 30 giorni dalla cessazione del lavoro.

L'assicurazione infortuni

1. Contributi

Per le ditte sottoposte all'INSAI/SUVA valgono le seguenti aliquote:
  • infortuni professionali: interamente a carico del datore di lavoro
  • infortuni non professionali: a seconda le professioni 1,47% - 2%
  • Assicurazioni private: 1,086% - 1,588%

Il datore di lavoro può trattenere dal salario del dipendente il premio per gli infortuni non professionali.

2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo e dell'assicurazione

L'obbligo contributivo corre parallelamente al versamento di un salario.

L'assicurazione comincia il giorno programmato o effettivo dell'inizio del lavoro, al più tardi comunque nel momento in cui l'assicurato si avvia al lavoro.

3. Retribuzioni soggette a trattenuta

Dal 1° gennaio 2008, i contributi sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 126'000.- ossia fr. 10'500.- mensili (la parte eccedente tale salario non è soggetta a trattenuta).

E' soggetto a trattenuta il:
  • salario base;
  • salario in natura;
  • indennità feste infrasettimanali;
  • indennità vacanze;
  • 13.ma mensilità;
  • giorni d'attesa in caso di disoccupazione a carico del datore di lavoro;
  • la parte di salario assicurato eccedente l'80% in caso di impedimento al lavoro.

4. Retribuzioni non soggette a trattenuta

  • assegni familiari;
  • indennità di malattia, infortunio, servizio militare.

5. Importante: assicurazione mediante convenzione

Dopo la fine o la sospensione del rapporto di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni non professionali resta ancora valida automaticamente per 30 giorni. L'assicurazione può essere prolungata oltre questo periodo di 180 giorni al massimo, per esempio, in caso di congedo non pagato di oltre 30 giorni, di disoccupazione senza diritto ad indennità per disoccupazione, nel caso di congedo degli stagionali. Il premio mensile è di fr. 25.-.

Assegni per i figli

1. Importo

L'assegno ammonta a fr. 200.- mensili per ogni figlio.

2. Nascita del diritto

Il diritto all'assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto al salario.

In caso di costituzione o scioglimento del rapporto di lavoro nel corso del mese (inizio e fine del rapporto di lavoro) l'assegno è versato proporzionalmente al lavoro prestato.

3. Durata (Assegno di base - assegno di formazione)

Il diritto all'assegno sorge con l'inizio del mese di nascita del figlio e si estingue alla fine del mese in cui ha compiuto i 16 anni.

Il diritto all'assegno per i giovani in formazione (studenti - apprendisti) ammonta a fr. 250.- mensili e può però essere fatto valere fino al compimento del 25° anno di età.

Per quanto quì non indicato fa stato la Legge sugli Assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 e successive modifiche.

4. Diritto in caso di malattia, infortunio, disoccupazione

In caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto all'assegno completo per un periodo di 12 mesi al massimo.

In caso di disoccupazione parziale l'assegno è dovuto in misura completa. In caso di disoccupazione totale, chi beneficia (in Svizzera) delle prestazioni dell'Assicurazione disoccupazione, ha pure diritto all'assegno in misura completa.

Assicurazione disoccupazione

1. Contributi

Il contributo ammonta al 2% del salario AVS.

Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari all'1%.

2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue (decade) con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

N.B.: Contrariamente all'eccezione prevista per l'AVS-AI-IPG, anche se si continua l'attività dopo aver maturato il diritto alla rendita di vecchiaia non si è soggetti ad alcuna trattenuta per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Salario soggetto a trattenuta

I contributi sono prelevati solo sino ad un salario annuo di fr. 126'000.- ossia fr. 10'500.- mensili.

Altre assicurazioni