Contratto Collettivo Posa Ponteggi 2013
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Aumenti salariali a partire dal 1° aprile 2013
1. validità CCL
Il CCL di categoria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012
2. aumenti salariali di base
Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di fr. 25.- mensili (apprendisti esclusi), rispettivamente fr. 0.15.- l'ora
3. aumenti salariali individuali
I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello individuale, sulla base del rendimento, per fr. 10.- al mese (rispettivamente fr. 0.05 l'ora)
4. salari base a partire dal 1° aprile 2013
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Qualifica |
Requisiti |
Salario orario |
Salario mensile |
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Q (capo montatore) |
Capo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale federale, con formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE o che viene impiegato dal datore di lavoro come tale |
Fr. 28.60 |
Fr. 5’218.-- |
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A (caposquadra ponteggi) |
Caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons, o una formazione equivalente in un paese dell’UE, oppure montatore di ponteggi con esperienza professionale corrispondente impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra, nonché montatore di ponteggi con Attestato federali capacità (AFC), se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra |
Fr. 27.40 |
Fr. 5'004.-- |
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B1 (montatore con AFC) |
Montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), con formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 |
Fr. 25.70 |
Fr. 4’692.-- |
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B2 (montatore senza AFC) |
Montatore di ponteggi con Certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi con formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE. Montatore di ponteggi che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2. |
Fr. 23.75 |
Fr. 4’336.-- |
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C (collaboratore nella posa) |
Lavoratore senza conoscenze professionali specifiche di ponteggi. |
Fr. 22.60 |
Fr. 4’128.-- |
5. salari apprendisti
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La retribuzione minima mensile degli apprendisti è la seguente: 1° anno |
2° anno |
3° anno |
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da fr. 850.— a fr. 1'030.— |
da fr. 1’050.— a fr. 1'500.— |
da fr. 1’450.— a fr. 1'850.— |
6. coefficiente di tramutazione
Il coefficiente di tramutazione corrisponde a 182,5
7. notifica lavoro al sabato
Si ricorda che per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato inoltrando una notifica (massimo 4 sabati nell’anno civile) al segretariato della Commissione Paritetica Cantonale.
Per ulteriori richieste di lavoro al sabato dovrà essere inoltrata la richiesta di permesso al segretariato per accettazione. Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato 24 ore prima dell'inizio dei lavori.
Ore supplementari
In caso di deroghe all’orario normale di lavoro, le ore di lavoro diurno non hanno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo.
È considerato lavoro diurno, quello prestato tra le ore 05.00 e le 20.00 in estate e le ore 06.00 e le 20.00 in inverno.
Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui è in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede ( art.321c cpv. 1 CO).
Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base più un supplemento del 25%. Per il lavoro di domenica, da sabato alle 17.00 sino a lunedì alle 5.00 in estate e rispettivamente alle 6.00 d’inverno, viene corrisposto un supplemento del 50%. Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali.
Supplementi, indennità e rimborso spese
- Notturno: per il lavoro notturno tra le 20.00 e le 06.00 viene corrisposto un supplemento del 50%.
- Indennità per il vitto: a tutti i lavoratori del settore viene corrisposto a titolo d’indennità per vitto, indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfettario di fr. 15.50 al giorno.
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Indennità per veicoli a motore: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un veicolo di proprietà del lavoratore, vengono corrisposte le seguenti indennità:
autovettura : fr. 0.60 al km.
motocicletta : fr. 0.45 al km.
ciclomotore : fr. 0.30 al km.
Tredicesima mensilità
8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno.
Indennità di intemperie
Sospensione dei lavori: i lavori che si svolgono all’aperto devono essere sospesi, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscano uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso).
L’interruzione deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo rappresentante; anche i lavoratori interessati dovranno essere consultati.
Diritto all’indennità: il lavoratore ha diritto ad un’indennità intemperie per le ore di lavoro perse causa intemperie pari all’80% del salario base, tale indennità deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente.
Indennità vacanza
- Dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6%).
- Fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13%).
Festivi
3% del salario lordo
Assicurazione malattia
80% del salario normale dal 2° giorno. Per 720 giorni nell’arco di 900 consecutivi. Premio: 50% a carico della ditta, 50% a carico del lavoratore. Possibilità di differimento da parte dell’impresa fino a trenta giorni con assunzione dei giorni di carenza da parte della ditta medesima.
Assicurazione infortuni
80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di carenza SUVA a carico del datore di lavoro).
Premio infortuni non professionali (AINP) a carico del lavoratore.
Assunzione / Licenziamento
| Periodo di prova di due mesi | disdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con preavviso di 5 giorni lavorativi. |
| Durante il 1° anno | 1 mese per la fine di un mese. |
| Dal 2° al 9° anno compreso | 2 mesi per la fine di un mese. |
| Dal 10° anno in poi | 3 mesi per la fine di un mese. |
Protezione contro il licenziamento
- In linea di principio, è esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
- se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
- Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese)
Indennità per assenze inevitabili
I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:
| per la visita di reclutamento | 1 giornata |
| per l’ispezione delle armi | ½ giornata |
| per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giornata |
| per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio | 1 giornata |
| per decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio) | 3 giornate |
| per decesso di genitori, fratelli o suoceri | 3 giornate |
| per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Si ricorda che per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato inoltrando una notifica (massimo 4 sabati nell’anno civile) al segretariato della Commissione Paritetica Cantonale.





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