Contratto Collettivo Dipendenti Autorimesse 2013
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Volantino riassuntivo Autorimesse 2013>>
Adeguamento al rincaro e salari minimi dal 01.01.2013
In riferimento all'art. 15 del CCL di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino, le parti contraenti hanno convenuto di non adeguare al rincaro i salari minimi validi dal 01.01.2013
Le parti si sono basati sull'andamento del carovita tra il mese di settembre 2011 e settembre 2012 che è risultato negativo.
Salari minimi dal 1° gennaio 2013
- Maestro meccanico: accordo individuale
- Capo meccanico: accordo individuale
- Ricezionista: accordo individuale
- Meccanico diagnostico: accordo individuale
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Meccatronico, meccanico d'automobili ed elettricista elettronico per autoveicoli (con tirocinio di 4 anni) |
salario mensile | |
|---|---|---|
| 1° anno dopo il tirocinio | fr.3'470.- | |
| 2° anno dopo il tirocinio | fr.4'046.- | |
| 3° anno dopo il tirocinio | fr.4'313.- | |
| 4° anno dopo il tirocinio | fr.4'353.- | |
| 5° anno dopo il tirocinio | fr.4'950.- | |
| Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni) | salario mensile |
| 1° anno dopo il tirocinio | fr.3'227.- |
| 2° anno dopo il tirocinio | fr.3'853.- |
| 3° anno dopo il tirocinio | fr.4'064.- |
| Assistente di manutenzione per automobili (con tirocinio di 2 anni) | salario mensile |
| 1° anno dopo il tirocinio | fr.2'543.- |
"fino al 19° anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori"
| Aiuto meccanico | salario mensile |
|---|---|
| 1° anno | fr.3'585.- |
| 2° anno | fr.3'616.- |
| Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | salario mensile |
|---|---|
| Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | fr.3'581.- |
| Commesso di vendita pezzi di ricambio | salario mensile | |
|---|---|---|
| 1° anno dopo il tirocinio | fr.3'309.- | |
| 2° anno dopo il tirocinio | fr.3'591.- | |
| 3° anno dopo il tirocinio | fr.3'751.- | |
| 4° anno dopo il tirocinio | fr.4'079.- | |
| 5° anno dopo il tirocinio | fr.4'320.- | |
| Magazziniere | salario mensile | |
|---|---|---|
| 1° anno | fr.3'059.- | |
| 2° anno | fr.3'591.- | |
| 3° anno | fr.3'918.- | |
| Addetto alla vendita di carburanti | salario mensile |
|---|---|
| 1° anno | fr.3'657.- |
| 2° anno | fr.3'845.- |
Retribuzione apprendisti a partire dal 1° gennaio 2013
Vedi accordo del 24.05.2007, modificato il 16.11.2011*
| Apprendisti | salario mensile |
|---|---|
| 1° anno | fr.525.- |
| 2° anno | fr.653.- |
| 3° anno | fr.851.- |
| 4° anno | fr.1'114.- |
| Supplementi | all'anno |
|---|---|
| 1° anno | fino a fr.110.- |
| 2° anno | fino a fr.220.- |
| 3° anno | fino a fr.540.- |
| 4° anno | fino a fr.650.- |
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
(*) Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente: Fr. 525.- per i 7 mesi in officina; Fr. 100.- al mese per i 5 mesi di scuola (+ 13a mensilità sulla media).
Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in Fr. 1340.- al mese per 13 mensilità.
Durata del lavoro
La durata normale settimanale del lavoro è di:
- 41 ore ½ per il personale di officina;
- 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita dei carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
Giorni festivi e ricuperi
Il CCL fissa una durata normale del lavoro di 41 ore e 1/2 alla settimana, che può variare in funzione dei giorni festivi da recuperare
Giorni festivi non ricuperabili: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Il CCL prevede all'art. 25 il recupero dei seguenti giorni festivi: San Giuseppe, Festa del Lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, Immacolata (8 dicembre).
Nel 2013 ci saranno 3 giorni da recuperare, pertanto la durata lavorativa della settimana potrà essere di 42 ore.
Vacanze
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
- 4 settimane all’anno
- 5 settimane all’anno dopo i 50 anni d’età.
Gli apprendisti e i giovani lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza sino all’anno in cui compiono i venti anni d’età.
Tredicesima mensilità
Ad ogni lavoratore verrà pagata una tredicesima mensilità, che corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l’anno.
Tempo di prova
Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. In casi particolari il tempo di prova può essere prolungato sino a tre mesi, previo consenso della Commissione paritetica.
Termine di disdetta
Il rapporto di lavoro può essere disdetto:
- durante il periodo di prova: per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
-
dopo il periodo di prova:
- nel 1° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 1 mese.
- dal 2° al 9° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 2 mesi.
- dal 10° anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 3 mesi.
Assicurazione infortuni
Ogni lavoratore deve essere assicurato per gli infortuni professionali e non professionali. Il datore di lavoro copre l’80% del salario anche per i giorni di carenza.
Assicurazione malattia
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per un’indennità giornaliera pari almeno dell’80% del salario lordo a partire dal 1° giorno.
Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2,5%. Questa percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale.
Indennità per assenze giustificate
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate:
- 1 settimana: per il proprio matrimonio;
- 3 giorni: per il decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore;
- 1 giorno: per il decesso di un fratello, sorella o suocera/o;
- 1 giorno: per la nascita di un figlio/a;
- ½ giornata: per ispezione militare; qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un'intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata.




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